N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 ottobre 1996
N. 112 Ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal pretore di Savona sez. distaccata di Cairo Montenotte sul ricorso proposto da Demichelis Flavio contro la prefettura di Savona Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Lamentata eccessivita' della durata minima della sanzione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle ipotesi piu' gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo. (Nuovo Codice della Strada, art. 176). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 19-3-1997 )
IL VICE-PRETORE ONORARIO A scioglimento della riserva assunta il 28 ottobre 1996 ha pronunciato la seguente ordinanza. In data 1 aprile 1996, Demichelis Flavio mentre era alla guida della vettura targata TO/60432L eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante la barriera autostradale di Altare, lato Savona. La condanna per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo per gli altri utenti, mentre nel caso di violazione di ogni altra norma della circolazione, commessa su carreggiate, rampe e svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), la sanzione accessoria varia da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno, ai sensi dell'art. 222 cod. strad. Tale disciplina risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'art. 176 cod. strad. vieta di invertire il senso di marcia su carreggiate, rampe e svincoli autostradali, cio' al fine di garantire che la circolazione, in tali punti critici, si svolga in condizioni di sicurezza. In tali casi, infatti, il conducente pone in essere un grave fattore di turbamento della circolazione, rilevando ben poco che la velocita' sia ridotta nelle aree in questione. Il vigente codice della strada, al fine di assicurare l'osservanza delle norme sulla circolazione, ha predisposto un composto apparato repressivo, con larga applicazione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo che si affiancano alle sanzioni principali penali e amministrative. L'infrazione del divieto di cui all'art. 176 cod. strad., commi 1 e 19, prevede infatti oltre alla pena principale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore a sei mesi. E' opinione dominante che gli automobilisti patiscono in misura maggiore la sanzione amministrativa accessoria che crea notevole danno alla loro liberta' di circolazione. Occorre pero' evidenziare che dalla violazione di altre norme di circolazione commessa negli stessi spazi, e da cui derivano danni alle persone, la sospensione della patente di guida avviene per un periodo di tempo inferiore: da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo. Appare quindi evidente la disarmonia rispetto all'art. 176 e non e' giustificabile rispetto all'art. 3 della Costituzione, in quanto il pericolo del danno viene sanzionato in modo piu' grave del danno stesso. La rilevanza della questione appare indiscutibile, in quanto non appare logico che chi opera un'inversione di marcia che non crea pericolo effettivo, subisca la sospensione della patente per un periodo maggiore di chi cagiona ad altri lesioni di beni tutelati costituzionalmente, come la vita e la salute.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176 cod. strad., nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, nel caso di inversione del senso di marcia su carreggiate, rampe e svincoli delle autostrade, non possa essere inferiore a sei mesi, anche quando non sussiste alcuna situazione di pericolo, mentre la sanzione amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre norme di circolazione, commessa negli stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo) e' applicata per un periodo inferiore (art. 222 cod. strad.); Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, tenendo conto della questione gia' sollevata in data 4 gennaio 1996 dal g.i.p. di Cremona; Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Savona, addi' 1 ottobre 1996 Il vice-pretore onorario: Olivieri 97C0242