N. 39 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Referendum  -   Sanita'
 pubblica  - Servizio sanitario nazionale - Abolizione dell'obbligo di
 iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale  per   l'assicurazione
 obbligatoria  contro le malattie - Precedente richiesta di referendum
 gia' dichiarata non ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 2/1995
 - Mancanza del  contenuto  abrogativo  ipotizzato  dai  proponenti  -
 Inidoneita'  della  richiesta di referendum ad incorporare un quesito
 senza garanzie per l'elettore della possibilita' di  una  scelta  che
 consegue   agli   effetti   annunciati  e  incisione  della  corretta
 espressione del voto - Inammissibilita'.
 
 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833).
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978,
 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario  nazionale",  nel
 testo  risultante  dalle  successive  modificazioni  ed integrazioni,
 limitatamente alle seguenti parti: art. 63,  comma  2,  limitatamente
 alle  parole:  "che,  secondo  le leggi vigenti", alle parole: "ad un
 istituto mutualistico di natura  pubblica  sono  assicurati"  nonche'
 alle  parole:  "nel  limite  delle prestazioni sanitarie erogate agli
 assicurati dal disciolto INAM",  iscritto  al  n.  108  del  registro
 referendum;
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale per il referendum costituito presso la Corte  di  cassazione
 ha dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 gennaio 1997 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Udito l'avvocato Achille Chiappetti per i  presentatori  Bernardini
 Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ordinanza emessa l'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale
 per il referendum  costituito  presso  la  Corte  di  cassazione,  in
 applicazione  della  legge  25  maggio 1970, n. 352, ha dichiarato la
 legittimita'  (ai  sensi  dell'art.  32  della  stessa  legge)  della
 richiesta   di  referendum  presentata  da  Sergio  Augusto  Stanzani
 Ghedini, Lorenzo Strik Lievers,  Rita  Bernardini,  Raffaella  Fiori,
 Mauro Sabatano e Fiorella Mancuso per sottoporre a votazione popolare
 il  seguente  quesito:  "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 23
 dicembre 1978, n. 833, recante ''Istituzione del  servizio  sanitario
 nazionale'',  nel  testo risultante dalle successive modificazioni ed
 integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:  articolo 63,  comma
 2, limitatamente alle parole: ''che, secondo le leggi vigenti'', alle
 parole:  ''ad  un  istituto  mutualistico  di  natura  pubblica  sono
 assicurati'' nonche' alle  parole:  ''nel  limite  delle  prestazioni
 sanitarie erogate agli assicurati dal disciolto INAM''?".
   Al fine di identificare l'oggetto del referendum l'Ufficio centrale
 ha anche stabilito (in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, della
 legge  n.  352 del 1970, introdotto dall'art. 1 della legge 17 maggio
 1995,  n.  173)  la  seguente  denominazione:   "Servizio   sanitario
 nazionale   -  abolizione  dell'obbligo  di  iscrizione  al  Servizio
 sanitario  nazionale  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   le
 malattie".
   2.  -  Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il Presidente ha convocato  la  Corte  in  camera  di  consiglio  (in
 applicazione  dell'art.  33,  secondo  comma,  della legge n. 352 del
 1970) per il  9  gennaio  1997,  disponendo  che  ne  fosse  data  la
 comunicazione  ai  presentatori  della  richiesta di referendum ed al
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
   3. - I promotori del referendum rappresentati  e  difesi  dall'avv.
 Achille  Chiappetti, hanno depositato, il 4 gennaio 1997, una memoria
 per sostenere l'ammissibilita' della richiesta.
   Lo scopo del referendum sarebbe quello di  mantenere  il  principio
 dell'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie  per  tutti  i
 cittadini, ma  di  consentire  l'alternativa  di  ricorrere  a  forme
 assicurative  diverse  da quella rappresentata dall'iscrizione presso
 il Servizio sanitario nazionale.
