N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 febbraio 1997
N. 6 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 febbraio 1997 (della regione Liguria) Sanita' pubblica - Strutture sanitarie veterinarie private - Individuazione, con decreto del Ministro della sanita' - Disposizioni particolari (articoli da 3 a 6) su tali strutture (studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario privato, laboratorio veterinario di analisi) - Previsione (art. 7) di successiva determinazione, da parte del Ministero della sanita', con proprio atto, della corretta individuazione del tipo di struttura, delle caratteristiche dei locali e degli ambienti e della procedura per l'attivazione delle strutture - Previsione, altresi', di un intervento delle regioni e delle province autonome, ma solo per la determinazione, negli ambiti territoriali di loro competenza, del limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie - Impugnazione di tale provvedimento nel suo intero testo e, in particolare, di alcuni dei su indicati articoli - Esclusione che esso possa ricollegarsi e fondarsi sulle norme (art. 6, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ecc.) sugli ordini e collegi professionali richiamate nel preambolo - Incidenza sulle competenze, in materia di assistenza sanitaria (nella quale va ricondotta anche l'assistenza veterinaria e zooiatrica) trasferite alle regioni dagli artt. 1, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 32 e 43, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla regione Liguria esaurientemente gia' esercitate con la legge 31 dicembre 1986, n. 38 - Violazione, inoltre, del principio, stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. b), e comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, che circoscrivono la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' ad esso sottordinate, nonche', per la emanazione del decreto de quo senza alcuna preventiva segnalazione e iniziativa per opportuni confronti, del principio della leale cooperazione tra Stato e regioni - Richiamo alle sentenze nn. 49, 204 e 391 del 1991. (Decreto del Ministro della sanita' 20 settembre 1996, intero testo e in particolare artt. 1 e 7). (Cost., artt. 5, 117 e 118 in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 32 e 43; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3).(GU n.12 del 19-3-1997 )
Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Piergiorgio Alberti e Gian Paolo Zanchini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da mandato a margine del presente atto e in forza di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio Giunta regionale 14 febbraio 1997, prot. n. 18988 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministro della sanita' in carica; in relazione e per l'effetto del decreto del Ministro della sanita' 20 settembre 1996, recante "Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294, serie generale. Premesse in atto 1. - La disciplina statale dei presidi veterinari privati e' stata ricompresa nell'ambito delle strutture sanitarie private di cui all'art. 193 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.) che, al comma 1, ha stabilito: "Nessuno puo' aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico", senza una licenza rilasciata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. L'art. 23 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha attribuito al sindaco - sentito l'ufficiale sanitario - la competenza in materia di ambulatori. In caso di ambulatori e laboratori veterinari, il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o provinciale. 2. - L'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 ha trasferito, tra l'altro, alle regioni: le funzioni amministrative concernenti "i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, ... nonche' le case di cura private ..." (comma 2, lett. e); "ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6" (comma 3); "le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria" (comma 4). 3. - A fronte delle disposizioni dianzi ricordate, e' evidente che la disciplina delle strutture per l'esercizio della medicina veterinaria e' stata assegnata alle regioni gia' fin dalla fase di avvio dell'ordinamento regionale, sia che si ritengano dette strutture ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, lett. e); sia, comunque, in forza della formulazione residua e omnicomprensiva contenuta nel comma 4 dello stesso articolo. D'altra parte, l'art. 6, punto 22, dello stesso d.P.R. n. 4/1972 ha mantenuto ferme le competenze degli organi statali esclusivamente in ordine "alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica". 