MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 novembre 1997 

  Determinazione per  l'anno 1998 del  contributo dovuto al  Fondo di
garanzia  per  l'attivita'  dei   mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione.
(GU n.284 del 5-12-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
  Vista la legge  28 novembre 1984, n.  792, relativa all'istituzione
ed al  funzionamento dell'albo  dei mediatori  di assicurazione  e di
riassicurazione;
  Visto  il decreto  ministreriale 30  aprile 1985,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'11  maggio  1985, con  il  quale  e'  stato
costituito  il Fondo  di garanzia  per l'attivita'  dei mediatori  di
assicurazione e  di riassicurazione, di  cui all'art. 4,  lettera f),
della citata legge 28 novembre 1984,  n. 792, e sono state stabilite,
altresi',  le  disposizioni  necessarie al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
  Visto  il  decreto ministeriale  9  aprile  1992, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del 7  maggio  1992,  con  il quale  sono  state
introdotte  modificazioni  al  sopracitato  decreto  ministeriale  30
aprile 1985;
  Considerato,  in particolare,  che il  citato art.  4, lettera  f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il
Fondo di garanzia  e' alimentato dai contributi degli  aderenti e che
la misura  dei contributi stessi,  la quale deve essere  comunque non
inferiore   allo  0,50%   delle  provvigioni   annualmente  acquisite
rispettivamente  dai mediatori  di assicurazione  e dai  mediatori di
riassicurazione,  e' fissata  annualmente  con  decreto del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita' di  esercizio dell'attivita'  e del volume  di affari
dei mediatori stessi;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in  materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto  ministeriale 5  dicembre 1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del  20  dicembre  1996, con  il  quale e'  stata
determinata la misura del contributo  da versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1997;
  Considerato che occorre procedere  alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti  debbono versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1998;
  Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12
della legge 28  novembre 1984, n. 792, nella riunione  del 29 ottobre
1997, di confermare per l'anno 1998 la misura gia' fissata per l'anno
1997 con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 sopracitato;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, lettera f),  della legge 28 novembre 1984, n. 792,
per  l'anno  1998,   e'  fissato  nella  misura   dello  0,50%  delle
provvigioni    acquisite,   rispettivamente,    dai   mediatori    di
assicurazione e dai mediatori  di riassicurazione nel corso dell'anno
1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 novembre 1997
                                         Il direttore generale: Cinti