   La difesa dei promotori ricorda che, con sentenza n. 2 del 1995, e'
 stata  dichiarata  non  ammissibile  una  precedente   richiesta   di
 referendum  che  investiva  la  stessa  legge n. 833 del 1978, ma che
 comprendeva nel  quesito  anche  le  disposizioni  che  impongono  il
 pagamento  del  contributo  per  l'assistenza di malattia. Proprio in
 relazione ad esse  la  Corte  aveva  affermato  che,  trattandosi  di
 disposizioni  che impongono autoritativamente un sacrificio economico
 per  apprestare  mezzi  destinati  a  coprire  spese  pubbliche,   le
 disposizioni  stesse  non  possono  essere  sottoposte alla votazione
 diretta del corpo elettorale, esclusa per la categoria  delle  "leggi
 tributarie" dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione.
   La  nuova  richiesta  limita  il  quesito  referendario  alla  sola
 iscrizione al Servizio sanitario nazionale. In tal modo il referendum
 manterrebbe un significato  coerente,  senza  tuttavia  incidere  sul
 potere  dello Stato di imporre, a titolo solidaristico, il contributo
 per l'assistenza di malattia.
   Verrebbe cosi' meno, ad avviso dei promotori, ogni ragione ostativa
 all'ammissibilita' della richiesta di referendum.
   In particolare il  quesito  da  sottoporre  al  voto  popolare  non
 avrebbe   ad   oggetto  disposizioni  di  legge  che  possano  essere
 qualificate  come  costituzionalmente   vincolate   o   obbligatorie,
 specificamente  con  riferimento  al  diritto  alla  salute garantito
 dall'art. 32 della Costituzione.  La determinazione degli strumenti e
 dei modi di attuazione di tale  diritto  e'  rimessa  al  legislatore
 ordinario,  sicche' sarebbe compatibile con i principi costituzionali
 consentire ai cittadini di optare volontariamente ed a loro spese per
 il servizio privato, restando  immutata  la  struttura  del  Servizio
 sanitario nazionale.
   4.  -  In  camera di consiglio e' stato ascoltato, per i promotori,
 l'avv.  Achille  Chiappetti,  il  quale  ha  ribadito  ed  illustrato
 ulteriormente  le  argomentazioni  a sostegno dell'ammissibilita' del
 referendum.
                         Considerato in diritto
   1.   -   La   richiesta   di   referendum   abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita'  la  Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi  a   seguito
 dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale  per  il referendum dell'11-13
 dicembre 1996, che ne ha dichiarato la  legittimita',  investe  parte
 della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione del servizio
 sanitario nazionale). Precisamente l'art.  63, comma 2, limitatamente
 alle parole: "che secondo le leggi  vigenti";  alle  parole:  "ad  un
 istituto  mutualistico  di  natura  pubblica  sono  assicurati"; alle
 parole:  "nel  limite  delle  prestazioni  sanitarie   erogate   agli
 assicurati dal disciolto INAM".
   Il  testo che risulterebbe dalla soppressione delle locuzioni sopra
 riportate (che  per  una  migliore  comprensione  vengono  egualmente
 trascritte  tra  parentesi)  sarebbe  il seguente: "I cittadini (che,
 secondo le leggi vigenti,) non  sono  tenuti  all'iscrizione  (ad  un
 istituto  mutualistico  di natura pubblica sono assicurati) presso il
 Servizio sanitario nazionale (nel limite  delle  prestazioni  erogate
 agli assicurati dal disciolto INAM)".
   2.  -  Il  quesito  referendario investe nuovamente l'assicurazione
 obbligatoria contro le malattie, disciplinata dalla legge  istitutiva
 del Servizio sanitario nazionale.
   In   precedenza   altra   analoga  richiesta  di  referendum  aveva
 egualmente riguardato l'art. 63 della legge n. 833 del  1978,  ma  in
 una prospettiva piu' ampia, comprendendo anche i commi terzo, quarto,
 quinto  e  ottavo  dello  stesso articolo. Veniva cosi' investito sia
 l'obbligo di assicurazione presso il  Servizio  sanitario  nazionale,
 che  il  correlativo obbligo di versare annualmente un contributo per
 l'assistenza di malattia.
