N. 16 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 29 aprile 1997

                                 N. 16
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 29 aprile 1997 (della regione Lombardia)
 Sentenza    della   Corte   costituzionale   n.   17   del   1997   -
    Inammissibilita', in quanto incide su norme,  in  forza  dell'art.
    35, comma primo della Costituzione, a contenuto costituzionalmente
    vincolato,    della   richiesta   di   referendum   popolare   per
    l'abrogazione della legge 13 marzo 1958 (istitutiva del  Ministero
    della  sanita')  e  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266
    (di  riordinamento  dello  stesso)  -  Richiesta  di  annullamento
    dell'adottata    pronuncia    perche'    fondata    essenzialmente
    sull'affermazione,  che  il  formulato   quesito   "ha   l'univoco
    significato   di  una  totale  estromissione  dell'amministrazione
    statale dalla materia sanitaria",  nella  quale  e'  implicito  il
    disconoscimento  della  sfera  di attribuzioni, costituzionalmente
    garantita,  riguardo  alla  partecipazione  delle   regioni   alla
    determinazione  della  volonta'  normativa statale, non solo nella
    forma referendaria,  quanto  soprattutto  in  quella  legislativa,
    ordinaria  e  costituzionale  -  Indebita promozione, nel giudizio
    sull'ammissibilita' del referendum, esorbitando dai  parametri  ad
    esso   esplicitamente   posti   dalle   norme  costituzionali  che
    direttamente  lo   riguardano,   di   scelte   discrezionali   del
    legislatore   ordinario   al   rango  di  principi  costituzionali
    fondamentali, vincolanti per lo stesso legislatore costituzionale,
    con   conseguente   irrigidimento,   in   modo   e  con  strumenti
    inammissibili, del modello del regionalismo  italiano  -  Ritenuta
    ammissibilita'  del  sollevato  conflitto di attribuzione, in base
    all'assunto che, avendo la Corte  costituzionale  riconosciuto  di
    poter essere parte in conflitti (infrasoggettivi) tra poteri dello
    Stato,  sarebbe  illogico escludere che tale veste possa venire ad
    assumere nei confronti (intersoggettivi) tra  regioni  e  Stato  -
    Riferimenti   alle  sentenze  nn.  153/1986,  174/1996,  534/1995,
    1146/1988, nonche' alle sentenze nn. 77/1981, 13/1960 e 69/1978.
 (Decisione della Corte costituzionale del 10 febbraio 1997, n. 17).
 (Cost., artt. 5, 71, 75, 121, 134  e  138;  legge  costituzionale  11
    marzo 1953, n. 1, art. 2, comma 1).
(GU n.20 del 14-5-1997 )
   Ricorso  per  conflitto di attribuzione della regione Lombardia, in
 persona  del  presidente  pro-tempore  della  Giunta,   on.   Roberto
 Formigoni,  ai  sensi  della delibera di Giunta n. 26513 del 26 marzo
 1997, nonche' ai sensi della delibera integrativa di Giunta n.  27336
 dell'8  aprile  1997,  rappreseritato  e  difeso  dagli  avv.ti prof.
 Beniamino Caravita di Toritto e prof. Giovanni  Motzo,  e  presso  lo
 studio  del  primo  elettivamente  domiciliato, in Roma, via Torquato
 Taramelli, 22, contro il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  in
 persona  del Presidente del Consiglio pro-tempore, per l'annullamento
 della decisione della Corte costituzionale n. 17  del  30  gennaio/10
 febbraio   1997  che  ha  dichiarato  inammissibile  la  proposta  di
 referendum popolare in materia di  istituzione  e  riordinamento  del
 Ministero della sanita'.
   Il  seguito  del testo del ricorso e' perfettamente eguale a quello
 del ricorso della  regione  Puglia  pubblicato  in  precedenza  (Reg.
 confl.  n.15/1997).
 97C0430