N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 1997
N. 23 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Umbria - Consiglio regionale - Approvazione con legge del nuovo regolamento interno - Impiego non costituzionalmente corretto, nel caso, dello strumento legislativo - Violazione del principio, sancito dalla Costituzione e dallo statuto della regione, dell'autonomia consigliare, in quanto, essendo stato approvato con legge, il regolamento interno del consiglio verrebbe indebitamente assoggettato al normale procedimento di controllo governativo disposto per le leggi regionali - Indubbia sussistenza di un interesse nazionale alla salvaguardia di tale principio - Richiamo alle sentenze nn. 288/1987, 14/1965 e 18/1970. (Legge regione Umbria 27 gennaio 1997). (Cost., artt. 121 e 127; statuto regione Umbria, art. 44).(GU n.11 del 12-3-1997 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato contro il presidente della Giunta della regione Umbria per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Umbria riapprovata il 27 gennaio 1997, recante regolamento interno del Consiglio regionale in relazione agli artt. 121 e 127 della Costituzione. 1. - Con sentenza 28 luglio 1987 n. 288 la Corte costituzionale ha dichiarato non proponibile la questione di legittimita' costituzionale nei confronti delle norme statutarie regionali che prevedono che l'attivita' del Consiglio regionale e' stabilita con regolamento interno, rilevando che i regolamenti consigliari per loro natura non sono "indici sicuri" di un "ruolo essenziale nella produzione dell'ordinamento". La Corte evidenziava in proposito le caratteristiche particolari di detti regolamenti che ne fanno ritenere la particolare peculiarita' (competenza normativa, funzioni cui assolvono, qualita' dell'organo, tipo di procedimento). D'altro canto gia' nella sentenza n. 14 del 1965 la Corte aveva ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione tra Stato e regione, in ordine a regolamento consigliare della regione Friuli-Venezia Giulia, rimedio dato contro atti non aventi forza di legge, mentre con la sentenza n. 18 del 1970, sempre nei confronti di un regolamento consigliare, ritenendo possibile un sindacato solo se lo strumento impiegato potesse concretare un fraus constitutionis, ha tuttavia ritenuto corretto il regime giuridico del regolamento. L'impiego pertanto dello strumento giuridico della legge regionale da parte della regione Umbria per l'adozione del Regolamento consigliare interno non appare costituzionalmente corretto, per violazione degli artt. 121 e 127 della Costituzione in quanto si viene a concretare una violazione del principio dell'autonomia consigliare, sancita dall'art. 121 della Costituzione e art. 44 dello statuto regionale, nel fatto che, essendo stato approvato con legge regionale, il regolamento interno del Consiglio regionale della regione Umbria verrebbe assoggettato al normale procedimento di controllo governativo disposto per le leggi regionali. Non puo' d'altro canto dubitarsi che un principio di tale rilevanza quale quella dell'autonomia regionale rappresenti un interesse nazionale, a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione. E' parimenti interesse nazionale il corretto uso degli strumenti normativi predisposti dall'ordinamento; l'eccesso di strumento e' indicativo di non corretta amministrazione. 4. - Per gli esposti motivi il Presidente del Consiglio dei Ministri ricorrente chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Umbria indicata in epigrafe in quanto adottata con legge regionale, anziche' con regolamento interno al secondo comma.
Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato dalla legge impugnata; il provvedimento di rinvio e la delibera 6 febbraio 1997 del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 13 febbraio 1997 Francesco Guicciardi - avvocato dello Stato 97C0205