N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1996

                                N. 224
  Ordinanza emessa il 17 dicembre 1996 dal tribunale di  Camerino  nel
 procedimento civile vertente tra l'Associazione fornitori ospedalieri
 Marche (ASSO.F.O.M.)  e l'A.S.L. n. 10 regione Marche
 Sanita'  pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e
    servizi stipulati dalle  Unita'  sanitarie  locali  (UU.SS.LL.)  -
    Obbligazioni  pecuniarie  -  Interessi  moratori  - Previsione con
    legge regionale di misura del saggio degli  interessi  diversa  da
    quella  stabilita  dall'art.  1284  del  c.c. - Travalicamento dei
    limiti della potesta' legislativa regionale.
 (Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73).
 (Cost., artt. 3 e 117).
(GU n.19 del 7-5-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta
 in  deliberazione  all'udienza  collegiale  del  5  novembre  1996  e
 vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (ASSO.F.O.M.),
 con sede in Ancona, piazza della Repubblica  n.  1,  in  persona  del
 legale  rappresentante  pro-tempore,  quale  mandataria  speciale con
 rappresentanza della ditta  studio  Pacinotti  s.r.l.,  con  sede  in
 Ancona,  largo S. Cosma n. 2 (per procura notaio Stacco di Ancona del
 17 dicembre  1994),  elettivamente  domiciliata  in  Camerino,  corso
 Vittorio   Emanuele   n.   60,   presso  lo  studio  dell'avv.  Fabio
 Pierdominici, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Piero  Novelli  per
 procura  in  calce all'atto di citazione, attore, e azienda sanitaria
 U.S.L. n. 10 della regione Marche, con sede in Camerino, gia'  U.S.L.
 n. 20, convenuto-contumace.
   Oggetto: Domanda di adempimento.
                              Conclusioni
   All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 1996 il
 procuratore   dell'attore,   riportatosi  alle  conclusioni  spiegate
 nell'atto di citazione ed integralmente  riportate  nel  ricorso  per
 riassunzione,  con  la  precisazione che "le conclusioni e le domande
 sono rassegnate nei confronti della azienda sanitaria USL n. 10 (gia'
 U.S.L. n. 20)", cosi' concludeva: "Piaccia  alla  adita  giustizia  -
 contrariis  reiectis - dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto
 condannare la unita' sanitaria locale n. 20  in  persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore  in  Camerino  piazza Garibaldi in favore
 della ASSO.F.O.M. ut sopra rappresentata e  nella  qualifica  di  cui
 sopra al pagamento:
     1)  della somma di L. 18.118.146, salvo migliore quantificazione,
 oltre:
      1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS  ex
 art.  73 legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al tasso
 legale ex art. 1224, comma primo c.c. per il tempo in cui il TUS  sia
 sceso  o  scenda  ad  un  saggio inferiore rispetto al tasso legale -
 dalla data di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219 secondo comma
 n. 3 c.c. al  saldo,  oltre  gli  interessi  legali  sugli  interessi
 maturati  e  maturandi  calcolati  secondo  i  criteri di cui sopra e
 dovuti almeno per sei  mesi  a  far  data  dalla  proposizione  della
 presente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo;
       1b)  in via subordinata quante volte fosse rigettata la domanda
 nella parte sub 1a) agli  interessi  compensativi  e/o  corrispettivi
 (non  moratori)  al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo
 in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore  rispetto  al
 tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in
 mora  e  a  quelli  moratori  secondo i criteri di cui sopra (o TUS o
 legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli
 interessi maturati e maturandi calcolati secondo  i  criteri  di  cui
 sopra  e  dovuti  almeno  per  sei mesi a far data dalla proposizione
 della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo.
    Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia.
    Si  fa  espressa  riserva  di  chiedere  il pagamento di crediti e
 forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si  offrono
 in comunicazione i documenti di cui all'indice.
   Con    ogni    opportuna    riserva   istruttoria.   Con   sentenza
 provvisoriamente esecutiva. Con vittoria  di  spese  ed  onorari  del
 grado".
                              Il tribunale
   Letti gli atti e udita la relazione, osserva:
   1.  -  Con  atto  di  citazione  notificato  il  30  gennaio  1995,
 l'ASSO.F.O.M., quale mandataria della  ditta  in  epigrafe  indicata,
 conveniva  in  giudizio davanti a questo tribunale la U.S.L. n. 20 di
 Camerino, per sentirla  condannare  al  pagamento  del  corrispettivo
 dovuto  per  la  fornitura  dei  generi di cui alle bolle di consegna
 prodotte,  oltre  interessi  di  mora  ovvero,  in  via  subordinata,
 compensativi o corrispettivi.
   L'ente convenuto, regolarmente citato, non si costituiva, rimanendo
 contumace.
