N. 23 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 1997

                                 N. 23
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  21  febbraio  1997 (del Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Regione Umbria - Consiglio regionale -  Approvazione  con  legge  del
    nuovo   regolamento   interno  -  Impiego  non  costituzionalmente
    corretto, nel caso, dello strumento legislativo -  Violazione  del
    principio,  sancito  dalla  Costituzione  e  dallo  statuto  della
    regione,  dell'autonomia  consigliare,  in  quanto,  essendo stato
    approvato con legge, il regolamento interno del consiglio verrebbe
    indebitamente assoggettato al normale  procedimento  di  controllo
    governativo disposto per le leggi regionali - Indubbia sussistenza
    di  un  interesse  nazionale alla salvaguardia di tale principio -
    Richiamo alle sentenze nn. 288/1987, 14/1965 e 18/1970.
 (Legge regione Umbria 27 gennaio 1997).
 (Cost., artt. 121 e 127; statuto regione Umbria, art. 44).
(GU n.11 del 12-3-1997 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici in
 Roma, via dei Portoghesi n. 12  e' domiciliato contro  il  presidente
 della   Giunta   della   regione   Umbria  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge  della  regione   Umbria
 riapprovata  il  27  gennaio  1997, recante   regolamento interno del
 Consiglio  regionale  in  relazione  agli  artt.  121  e  127   della
 Costituzione.
   1.  - Con sentenza 28 luglio 1987 n. 288 la Corte costituzionale ha
 dichiarato   non   proponibile   la   questione    di    legittimita'
 costituzionale  nei  confronti  delle  norme statutarie regionali che
 prevedono che l'attivita' del Consiglio regionale  e'  stabilita  con
 regolamento interno, rilevando che i regolamenti consigliari per loro
 natura  non  sono  "indici  sicuri"  di  un  "ruolo  essenziale nella
 produzione dell'ordinamento".
   La Corte evidenziava in proposito le caratteristiche particolari di
 detti regolamenti che ne fanno ritenere la  particolare  peculiarita'
 (competenza  normativa, funzioni cui assolvono, qualita' dell'organo,
 tipo di procedimento).
   D'altro canto gia' nella sentenza n. 14 del  1965  la  Corte  aveva
 ritenuto  ammissibile  il  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e
 regione,  in  ordine  a   regolamento   consigliare   della   regione
 Friuli-Venezia  Giulia,  rimedio dato contro atti non aventi forza di
 legge, mentre con la sentenza n. 18 del 1970, sempre nei confronti di
 un regolamento consigliare, ritenendo possibile un sindacato solo  se
 lo strumento impiegato potesse concretare un fraus constitutionis, ha
 tuttavia ritenuto corretto il regime giuridico del regolamento.
   L'impiego  pertanto dello strumento giuridico della legge regionale
 da  parte  della  regione  Umbria  per  l'adozione  del   Regolamento
 consigliare  interno  non  appare  costituzionalmente  corretto,  per
 violazione degli artt. 121 e 127  della  Costituzione  in  quanto  si
 viene  a  concretare  una  violazione  del  principio  dell'autonomia
 consigliare, sancita dall'art. 121 della Costituzione e art. 44 dello
 statuto regionale, nel fatto che, essendo stato approvato  con  legge
 regionale,  il  regolamento  interno  del  Consiglio  regionale della
 regione Umbria  verrebbe  assoggettato  al  normale  procedimento  di
 controllo governativo disposto per le leggi regionali.
   Non puo' d'altro canto dubitarsi che un principio di tale rilevanza
 quale   quella  dell'autonomia  regionale  rappresenti  un  interesse
 nazionale, a sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione.
   E' parimenti interesse nazionale il corretto  uso  degli  strumenti
 normativi    predisposti  dall'ordinamento; l'eccesso di strumento e'
 indicativo di non corretta amministrazione.
   4.  -  Per  gli  esposti  motivi  il  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri  ricorrente  chiede  che  sia  dichiarata   l'illegittimita'
 costituzionale  della legge della regione Umbria indicata in epigrafe
 in quanto adottata con  legge  regionale,  anziche'  con  regolamento
 interno al secondo comma.
   Saranno  depositati: il testo originario e quello riapprovato dalla
 legge impugnata; il provvedimento di rinvio e la delibera 6  febbraio
 1997 del Consiglio dei Ministri.
     Roma, addi' 13 febbraio 1997
              Francesco Guicciardi - avvocato dello Stato
 97C0205