N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1996
N. 102 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di Perugia sulle istanze riunite proposte da Di Balsamo Vincenzo Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime "differenziato" di cui all'art. 41-bis della legge n. 354/1975 - Trattamento penitenziario - Preclusione di osservazione della personalita' del detenuto, con incidenza sulla concedibilita' di misure alternative - Lesione del principio di eguaglianza e della finalita' rieducativa della pena. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 13). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.12 del 19-3-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Balsamo Vincenzo nato ad Acerra il 25 maggio 1950; ristretto nella casa di reclusione di Spoleto; condannato definitivo in esecuzione della pena di anni 20 di reclusione e mesi 11 di arresto di cui al cumulo n. 109/1994 del 20 aprile 1994 della procura generale della Repubblica di Napoli; il detenuto e' presente, difeso dall'avv. Fernando Stoppani, del foro di Perugia, di fiducia; Lette le istanze del summenzionato detenuto in data 16 marzo 1996 e 13 settembre 1996 intese ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata; Esaminati gli atti allegati e le ulteriori produzioni ed acquisizioni; Sentite le conclusioni del p.g. e del difensore; Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 5 dicembre 1996; Osserva in fatto L'istante Di Balsamo Vincenzo e' detenuto definitivo, in regime differenziato ex art. 41-bis o.p., in quanto condannato alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e mesi 11 di arresto, come da provvedimento n. 109/1994 r.es., del 20 aprile 1994, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, comprendente condanna anche per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), e ritenuto socialmente pericoloso. Ristretto nella casa di reclusione di Spoleto, nelle date del 16 marzo 1996 e 13 settembre 1996, ha proposto istanze per ottenere liberazione anticipata. I procedimenti, riuniti, sono stati radicati per l'odierna udienza in camera di consiglio, al termine della quale e' stato eccepito: In diritto Che il tribunale non e' nelle condizioni di poter valutare se la richiesta "misura alternativa" (del tutto diversa dalle altre "misure", tant'e' che - in tesi - e' possibile concederla, ancorche' uno dei reati della condanna rientri tra quelli, ostativi per altre "misure", considerati dalla prima fascia dell'art. 4-bis o.p.), sia da concedersi o meno. Invero: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato", e, l'art. 3: "tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, etc... ", ancorche' si tratti di cittadini condannati per delitti, i piu' efferati, ignominiosi, disgustosi e deprecabili. D'altro canto, l'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che: "Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto", e: "Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa". Nel caso di specie tutto cio' non e' stato| L'equipe di trattamento della casa di reclusione di Spoleto nelle relazioni del 13 settembre 1995 e del 28 ottobre 1996 si limita a riferire, in concreto, che il detenuto istante, essendo sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis o.p., non ha potuto fruire di trattamento e, pertanto, "L'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause di disadattamento sociale" non ha potuto essere effettuata, ditalche', per conseguenza, questo tribunale di sorveglianza non e' nelle condizioni di poter valutare se l'istante Di Balsamo Vincenzo abbia profittato delle opportunita' di trattamento e sia meritevole di vedersi concedere o meno il beneficio (misura alternativa) richiesto. Al tribunale non sembra che tanto possa ritenersi conforme a legge e ai principi costituzionali citati e ritenere che quanto di specie costituisca violazione di precise norme costituzionali con conseguente denegata giustizia".
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (procedimento registrato sub n. 532/1996 r.g. tribunale sorveglianza Perugia); Dispone che, a cura della cancelleria, la presente venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Altre comunicazioni come per legge. Perugia, addi' 5 dicembre 1996 Il presidente est.: Poggi 97C0232