   La dichiarazione di inammissibilita' allora  pronunciata  (sentenza
 n.  2 del 1995) si fondava sulla non sottoponibilita' a voto popolare
 delle disposizioni che, come quella che stabilisce il contributo  per
 l'assistenza  di  malattia,  impongono un prelievo attraverso un atto
 autoritativo, il cui gettito e' destinato a coprire spese  pubbliche,
 rientrando  queste  disposizioni  nell'ambito  della  categoria delle
 "leggi tributarie", quale e' configurata in base all'art. 75, secondo
 comma,  della   Costituzione.   E'   rimasta,   quindi,   del   tutto
 impregiudicata   la   valutazione   dell'ammissibilita'  del  quesito
 relativo all'obbligo di assicurazione presso  il  Servizio  sanitario
 nazionale.
   3. - La richiesta di abrogazione parziale ora in esame riguarda non
 gia'  un  intero  testo  normativo,  sia pure nella unita' elementare
 della singola disposizione, ma una parte di quest'ultima.
   Il contenuto normativo da abrogare sarebbe, in questo caso,  recato
 da  un  insieme  di locuzioni che non sono di per se' sole espressive
 del  contenuto  normativo,  la  cui  portata  viene  individuata   in
 relazione al contesto nel quale le locuzioni stesse sono inserite.
   Si   e',   cosi',  in  presenza  della  massima  dilatazione  della
 operativita' degli strumenti di abrogazione parziale  di  una  legge,
 che  tuttavia,  per  rimanere  tali,  devono  mantenere un coerente e
 consequenziale effetto sottrattivo di norme dalla legge  nella  quale
 le  "parti"  (identificate  in  singole locuzioni) da sopprimere sono
 inserite.
   Il contenuto abrogativo e' coessenziale all'istituto del referendum
 quale  e'  configurato  dall'art.  75  della  Costituzione,  che "non
 implica affatto l'ammissibilita' di richieste  comunque  strutturate,
 comprese   quelle   eccedenti  i  limiti  esterni  ed  estremi  delle
 previsioni costituzionali, che conservino soltanto il nome e  non  la
 sostanza del referendum abrogativo" (sentenza n. 16 del 1978).
   Quando,  poi,  l'abrogazione  parziale venga perseguita mediante la
 soppressione dal testo  normativo  di  singole  parole,  si  accentua
 l'esigenza  di  garantire  al  popolo,  nell'esercizio del suo potere
 sovrano, la possibilita' di una scelta chiara, che  e'  insita  nella
 logica  dell'istituto  del referendum e che presuppone una domanda di
 abrogazione i cui  effetti  (sul  piano  normativo)  siano  realmente
 individuabili   e  possano  essere  effettivamente  ottenuti  con  la
 soppressione delle locuzioni delle quali si chiede l'abrogazione.
   4. - La richiesta di referendum in  esame,  secondo  le  intenzioni
 enunciate   dai  promotori,  tenderebbe  ad  escludere  l'obbligo  di
 "iscrizione" al Servizio sanitario nazionale, mantenendo tuttavia  la
 obbligatorieta',  per tutti i cittadini, dell'assicurazione contro le
 malattie. Cio' sul presupposto che  la  soppressione  (nell'art.  63,
 secondo  comma,  della legge n. 833 del 1978) delle locuzioni oggetto
 del   quesito   referendario   determinerebbe,   residualmente,    la
 possibilita'  di  adempiere  al  permanente  obbligo di assicurazione
 contro le malattie mediante la scelta di una  assicurazione  privata,
 alternativa al Servizio sanitario nazionale.
   L'esistenza  di  questo presupposto e' essenziale perche', seguendo
 la  prospettiva  dei  proponenti,  il  quesito   referendario   possa
 esprimere  il  contenuto  abrogativo  annunciato,  facendo venir meno
 l'obbligo di assicurazione contro  le  malattie  presso  il  Servizio
 sanitario nazionale.
   Ma tale presupposto non sussiste.
