UNIVERSITA' DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.266 del 14-11-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi del Molise approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni
ed aggiornamenti  al precitato testo  unico convertito nella  legge 2
gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  rettorale n. 342 del 7  novembre 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  299  del  21 dicembre  1991,  relativo
all'istituzione della facolta' di giurisprudenza;
  Visto  lo statuto  di  autonomia dell'Universita'  degli studi  del
Molise, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 291 del  12 dicembre
1996;
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio  1994 relativi  all'individuazione dei  settori scientifico  -
disciplinari    ai   sensi dell'art.   14  della  legge  n. 341/1990,
pubblicati nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 184
dell'8 agosto 1994;
  Visti i decreti ministeriali 31 maggio  1995 e 8 agosto 1996, ed in
particolare   la  tabella   III  -bis   ad  essi   allegata,  recante
modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario relativamente
al corso di laurea in scienze dell'amministrazione;
  Viste le  delibere del  consiglio della facolta'  di giurisprudenza
del 16  giugno 1997 e  10 luglio 1997,  del senato accademico  del 21
luglio 1997  e del consiglio  di amministrazione del 23  luglio 1997,
relative   all'adeguamento   del   corso   di   laurea   in   scienze
dell'amministrazione   dell'Universita'   degli  studi   del   Molise
all'ordinamento  didattico  universitario  disposto  dalla  precitata
tabella;
  Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la ministeriale prot. n. 2336 del 21 ottobre 1997;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  del Molise,  approvato e
modificato  con  i decreti  indicati  in  premessa, e'  ulteriormente
modificato come di seguito riportato:
                            Articolo unico
  Gli articoli  dal n. 70 al  n. 73 del vigente  statuto, relativi al
corso di laurea in  scienze dell'amministrazione, istituito presso la
facolta' di  giurisprudenza dell'Universita' degli studi  del Molise,
sono   soppressi  e   sostituiti  dai   seguenti  nuovi   articoli  e
numerazione,   con  lo   scorrimento   dei   successivi  articoli   e
numerazioni, a far data dall'anno accademico 1997-1998.
  "Art. 70 - A) (Laurea in scienze dell'amministrazione). - La durata
degli studi  del corso di  laurea in scienze  dell'amministrazione e'
fissata in quattro anni.
  Art. 71  (Titoli di  ammissione al  corso di  laurea). I  titoli di
ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  L'accesso  al corso  di laurea  in scienze  dell'amministrazione e'
regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 72.  - Nell'ambito del  corso di  laurea di cui  al precedente
art.  70,  ai fini  del  conseguimento  del  diploma di  laurea  sono
riconosciuti  totalmente  o  parzialmente,  ad  esclusione  delle  12
annualita'   fondamentali  ed   obbligatorie  previste   nel  biennio
propedeutico,  gli esami  sostenuti con  esito positivo  in corsi  di
diploma, purche' insegnamenti compatibili, anche per i contenuti, con
gli indirizzi di studio di cui al successivo art. 75.
  Art.  73. -  Il  corso di  laurea  in scienze  dell'amministrazione
fornisce  adeguate conoscenze  di  metodo e  di contenuti  culturali,
scientifici e  professionali per la formazione  giuridica, politico -
istituzionale    e    organizzativo    -   gestionale    nel    campo
dell'amministrazione pubblica.
  Art. 74.  - In esecuzione  del decreto ministeriale 31  maggio 1995
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  268 del 16 novembre 1995) e'
approvata   la    tabella   del   corso   di    laurea   in   scienze
dell'amministrazione,  suddivisa   per  insegnamenti   obbligatori  e
facoltativi di cui agli articoli successivi.
  Il  corso di  laurea in  scienze dell'amministrazione  comprende 25
annualita' di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.
  La  struttura  didattica stabilisce  le  modalita'  degli esami  di
profitto, delle  eventuali prove di idoneita'  richieste e dell'esame
di laurea.
  Art. 75.  - Il corso  di laurea in scienze  dell'amministrazione si
articola   in  un   biennio   propedeutico  e   in   un  biennio   di
specializzazione.
  Il biennio  propedeutico comprende le seguenti  discipline (seguite
dai relativi settori scientificodisciplinari):
   1) Istituzioni di diritto privato, N01X;
   2) Istituzioni di diritto pubblico, N08X;
   3) Diritto amministrativo, N10X;
   4) Storia delle costituzioni moderne, N19X;
   5) Scienza dell'amministrazione, Q02X;
   6) Storia della pubblica amministrazione, Q01C;
   7) Scienza delle finanze, P01C;
  8) Organizzazione delle aziende  e delle amministrazioni pubbliche,
P02D;
   9) Economia politica, P01A;
   10) Economia del territorio, P01J;
   11) Psicologia delle organizzazioni, M11C;
   12) Sociologia, Q05A.
  Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:
    a) giuridico;
    b) politico organizzativo.
  L'indirizzo giuridico comprende le seguenti discipline (seguite dai
relativi settori scientificodisciplinari):
   1) Diritto commerciale, N04X;
   2) Diritto delle comunita' europee, N14X;
   3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale, N07X;
   4) Istituzioni di diritto e procedura penale, N17X;
   5) Diritto costituzionale regionale, N08X;
   6) Teoria dell'interpretazione, N20X;
   7) Sociologia dell'amministrazione, Q05E;
   8) Diritto amministrativo comparato, N11X;
   9) Diritto tributario, N13X.
