N. 284 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1997

                                N. 284
  Ordinanza  emessa  il  5  marzo  1997  dal  pretore  di  Ferrara nei
 procedimenti civili riuniti vertenti tra Ferrari Riccardo ed altri  e
 Ente Poste italiane
 Poste  e telecomunicazioni - Ente Poste italiane - Dipendenti assunti
    con contratto a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di
    lavoro in rapporto a  tempo  indeterminato,  cosi'  come  previsto
    dalla   precedente   disciplina  -  Esclusione  -  Violazione  del
    principio di uguaglianza  sotto  i  profili  della  disparita'  di
    trattamento  dei  lavoratori  e dell'ingiustificato trattamento di
    privilegio dell'Ente Poste italiane rispetto alle altre imprese  e
    della  deroga  al  principio  di  irretroattivita'  della  legge -
    Indebita interferenza sul potere giudiziario.
 (D.-L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, comma 21, convertito in  legge
    28 novembre 1996, n. 608).
 (Cost., artt. 3, 101, 102 e 104).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse
 da Ferrari Riccardo ed altri, nei confronti dell'Ente Poste italiane,
 (rg. 4220/1996).
   Rilevato  che  i  ricorrenti  espongono  di  essere  stati  assunti
 dall'Ente  Poste,  con  contratti a tempo determinato, reiterati piu'
 volte, negli anni 1995, e 1996, in assenza  dei  presupposti  per  la
 validita'  di  tale  tipo  di  contratto, come fissati dalla legge n.
 230/1962, e dall'art.  8 del C.C.N.L. Ente Poste, e chiedono  che  il
 pretore  dichiari  la  illegittimita' della apposizione di termine ai
 contratti stipulati con i ricorrenti, con conseguente  reintegra  dei
 medesimi  nel  posto  di lavoro, e condanna dell'ente al risarcimento
 del danno;
   Rilevato che la difesa dell'ente svolge due tipi di argomentazioni:
     1) richiama la disciplina  contenuta  all'art.  8  del  C.C.N.L.,
 assumendo,  in  diritto,  che  la  medesima  costituisce  deroga alla
 normativa dettata dal legislatore,  autorizzata  dall'art.  23  della
 legge  n.    56  del 1987, ed affermando, in fatto, che i contratti a
 termine  stipulati  con  i  ricorrenti  risultano conformi al dettato
 dell'art. 8 C.C.N.L., e quindi conformi all'ordinamento giuridico;
     2) richiama il comma 21 dell'art. 9 del d.-l. 1 ottobre 1996,  n.
 510,  convertito in legge n. 608 del 1996, secondo cui "le assunzioni
 di personale con contratto di lavoro a tempo  determinato  effettuate
 dall'Ente   Poste   italiane   a   decorrere  dalla  data  della  sua
 costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997 non possono  dare
 luogo  a  rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato, e decadono allo
 scadere del termine finale di ciascun contratto", deducendo quindi la
 infondatezza  della  pretesa  di  trasformare  i  rapporti  a   tempo
 determinato  in  rapporti  a  tempo  indeterminato, stante l'espresso
 divieto;
   Rilevato, ancora,  che  i  ricorrenti  ritengono  in  principalita'
 inapplicabile  la nuova disciplina, dettata dal decreto-legge n. 510,
 che si applicherebbe, a loro dire, solo per il futuro, e comunque  in
 subordine, la ritengono illegittima sul piano costituzionale;
   Ritenuto  che  non  puo'  essere  condivisa  la  opinione  circa la
 inapplicabilita' ai rapporti in oggetto  dell'art.  9  comma  21  del
 decreto-legge  n.    510/1996,  convertito  nella  legge n. 608/1996,
 attesa la chiarezza ed  univocita'  del  suo  disposto  testuale  che
 esclude la trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati
 dalla costituzione dell'Ente Poste, e quindi con dichiarata efficacia
 retroattiva;
   Ritenuto,  infine,  che  non  appare  neppure  decisivo il richiamo
 all'art.  8 del C.C.N.L. dei dipendenti Ente Poste, atteso  che  allo
 stato  non  vi e' prova che ricorrano le ipotesi previste dall'art. 8
 del C.C.N.L.  per la formazione di contratti a termine,  visto  anche
 il  tenore  della  circolare 54 emessa in proposito dal medesimo Ente
 Poste;
   Ritenuto quindi che i giudizi dovranno essere decisi tenendo  conto
 del  disposto  dell'art.  9  comma  21 del decreto-legge n. 510/1996,
 convertito nella legge n. 608/1996, e che quindi la dedotta eccezione
 di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9  e'  rilevante,  come
 richiesto dall'art. 23 legge n. 87 del 1953;
   Ritenuto  poi  che  la medesima questione non appare manifestamente
 infondata, con riferimento all 'art. 3 della Costituzione, che impone
 il principio di parita' di trattamento;
   Rilevato, sotto questo profilo, che a seguito della  trasformazione
 dell'ente, e della approvazione dei C.C.N.L. di settore, il personale
 dell'Ente Poste e' sottoposto a regime privatistico, cosicche' appare
 discriminatoria   ed  ingiustificata  la  diversita'  di  trattamento
 riservata dalla norma in  oggetto  a  quest'unico  gruppo  (ancorche'
 numeroso)  di  dipendenti, tra tutti gli altri dipendenti del settore
 privato, ed il correlato  privilegio  garantito  all'ente  datore  di
 lavoro;
   Rilevato,   inoltre,  che  la  efficacia  retroattiva  della  norma
 discriminante, da una parte, sottolinea la intenzione del legislatore
 di sanare i problemi di gestione dei contratti a termine  che  l'Ente
 Poste  ha  avuto,  dopo  la  trasformazione, e dall'altra comporta la
 lesione del diritto  soggettivo  alla  protrazione  del  rapporto  di
 lavoro,  gia'  sorto  in  capo  ai lavoratori assunti con contratto a
 termine in violazione delle norme che lo regolamentano, e quindi, per
 entrambi   gli   aspetti,   aggrava   i   dubbi   di   illegittimita'
 costituzionale, in relazione alla violazione del principio di parita'
 di trattamento;
   Rilevato  infine  che la incidenza della normativa sulle cause gia'
 pendenti induce dubbi di legittimita' anche in relazione  agli  artt.
 101,  102  e 104 della Costituzione, atteso che tende ad escludere le
 conseguenze, dannose per l'ente, del contenzioso sorto, e risolto, in
 piu' precedenti, a vantaggio dei lavoratori;
   Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,   che   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale appare di rilievo, nei presenti giudizi
 riuniti,  e non manifestamente infondata, cosicche' appare necessario
 sul punto una pronuncia della Corte.
                               P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 21 del decreto-legge
 n. 510/1996, convertito nella legge n. 608/1996,  per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  101, 102 e 104 della Costituzione, nella parte in cui
 dispone "Le assunzioni di personale con contratto di lavoro  a  tempo
 determinato  effettuate  dall'Ente  Poste  italiane a decorrere dalla
 data della sua costituzione e comunque non oltre il  30  giugno  1997
 non  possono  dar  luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e
 decadono alla scadere del termine finale di ciascun contratto".
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura  in
 udienza,  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 comunicata ai Presidenti delle Camere.
   Dispone la sospensione del presente giudizio.
     Ferrara, addi' 5 marzo 1997
                           Il pretore: Rossi
 97C0513