4. - Anche tali attribuzioni sono state, poi, trasferite alle regioni dall'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha organicamente definito le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera", comprendendo tra esse quelle tendenti "all'igiene e all'assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonche' sugli alimenti di origine animale" (comma 1, lett. l), nonche' "tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato", con la sola eccezione di alcuni servizi espressamente indicati (comma 2, lett. d). Il d.P.R. n. 616/1977, dunque, riconducendo nell'ambito dell'assistenza sanitaria anche quelle veterinaria e zooiatrica, ha attribuito dette materie, unitamente all'igiene sugli alimenti di origine animale, alla competenza regionale. A riprova di quanto teste' affermato e' appena il caso di notare che l'art. 30 (competenze dello Stato) del decreto n. 616 in esame non ha operato per il settore considerato alcuna riserva a favore dello Stato, mentre il successivo art. 31 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti, fra l'altro "la profilassi delle malattie infettive e diffusive, ... ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche ..., nonche' le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto ..." (lett. a), e "il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali" (lett. c). 5. - Il riparto evidenziato e' stato sostanzialmente confermato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma del servizio sanitario nazionale. Fra gli obiettivi fissati dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 si ritrovano "l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali e il controllo della loro alimentazione integrata e medicata" (punto 6). L'art. 6 ha limitato le competenze dello Stato, per quanto qui interessa, alle seguenti funzioni: rapporti internazionali e profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' interventi contro le epidemie e le epizoozie; produzione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e informazione concernenti prodotti chimici, farmaceutici e assimilati anche per uso veterinario; individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo dell'abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; determinazione degli interventi obbligatori in materia di' zooprofilassi. Un riferimento puntuale alla potesta' normativa regionale e' stato inserito nel secondo comma dell'art. 32 della legge n. 833/1978 dove si specifica che "La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle gia' esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi". L'art. 43 della stessa legge n. 833/1978 ha, quindi, ribadito che spetta alla legge regionale disciplinare l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, su quelle convenzionate e sulle aziende termali e di definire le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. 6. - La regione Liguria, con legge 31 dicembre 1986, n. 38 - al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili secondo standard di efficienza, qualita' ed uniformita' -, ha regolamentato l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei presidi sanitari gestiti da privati, comprendendo in questi ultimi anche gli ambulatori e laboratori veterinari (art. 1, lett. f). Detta legge, in particolare: ha definito gli ambulatori e gli studi professionali veterinari nonche' i laboratori veterinari (artt. 61 e 62); ha ricondotto la loro apertura, ampliamento, trasformazione o trasferimento alla preventiva autorizzazione di spettanza della U.S.L. territorialmente competente (art. 2); ha delineato il procedimento autorizzativo, sia per quanto attiene le modalita' di presentazione della domanda, che per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti richiesti (art. 3); ha indicato i requisiti dei locali e delle pertinenti attrezzature (art. 4), nonche' del personale addetto alle strutture in questione (art. 6); ha stabilito le modalita' di prelievo e raccolta di campioni biologici esternamente alla sede del laboratorio veterinario (art. 63); ha disciplinato la sezione di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (art. 64); ha regolamentato le forme di pubblicita' per gli studi e ambulatori medici e veterinari (art. 65); ha previsto le modalita' di espletamento della vigilanza da parte della U.S.L. competente e il regime sanzionatorio applicabile nei confronti di inadempienze (artt. 66 e 67). 