   L'art. 63 della legge n. 833 del 1978, nel garantire la transizione
 da  un  sistema  di  assicurazione  previdenziale contro le malattie,
 limitata a categorie di lavoratori sottoposti a contribuzione, ad  un
 sistema  generalizzato di sicurezza sociale, ha disposto (a decorrere
 dal 1 gennaio 1980) l'obbligatorieta'  dell'assicurazione  contro  le
 malattie  per  tutti  i  cittadini,  rendendo  universale ed uniforme
 l'assistenza  sanitaria,  erogata  non  piu'   dai   soppressi   enti
 mutualistici,  ma dal Servizio sanitario nazionale. Lo stesso art. 63
 ha, quindi, stabilito anche per i cittadini non  iscritti  presso  un
 istituto  mutualistico  di  natura pubblica l'assicurazione presso il
 Servizio sanitario nazionale (secondo comma). In correlazione a  cio'
 ha  esteso  a  tutti il versamento del contributo per l'assistenza di
 malattia.
   Il sistema complessivo delineato dalla legge n. 833 del  1978,  non
 toccato     dal     quesito     referendario,    e'    caratterizzato
 dall'universalita' dell'assistenza, garantita dal Servizio  sanitario
 nazionale  a  tutti  i  cittadini, il cui diritto deriva direttamente
 dalla legge. L'iscrizione degli utenti "in appositi elenchi",  tenuti
 dalle  unita'  sanitarie  locali  in  base  alla  loro  residenza, e'
 prevista dall'art. 19 della stessa legge;  articolo  del  quale,  tra
 l'altro, non e' chiesta l'abrogazione.  Ma l'iscrizione negli elenchi
 costituisce  solo  un adempimento amministrativo per l'organizzazione
 delle prestazioni su base  territoriale  ed  ha  carattere  meramente
 dichiarativo.
   La  sottrazione dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 833 del
 1978, delle locuzioni oggetto del quesito referendario  non  consegue
 l'effetto   abrogativo,   che   si   vorrebbe  far  consistere  nella
 possibilita' di fuoriuscita  dall'assicurazione  presso  il  Servizio
 sanitario  nazionale.  Difatti, anche nel caso venissero soppresse le
 parti di disposizione che si  intende  sottoporre  a  voto  popolare,
 permarrebbe  il  diritto  alle  prestazioni sanitarie previste per la
 generalita' dei cittadini ed  il  correlativo  obbligo  del  Servizio
 sanitario   nazionale   di   erogarle.      Inoltre   l'assicurazione
 obbligatoria contro le malattie, prevista dal primo  comma  dell'art.
 63,  e'  stata  e  rimane  configurata, in ragione della genesi della
 disposizione  e  per  il  contesto  sistematico  nel  quale  essa  e'
 collocata,  sempre nell'ambito degli istituti di natura pubblica. Non
 e' dunque possibile comprendere in  tale  disposizione,  come  invece
 enunciano  i  promotori  del  referendum per dare sostanza al quesito
 proposto,  un'assicurazione  privata  che  consenta   egualmente   di
 adempiere  all'obbligo di garantire un adeguato livello di assistenza
 sanitaria.
   In  definitiva  agli   elettori   verrebbe   proposta   una   falsa
 alternativa.    La richiesta di referendum non e', difatti, idonea ad
 incorporare il quesito prefigurato dai proponenti  e  non  garantisce
 all'elettore  la  possibilita' di una scelta che consegue gli effetti
 che  si  annunciano,  venendo  cosi'   ad   incidere   sulla   stessa
 possibilita'  di  una  corretta espressione del voto, che deve essere
 comunque garantita (artt. 1 e 48 della Costituzione).
   Il permanere, anche all'esito di un voto favorevole alla  richiesta
 referendaria,  del generalizzato diritto a richiedere in ogni momento
 le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale,  concorre,  con  le
 connotazioni  di  artificiosita'  del quesito, a denotare la mancanza
 del contenuto  abrogativo  ipotizzato  dai  proponenti  ed  offre  la
 riprova che la richiesta di referendum non puo' essere ammessa.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum popolare per
 l'abrogazione, nelle parti  indicate  in  epigrafe,  della  legge  23
 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),
 richiesta  dichiarata  legittima,  con  ordinanza dell'11-13 dicembre
 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum  costituito  presso  la
 Corte di cassazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositato in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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