N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1996

                                N. 102
  Ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di
 Perugia sulle istanze riunite proposte da Di Balsamo Vincenzo
 Ordinamento   penitenziario   -   Detenuti   sottoposti   al   regime
    "differenziato"  di  cui all'art. 41-bis della legge n. 354/1975 -
    Trattamento penitenziario  -  Preclusione  di  osservazione  della
    personalita'  del detenuto, con incidenza sulla  concedibilita' di
    misure alternative - Lesione del principio di eguaglianza e  della
    finalita' rieducativa della pena.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 13).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.12 del 19-3-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza  nel  procedimento  di
 sorveglianza relativo a Di Balsamo Vincenzo  nato  ad  Acerra  il  25
 maggio   1950;   ristretto  nella  casa  di  reclusione  di  Spoleto;
 condannato  definitivo  in  esecuzione  della  pena  di  anni  20  di
 reclusione  e  mesi 11 di arresto di cui al cumulo n. 109/1994 del 20
 aprile 1994 della procura generale della  Repubblica  di  Napoli;  il
 detenuto  e'  presente, difeso dall'avv.  Fernando Stoppani, del foro
 di Perugia, di fiducia;
   Lette le istanze del summenzionato detenuto in data 16 marzo 1996 e
 13  settembre  1996 intese ad ottenere il beneficio della liberazione
 anticipata;
   Esaminati  gli  atti  allegati  e  le   ulteriori   produzioni   ed
 acquisizioni;
   Sentite le conclusioni del p.g. e del difensore;
   Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 5 dicembre 1996;
                            Osserva in fatto
   L'istante  Di  Balsamo  Vincenzo  e' detenuto definitivo, in regime
 differenziato ex art. 41-bis o.p., in  quanto  condannato  alla  pena
 complessiva  di  anni  20 di reclusione e mesi 11 di arresto, come da
 provvedimento n. 109/1994 r.es., del 20 aprile  1994,  della  procura
 generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  di appello di Napoli,
 comprendente condanna anche per il reato di associazione a delinquere
 di  stampo  mafioso  (art.  416-bis  c.p.),  e  ritenuto  socialmente
 pericoloso.
   Ristretto  nella  casa  di reclusione di Spoleto, nelle date del 16
 marzo 1996 e 13 settembre 1996,  ha  proposto  istanze  per  ottenere
 liberazione anticipata.
   I  procedimenti, riuniti, sono stati radicati per l'odierna udienza
 in camera di consiglio, al termine della quale e' stato eccepito:
                               In diritto
   Che il tribunale non e' nelle condizioni di poter  valutare  se  la
 richiesta   "misura  alternativa"  (del  tutto  diversa  dalle  altre
 "misure", tant'e' che - in tesi - e' possibile concederla,  ancorche'
 uno  dei  reati della condanna rientri tra quelli, ostativi per altre
 "misure", considerati dalla prima fascia dell'art. 4-bis  o.p.),  sia
 da concedersi o meno.
   Invero: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione recita: "Le pene
 non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e
 devono  tendere  alla  rieducazione  del  condannato",  e,  l'art. 3:
 "tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali  davanti
 alla legge, etc... ", ancorche' si tratti di cittadini condannati per
 delitti, i piu' efferati, ignominiosi, disgustosi e deprecabili.
   D'altro  canto,  l'art.  13  della  legge  26  luglio 1975, n. 354,
 prevede  che:  "Il  trattamento  penitenziario  deve  rispondere   ai
 particolari  bisogni della personalita' di ciascun soggetto", e: "Nei
 confronti  dei  condannati   e   degli   internati   e'   predisposta
 l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
 fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
   L'osservazione  e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita
 nel corso di essa".
   Nel caso di specie tutto cio' non e' stato|
   L'equipe di trattamento della casa di reclusione di  Spoleto  nelle
 relazioni  del  13  settembre  1995 e del 28 ottobre 1996 si limita a
 riferire, in concreto, che il detenuto istante, essendo sottoposto  a
 regime  differenziato  ex  art.  41-bis o.p., non ha potuto fruire di
 trattamento   e,   pertanto,   "L'osservazione   scientifica    della
 personalita' per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause
 di   disadattamento   sociale"   non  ha  potuto  essere  effettuata,
 ditalche', per conseguenza, questo tribunale di sorveglianza  non  e'
 nelle  condizioni  di poter valutare se l'istante Di Balsamo Vincenzo
 abbia profittato delle opportunita' di trattamento e  sia  meritevole
 di  vedersi  concedere  o  meno  il  beneficio  (misura  alternativa)
 richiesto.
   Al tribunale non sembra che tanto possa ritenersi conforme a  legge
 e  ai  principi costituzionali citati e ritenere che quanto di specie
 costituisca  violazione   di   precise   norme   costituzionali   con
 conseguente denegata giustizia".
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 26 luglio  1975,
 n.  354,  in  relazione  agli  artt.  27,  terzo  comma,  e  3  della
 Costituzione;
   Ordina la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende  il  giudizio  in  corso  (procedimento  registrato  sub  n.
 532/1996 r.g.  tribunale sorveglianza Perugia);
   Dispone che, a cura della cancelleria, la presente venga notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
   Altre comunicazioni come per legge.
     Perugia, addi' 5 dicembre 1996
                       Il presidente est.: Poggi
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