7. - L'iniziativa assunta dal Ministro della Sanita', con l'emanazione del decreto 20 settembre 1996, non sembra per nulla in linea con le previsioni normative e il riparto di competenze dianzi richiamato. Tale decreto ha disciplinato le strutture sanitarie veterinarie private, rimettendo ad un successivo decreto, da adottare entro centottanta giorni: a) la corretta individuazione del tipo di struttura; b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura; c) la procedura prevista per la loro attivazione. Lo stesso decreto ha affidato alle regioni la determinazione, con proprio provvedimento, per gli ambiti territoriali di propria competenza, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie. Il decreto ministeriale impugnato risulta invasivo delle competenze regionali e, pertanto, anche della regione Liguria, per i seguenti motivi in D i r i t t o I) Violazione art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 32 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Il decreto ministeriale 20 settembre 1996 pretende di attingere la propria legittimazione ad una serie di norme elencate nelle premesse, e segnatamente: l'art. 6 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e l'art. 30 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, "in virtu' dei quali restano ferme le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali"; l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali; l'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanita' le predette funzioni amministrative riservate allo Stato; gli artt. 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 afferenti la pubblicita' sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie; l'art. 1 del d.m. 16 settembre 1994, n. 657 recante disposizioni in ordine alle caratteristiche estetiche della pubblicita' sanitaria; l'art. 23 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854. E' evidente che la materia attinente le strutture sanitarie private non e' riconducibile ne' alla disciplina degli ordini e collegi professionali, ne' alla regolamentazione della pubblicita' sanitaria. La riserva di competenza statale - giustificata dalle implicazioni che l'appartenenza o l'esclusione ad un ordine professionale possono comportare sulla liceita', o meno, dell'esercizio dell'attivita' professionale su tutto il territorio nazionale, nonche' dalla funzione disciplinare della quale e' titolare ciascun ordine o collegio - non giustifica l'intervento del Ministro della sanita' in un ambito di funzioni relative all'assistenza sanitaria e zooiatrica, di spettanza regionale. Come ha gia' avuto occasione di osservare codesta ecc.ma Corte "l'indubbio rilievo che va riconosciuto, nella materia in esame, agli ordini e ai collegi professionali non toglie che e' la regione ad avere la titolarita' dei poteri di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, stante il chiaro dettato dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" (5-19 novembre 1992, n. 461). Del pari, nessuna copertura in tal senso e' fornita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 266/1993, che si e' limitato ad attribuire al Ministero della sanita' le predette funzioni amministrative - ossia quelle concernenti gli ordini e i collegi professionali - riservate allo Stato, senza operare alcuna estensione nei confronti di quest'ultimo in materia di assistenza veterinaria e di strutture sanitarie private. Altrettanto incongruo sembra il richiamo all'art. 23 del d.P.R. n. 854/1955, che ha decentrato i servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sottoponendo l'apertura degli ambulatori e dei laboratori veterinari - di cui all'art. 193 del T.U.LL.SS. di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - alla preventiva autorizzazione del sindaco o del prefetto, acquisito il parere del veterinario comunale o provinciale. Si tratta, come ognun vede, di una previsione storicamente superata dall'attuazione dell'ordinamento regionale e dalla riorganizzazione dell'intero sistema sanitario. I riferimenti normativi riportati nel decreto 20 settembre 1996 non consentono, pertanto, al Ministro della sanita' di sostituirsi alla regione nel disciplinare un settore trasferito a quest'ultima. II) Violazione art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. n. 24 luglio 1977, n. 616 e artt. 32 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. L'impugnato decreto 20 settembre 1996 incide su scelte di indirizzo politico-amministrativo della regione e vulnera l'ambito delle sue attribuzioni costituzionalmente protetto. Non v'e' dubbio che la determinazione ministeriale disciplina funzioni rientranti nell'"assistenza sanitaria" e nell'"assistenza zooiatrica" e, in particolare, in quel settore di materia attinente "l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato" che l'art. 43 della legge n. 833/1978 ha demandato al legislatore regionale. Sul punto non sembrano sussistere incertezze, posto che lo stesso decreto ministeriale censurato precisa che nelle strutture veterinarie private "si erogano prestazioni sanitarie", che divergono per caratteristiche quali-quantitative, in relazione al diverso presidio considerato (studio, ambulatorio, clinica, laboratorio, ecc.: cfr. artt. 3, 4, 5 e 6). Se cosi' stanno le cose, non si comprende davvero come il Ministero della sanita', da un lato, riconosca alla regione la competenza a disciplinare