  L'indirizzo politico organizzativo comprende le seguenti discipline
(seguite dai relativi settori scientifico - disciplinari):
   1) Metodi e tecniche del servizio sociale, Q05A;
   2) Programmazione economica, P01B;
   3) Economia aziendale, P02A;
   4) Statistica, S01A;
   5) Sociologia dell'amministrazione, Q05E;
   6) Organizzazione internazionale, N14X;
   7) Storia dei rapporti tra Stato e chiesa, Q04X;
   8) Storia delle istituzioni politiche e sociali, Q01C;
   9) Relazioni industriali, Q05C.
  Art. 76.  - Sono facoltativi  i seguenti insegnamenti  (seguiti dai
relativi settori scientifico - disciplinari):
   1) Analisi delle politiche pubbliche, Q02X;
   2) Demografia, S03A;
   3) Economia aziendale, P02A;
   4) Economia dei trasporti, P01J;
   5) Economia dell'impresa, P01I;
   6) Economia e gestione delle imprese, P02B;
   7) Economia aziendale, P02A;
   8) Filosofia delle scienze sociali, Q01A;
   9) Finanza aziendale, P02C;
   10) Istituzioni di economia, P01A;
   11) Istituzioni giuridiche e mutamento sociale, Q05F;
   12) Lingua francese, L16B;
   13) Lingua inglese, L18C;
   14) Marketing, P02B;
   15) Metodologia delle scienze sociali, Q05A;
   16) Organizzazione amministrativa romana, N18X;
   17) Organizzazione aziendale, P02D;
   18) Politica economica, P01B;
   19) Politica sociale, Q05A;
   20) Sociologia, Q05A;
   21) Sociologia dei processi culturali, Q05B;
   22) Sociologia del lavoro, Q05C;
   23) Sociologia politica, Q05E;
   24) Statistica, S01A;
   25) Storia contemporanea, M04X;
   26) Storia delle istituzioni politiche, Q01C;
   27) Storia economica, P03X;
   28) Contabilita' di Stato, N10X;
   29) Diritto internazionale N14X;
   30) Diritto internazionale privato, N14X;
   31) Diritto penale amministrativo, N17X;
   32) Diritto processuale amministrativo, N10X;
   33) Diritto processuale civile, N15X;
   34) Diritto pubblico dell'economia, N05X;
   35) Diritto regionale e degli enti locali, N09X;
   36) Diritto tributario, N13X;
   37) Istituzioni di diritto pubblico, N09X;
   38) Diritto bancario, N05X;
   39) Teoria dell'organizzazione, Q02X;
   40) Procedura penale, N16X;
   41) Sociologia dell'organizzazione, Q05C;
   42) Diritto agrario, N03X;
   43) Storia della costituzione romana, N18X;
   44) Diritto processuale comunitario, N14X.
  Gli studenti dovranno individuare, all'inizio dell'anno accademico,
gli  esami  relativi  ad  insegnamenti  complementari  che  intendono
sostenere.
  Art. 77  (Passaggi di piano  e trasferimenti). - Gli  studenti gia'
iscritti presso il corso di laurea in scienze dell'amministrazione di
questa  Universita' potranno  completare  gli studi  previsti con  il
precedente  ordinamento  del  corso  di  laurea  compatibilmente  con
l'ordinamento vigente.
  Qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento,
la facolta'  e' tenuta a stabilire  le modalita' per la  convalida di
tutti gli esami sostenuti.
  L'opzione potra'  essere esercitata  fino ad  un termine  pari alla
durata legale del nuovo corso di studi.
  In  ipotesi  di trasferimenti  di  studenti  da facolta'  di  altre
universita', la facolta' e', inoltre, tenuta a stabilire le modalita'
per la convalida di tutti gli esami sostenuti dagli studenti stessi.
  Art.  78 (Formazione  dei piani  di  studio). -  Per conseguire  la
laurea  in scienze  dell'amministrazione lo  studente deve  sostenere
tutti gli  esami obbligatori previsti  per il biennio  propedeutico e
per  il  biennio di  specializzazione  nonche'  una prova  idoneativa
diretta ad accertare  la conoscenza di almeno una  lingua straniera e
una  prova  idoneativa  diretta  ad  accertare  la  conoscenza  degli
elementi informatici di base per la pubblica amministrazione.
  Lo studente dovra', inoltre, a  sua scelta, sostenere altri quattro
esami tratti dall'elenco  degli esami facoltativi di  cui all'art. 76
nonche'  dall'elenco di  tutti  gli esami  i  cui insegnamenti  siano
attivati nella facolta' di giurisprudenza.
  Art.  79 (Esame  di laurea).  -  L'esame di  laurea consiste  nella
discussione di una dissertazione scritta su di un argomento assegnato
al candidato,  con il suo consenso,  in una disciplina da  lui scelta
tra quelle seguite nel proprio corso di studi.
  L'esame di laurea  potra' consistere anche in  prove aggiuntive con
le modalita' indicate nel consiglio di facolta' anno per anno".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Campobasso, 23 ottobre 1997
                                                  Il rettore: Cannata