N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1996
N. 224 Ordinanza emessa il 17 dicembre 1996 dal tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra l'Associazione fornitori ospedalieri Marche (ASSO.F.O.M.) e l'A.S.L. n. 10 regione Marche Sanita' pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle Unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione con legge regionale di misura del saggio degli interessi diversa da quella stabilita dall'art. 1284 del c.c. - Travalicamento dei limiti della potesta' legislativa regionale. (Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73). (Cost., artt. 3 e 117).(GU n.19 del 7-5-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 novembre 1996 e vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (ASSO.F.O.M.), con sede in Ancona, piazza della Repubblica n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria speciale con rappresentanza della ditta studio Pacinotti s.r.l., con sede in Ancona, largo S. Cosma n. 2 (per procura notaio Stacco di Ancona del 17 dicembre 1994), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli per procura in calce all'atto di citazione, attore, e azienda sanitaria U.S.L. n. 10 della regione Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace. Oggetto: Domanda di adempimento. Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 1996 il procuratore dell'attore, riportatosi alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione ed integralmente riportate nel ricorso per riassunzione, con la precisazione che "le conclusioni e le domande sono rassegnate nei confronti della azienda sanitaria USL n. 10 (gia' U.S.L. n. 20)", cosi' concludeva: "Piaccia alla adita giustizia - contrariis reiectis - dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare la unita' sanitaria locale n. 20 in persona del legale rappresentante pro-tempore in Camerino piazza Garibaldi in favore della ASSO.F.O.M. ut sopra rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento: 1) della somma di L. 18.118.146, salvo migliore quantificazione, oltre: 1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS ex art. 73 legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al tasso legale ex art. 1224, comma primo c.c. per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale - dalla data di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219 secondo comma n. 3 c.c. al saldo, oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della presente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo; 1b) in via subordinata quante volte fosse rigettata la domanda nella parte sub 1a) agli interessi compensativi e/o corrispettivi (non moratori) al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in mora e a quelli moratori secondo i criteri di cui sopra (o TUS o legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo. Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia. Si fa espressa riserva di chiedere il pagamento di crediti e forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice. Con ogni opportuna riserva istruttoria. Con sentenza provvisoriamente esecutiva. Con vittoria di spese ed onorari del grado". Il tribunale Letti gli atti e udita la relazione, osserva: 1. - Con atto di citazione notificato il 30 gennaio 1995, l'ASSO.F.O.M., quale mandataria della ditta in epigrafe indicata, conveniva in giudizio davanti a questo tribunale la U.S.L. n. 20 di Camerino, per sentirla condannare al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura dei generi di cui alle bolle di consegna prodotte, oltre interessi di mora ovvero, in via subordinata, compensativi o corrispettivi. L'ente convenuto, regolarmente citato, non si costituiva, rimanendo contumace. Con successivo ricorso ex art. 303 c.p.c. l'attore riassumeva la causa nei confronti della azienda sanitaria U.S.L. n. 10, succeduta all'ente originariamente convenuto per effetto del decreto legislativo n. 502/1992 e della legge regione Marche n. 22/1994. Il successore neppure si costituiva. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 5 novembre 1996. Con sentenza parziale questo tribunale ha ritenuto fondate le ragioni della parte attrice, ed ha conseguentemente condannato l'ente convenuto al pagamento della somma pari al corrispettivo della merce oggetto della fornitura. Quanto agli interessi moratori su tali somme, che trovano titolo nell'inadempimento della parte convenuta riconosciuto nella richiamata sentenza parziale, osserva il tribunale che la relativa domanda dovrebbe essere accolta nei limiti stabiliti dall'art. 73 della legge regionale delle Marche 24 ottobre 1981, n. 31, che stabilisce, per la categoria di rapporti contrattuali cui afferisce quello dedotto nel presente giudizio, un tasso di interesse moratorio diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 1284 c.c. Siffatta disciplina speciale, introdotta con legge regionale, regola un profilo tipicamente privatistico del diritto delle obbligazioni, in aperto contrasto con l'ambito della potesta' legislativa regionale come delimitato dall'art. 117 Cost. (in argomento si richiamano, ex plurimis, le sentenze 154/1972, 108/1975 e 38/1977 della Corte costituzionale). L'indicata deroga, peraltro, non pare trovare giustificazione alcuna sul terreno degli interessi pubblici sottesi alla normativa di settore nel cui ambito la richiamata disposizione si inserisce, atteso che la disciplina della contabilita' delle U.S.L. in tanto puo' considerarsi rientrante nella materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera (e, come tale, legittimamente regolata dalla legislazione regionale), in quanto attenga ai profili pubblicistici della stessa, e non anche alla regolamentazione dei rapporti privatistici, nei quali l'ente lin questione agisce peraltro iure privatorum. Il sistema delle fonti del diritto privato prevede, come e' noto, che in materia di determinazione del tasso degli interessi moratori la generale previsione del codice civile possa essere derogata per effetto dell'autonomia privata, ma non dalla legge regionale. Ove le parti avessero voluto tutelare i propri interessi in maniera piu' rispondente agli stessi, avrebbero potuto pattuire in tal senso una deroga all'art. 1284 c.c. La determinazione forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento e' di spettanza - per le predette ragioni sistematiche - del legislatore nazionale ovvero dell'autonomia privata, non essendo peraltro individuabile, in concreto, alcuna ragione che giustifichi una deroga per aree geografiche: il che consente di prospettare una violazione altresi' del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. L'art. 25 della legge regionale delle Marche 19 novembre 1996, n. 47 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91 del 28 novembre 1996), ha abrogato l'intera legge 24 ottobre 1981, n. 31. Peraltro, poiche' la predetta abrogazione produce i propri effetti ex nunc, la disposizione abrogata di cui si rileva la possibile illegittimita' costituzionale continua a regolare i rapporti contrattuali sorti (e le pretese azionate) anteriormente all'entrata in vigore della legge abrogatrice, fra i quali rientra la domanda oggetto del presente giudizio. Deve pertanto concludersi per la rilevanza ai fini della definizione del giudizio - atteso il descritto stato del processo - e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 della legge regionale delle Marche 24 ottobre 1981, n. 31, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73 della legge regionale Marche 24 ottobre 1981, n. 31, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata in copia al presidente del consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale della regione Marche. Cosi' deciso in Camerino, nella camera di consiglio del 17 dicembre 1996. Il presidente: Alocchi Il giudice estensore: Tulumello 97C0398