N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1996

                                N. 112
  Ordinanza emessa il 31 ottobre  1996  dal  pretore  di  Savona  sez.
 distaccata  di  Cairo  Montenotte  sul ricorso proposto da Demichelis
 Flavio contro la prefettura di Savona
 Circolazione  stradale  -  Inversione  del  senso  di  marcia   sulle
    carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle
    strade    extraurbane   principali   -   Divieto   -   Trattamento
    sanzionatorio   -   Sanzione   amministrativa   accessoria   della
    sospensione  della patente di guida per un periodo non inferiore a
    sei mesi  -  Lamentata  eccessivita'  della  durata  minima  della
    sanzione  - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle
    ipotesi piu' gravi di lesioni  personali  colpose  o  di  omicidio
    colposo.
 (Nuovo Codice della Strada,  art. 176).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 19-3-1997 )
                       IL VICE-PRETORE ONORARIO
   A  scioglimento  della  riserva  assunta  il  28  ottobre  1996  ha
 pronunciato la seguente ordinanza.
   In data 1 aprile 1996, Demichelis  Flavio  mentre  era  alla  guida
 della  vettura  targata  TO/60432L eseguiva l'inversione del senso di
 marcia nell'area antistante la barriera autostradale di Altare,  lato
 Savona.
   La  condanna per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione
 amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
 per  un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi
 pericolo per gli altri utenti, mentre nel caso di violazione di  ogni
 altra  norma  della  circolazione,  commessa  su carreggiate, rampe e
 svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali
 colpose  e  omicidio  colposo),  la  sanzione  accessoria varia da un
 minimo di quindici  giorni  ad  un  massimo  di  un  anno,  ai  sensi
 dell'art. 222 cod. strad.
   Tale   disciplina   risulta   in   contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione.
   L'art. 176 cod. strad. vieta di invertire il  senso  di  marcia  su
 carreggiate, rampe e svincoli autostradali, cio' al fine di garantire
 che  la  circolazione, in tali punti critici, si svolga in condizioni
 di sicurezza. In tali casi, infatti, il conducente pone in essere  un
 grave  fattore  di  turbamento della circolazione, rilevando ben poco
 che la velocita' sia ridotta nelle aree in questione.
   Il vigente codice della strada, al fine di assicurare  l'osservanza
 delle  norme  sulla circolazione, ha predisposto un composto apparato
 repressivo, con larga applicazione di  sanzioni  accessorie  di  tipo
 interdittivo  che  si  affiancano  alle  sanzioni principali penali e
 amministrative.
   L'infrazione del divieto di cui all'art. 176 cod. strad., commi 1 e
 19, prevede infatti oltre alla pena principale congiunta dell'arresto
 e  dell'ammenda,  la   sanzione   amministrativa   accessoria   della
 sospensione  della  patente  di guida, per un periodo non inferiore a
 sei mesi.  E' opinione dominante che gli automobilisti  patiscono  in
 misura  maggiore  la  sanzione  amministrativa  accessoria  che  crea
 notevole danno alla loro liberta' di circolazione.
   Occorre pero' evidenziare che dalla violazione di  altre  norme  di
 circolazione  commessa  negli  stessi  spazi, e da cui derivano danni
 alle persone, la sospensione della patente di guida  avviene  per  un
 periodo  di  tempo  inferiore:  da uno a sei mesi nel caso di lesione
 colposa grave o gravissima; da due  mesi  ad  un  anno  nel  caso  di
 omicidio colposo.
   Appare quindi evidente la disarmonia rispetto all'art. 176 e non e'
 giustificabile  rispetto  all'art. 3 della Costituzione, in quanto il
 pericolo del danno viene sanzionato in  modo  piu'  grave  del  danno
 stesso.
   La  rilevanza  della  questione appare indiscutibile, in quanto non
 appare logico che chi opera un'inversione  di  marcia  che  non  crea
 pericolo  effettivo,  subisca  la  sospensione  della  patente per un
 periodo maggiore di chi cagiona ad altri  lesioni  di  beni  tutelati
 costituzionalmente, come la vita e la salute.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 176 cod. strad., nella parte in cui prevede
 che il periodo di sospensione della patente di  guida,  nel  caso  di
 inversione del senso di marcia su carreggiate, rampe e svincoli delle
 autostrade,  non  possa essere inferiore a sei mesi, anche quando non
 sussiste  alcuna  situazione  di   pericolo,   mentre   la   sanzione
 amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre
 norme  di  circolazione,  commessa  negli  stessi  spazi, dalla quale
 derivino danni alle persone (lesioni  personali  colpose  e  omicidio
 colposo)  e'  applicata  per  un  periodo  inferiore  (art.  222 cod.
 strad.);
   Dispone la sospensione del procedimento  e  la  trasmissione  degli
 atti  alla  Corte  costituzionale, tenendo conto della questione gia'
 sollevata in data 4 gennaio 1996 dal g.i.p. di Cremona;
   Dispone  che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Savona, addi' 1 ottobre 1996
                  Il vice-pretore onorario: Olivieri
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