N. 313 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1997
N. 313 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 dal tribunale di Camerino nel procedimento civile vertente tra l'Associazione fornitori ospedalieri Marche (Asso.F.O.M.) e Azienda sanitaria U.S.L. n. 10 della regione Marche Sanita' pubblica - Regione Marche - Contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) - Obbligazioni pecuniarie - Interessi moratori - Previsione con legge regionale (abrogata con legge n. 91 del 28 novembre 1976 ma applicabile ratione temporis alla fattispecie) di misura del saggio degli interessi diversa da quella stabilita dall'art. 1284 c.c. - Travalicamento dei limiti della potesta' legislativa regionale. (Legge regione Marche 24 ottobre 1981, n. 31, art. 73). (Cost., artt. 3 e 117).(GU n.24 del 11-6-1997 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1995 posta in deliberazione all'udienza collegiale dell'11 febbraio 1997 e vertente tra Associazione fornitori ospedalieri Marche (Asso.F.O.M.), con sede in Ancona, piazza della Repubblica n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria speciale con rappresentanza della ditta C.M.M. S.n.c., con sede in Osimo, via Vanoni n. 5 (per procura notaio Stacco di Ancona del 17 dicembre 1994), elettivamente domiciliata in Camerino, corso Vittorio Emanuele n. 60, presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli per procura in calce all'atto di citazione, attore, e Azienda sanitaria U.S.L. n. 10 della regione Marche, con sede in Camerino, gia' U.S.L. n. 20, convenuto-contumace. Oggetto: Domanda di adempimento. Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 1996 il procuratore dell'attore, riportatosi alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione ed integralmente riportate nel ricorso per riassunzione, cosi' concludeva: "Piaccia alla adita Giustizia - contrariis reiectis - dichiarare tenuta ed obbligata e per l'effetto condannare la unita' sanitaria locale n. 20 in persona del legale rappresentante pro-tempore in Camerino alla via Lilli in favore della Asso.F.O.M. ut sopra rappresentata e nella qualifica di cui sopra al pagamento: 1) della somma di L. 15.359.871, salvo migliore quantificazione, oltre 1a) agli interessi moratori sul dovuto in misura pari al TUS ex art. 73 della legge n. 31/1981 - o gli interessi, in alternativa, al tasso legale ex art. 1224, primo comma, c.c. per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale - dalla data di scadenza di ciascuna fattura ex art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c. al saldo, oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della presente domanda ex art. 1283 c.c. al saldo; 1b) in via subordinata quante volte fosse rigettata la domanda nella parte sub 1a) agli interessi compensativi e/o corrispettivi (non moratori) al TUS o in alternativa al tasso legale per il tempo in cui il TUS sia sceso o scenda ad un saggio inferiore rispetto al tasso legale, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla messa in mora e a quelli moratori secondo i criteri di cui sopra (o TUS o legali) dalla messa in mora al saldo oltre gli interessi legali sugli interessi maturati e maturandi calcolati secondo i criteri di cui sopra e dovuti almeno per sei mesi a far data dalla proposizione della domanda ex art. 1283 c.c. al saldo; 2) della somma di L. 4.901.700, salvo migliore quantificazione a titolo di interessi moratori o in subordine a titolo di interessi compensativi e/o corrispettivi (non moratori), oltre agli interessi legali dalla data della proposizione della domanda al saldo. Il tutto nei limiti di competenza della adita giustizia. Si fa espressa riserva di chiedere il pagamento di crediti e forniture diverse da quelle azionate nella presente sede. Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice. Con ogni opportuna riserva istruttoria, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con vittoria di spese ed onorari del grado. Il tribunale letti gli atti e udita la relazione, osserva:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 310/1997). 97C0564