le istituzioni sanitarie di carattere privato al fine di garantire un adeguato livello delle prestazioni fornite e, dall'altro lato, neghi tale potesta' per quanto riguarda le strutture veterinarie private, nelle quali vengono pur sempre espletate prestazioni sanitarie. Proprio l'equivalenza e l'omogeneita' dell'attivita' resa nel settore (prestazioni sanitarie) e gli obiettivi perseguiti hanno ispirato il legislatore quando negli anni 1972, 1977 e 1978 ha trasferito e riconosciuto alla regione siffatte funzioni. Ed e' proprio nell'intento di assicurare prestazioni affidabili secondo standard di efficienza, qualita' ed uniformita', che la regione Liguria ha assegnato a un'unica normativa (la legge 31 dicembre 1986, n. 38), la disciplina dei presidi sanitari privati, inserendovi anche gli ambulatori e i laboratori veterinari. III) Violazione artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 32 e 43, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Le doglianze prospettate nei precedenti motivi riverberano sull'intero provvedimento ministeriale. Vizi diversi emergono dall'esame del suo contenuto. Esso definisce le strutture sanitarie veterinarie private (art, 1) e individua dette strutture (art. 2), differenziate in varie tipologie per ciascuna delle quali vengono impartite disposizioni specifiche relativamente ai locali (distinti per la sala d'attesa, l'attivita' professionale e i servizi igienici), al titolare e al direttore sanitario, nonche' ai titoli abilitativi necessari per aprire e gestire le diverse strutture veterinarie. A quanto sopra, l'art. 7 del decreto ha aggiunto che "Il Ministero della sanita' con proprio atto, da emanarsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce: a) la corretta individuazione del tipo di struttura; b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura; c) la procedura prevista per l'attivazione della struttura. Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento determinano per gli ambiti territoriali di propria competenza il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie". Alla portata precettiva delle disposizioni gia' poste a base del decreto in questione andranno pertanto ad aggiungersi ulteriori, analitiche prescrizioni ministeriali; il che evidenzia - se ve ne fosse ancora bisogno - il margine assolutamente residuale di intervento rimesso alla regione, cui spetta stabilire unicamente il limite di distanza fra le diverse strutture veterinarie. IV) Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Per le ragioni sopra esposte, il decreto del Ministro della sanita' non puo' essere considerato un mero atto di indirizzo o di coordinamento, configurandosi piuttosto come un regolamento adottato con la forma del decreto ministeriale. Ma anche sotto tale profilo, esso non sfugge a nuove censure. In proposito, l'ecc.ma Corte costituzionale ha piu' volte affermato il principio secondo il quale un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non puo' porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite. Detto principio discende dall'ordine delle fonti normative costituzionalmente garantito ed e' stato poi espressamente sancito dall'art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3, della legge n. 400/1988, che circoscrive la potesta' regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorita' ad esso sottordinate (28 gennaio- 6 febbraio 1991, nn. 49, 23 aprile-13 maggio 1991, n. 204 e 15-31 ottobre 1991, n. 391). V) Violazione del principio di leale cooperazione. La rivendicazione della regione ricorrente per la difesa di competenze proprie, menomate dall'iniziativa del Ministro della sanita', trova motivazione in un ulteriore ordine di considerazioni. Il Ministro della sanita' ha sovrapposto autoritativamente la propria valutazione a quella della regione, senza porre in essere una qualsiasi forma, anche minima, di cooperazione con l'Ente ricorrente. Eppure, una preventiva segnalazione in tal senso e un successivo confronto, avrebbero evidenziato l'ingerenza lamentata in questa sede e l'inammissibilita' di prescrizioni ministeriali in un settore ormai completamente regolamentato dalla ricorrente regione da oltre dieci anni. In tal modo, il modello di "leale collaborazione" - che secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituisce il fondamentale canone costituzionale cui debbono sempre reciprocamente conformarsi lo Stato e le regioni nei loro rapporti - e' stato violato.
P. Q. M. La ricorrente regione Liguria chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', adottare decreti per la disciplina delle strutture sanitarie veterinarie private nelle forme contemplate dal d.m. 20 settembre 1996; per l'effetto, annullare il predetto decreto. Genova-Roma, addi' 14 febbraio 1997 Avv. prof. Piergiorgio Alberti - avv. Gian Paolo Zanchini 97C0206