   Con  successivo  ricorso  ex art. 303 c.p.c. l'attore riassumeva la
 causa nei confronti della azienda sanitaria U.S.L. n.  10,  succeduta
 all'ente   originariamente   convenuto   per   effetto   del  decreto
 legislativo n. 502/1992 e della legge regione Marche n. 22/1994.
   Il successore neppure si costituiva.
   Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa era trattenuta in
 decisione all'udienza collegiale del 5 novembre 1996.
   Con sentenza parziale  questo  tribunale  ha  ritenuto  fondate  le
 ragioni della parte attrice, ed ha conseguentemente condannato l'ente
 convenuto  al pagamento della somma pari al corrispettivo della merce
 oggetto della fornitura.
   Quanto agli interessi moratori su tali somme,  che  trovano  titolo
 nell'inadempimento   della   parte   convenuta   riconosciuto   nella
 richiamata sentenza parziale, osserva il tribunale  che  la  relativa
 domanda  dovrebbe  essere  accolta  nei limiti stabiliti dall'art. 73
 della legge regionale delle  Marche  24  ottobre  1981,  n.  31,  che
 stabilisce,  per  la categoria di rapporti contrattuali cui afferisce
 quello dedotto nel presente giudizio, un tasso di interesse moratorio
 diverso rispetto a quello stabilito dall'art. 1284 c.c.
   Siffatta  disciplina  speciale,  introdotta  con  legge  regionale,
 regola   un   profilo  tipicamente  privatistico  del  diritto  delle
 obbligazioni,  in  aperto  contrasto  con  l'ambito  della   potesta'
 legislativa   regionale  come  delimitato  dall'art.  117  Cost.  (in
 argomento si richiamano, ex plurimis, le sentenze 154/1972,  108/1975
 e 38/1977 della Corte costituzionale).
    L'indicata  deroga,  peraltro,  non  pare  trovare giustificazione
 alcuna sul terreno degli interessi pubblici sottesi alla normativa di
 settore nel cui  ambito  la  richiamata  disposizione  si  inserisce,
 atteso  che  la  disciplina  della contabilita' delle U.S.L. in tanto
 puo' considerarsi rientrante nella materia dell'assistenza  sanitaria
 ed   ospedaliera   (e,   come  tale,  legittimamente  regolata  dalla
 legislazione regionale), in quanto attenga ai  profili  pubblicistici
 della   stessa,  e  non  anche  alla  regolamentazione  dei  rapporti
 privatistici, nei quali l'ente lin  questione  agisce  peraltro  iure
 privatorum.
    Il  sistema delle fonti del diritto privato prevede, come e' noto,
 che in materia di determinazione del tasso degli  interessi  moratori
 la  generale  previsione  del codice civile possa essere derogata per
 effetto dell'autonomia privata, ma non dalla legge regionale.
    Ove le parti  avessero  voluto  tutelare  i  propri  interessi  in
 maniera  piu'  rispondente  agli stessi, avrebbero potuto pattuire in
 tal senso una deroga all'art. 1284 c.c.
    La   determinazione   forfettizzata   del   danno    da    ritardo
 nell'adempimento   e'   di   spettanza  -  per  le  predette  ragioni
 sistematiche  -  del  legislatore  nazionale  ovvero   dell'autonomia
 privata,  non  essendo  peraltro  individuabile,  in concreto, alcuna
 ragione che giustifichi una deroga per  aree  geografiche:    il  che
 consente  di  prospettare  una  violazione  altresi' del principio di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    L'art. 25 della legge regionale delle Marche 19 novembre 1996,  n.
 47  (pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Marche n.  91
 del 28 novembre 1996), ha abrogato l'intera legge 24 ottobre 1981, n.
 31.
   Peraltro, poiche' la predetta abrogazione produce i propri  effetti
 ex  nunc,  la  disposizione  abrogata  di  cui si rileva la possibile
 illegittimita'  costituzionale  continua  a   regolare   i   rapporti
 contrattuali  sorti (e le pretese azionate) anteriormente all'entrata
 in vigore della legge abrogatrice, fra i  quali  rientra  la  domanda
 oggetto del presente giudizio.
   Deve   pertanto   concludersi   per  la  rilevanza  ai  fini  della
 definizione del giudizio - atteso il descritto stato del processo - e
 la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  73  della  legge regionale delle Marche 24
 ottobre 1981, n. 31, in relazione agli artt. 3 e 117 Cost.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della  legge  11  marzo
 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,
 solleva   d'ufficio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  73 della legge regionale Marche 24 ottobre  1981,  n.  31,
 per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione.
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale, ed  ordina  che  a  cura  della
 cancelleria   la  presente  ordinanza  sia  comunicata  in  copia  al
 presidente del consiglio regionale  ed  al  presidente  della  Giunta
 regionale della regione Marche.
   Cosi' deciso in Camerino, nella camera di consiglio del 17 dicembre
 1996.
                        Il presidente: Alocchi
                                       Il giudice estensore: Tulumello
 97C0398