N. 344 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1996- 20 maggio 1997
N. 344 Ordinanza emessa il 20 novembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 maggio 1997) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Sardegna nel giudizio di responsabilita' promosso dal procuratore regionale nei cnfronti degli erredi di Botticini Rinaldo. Responsabilita' patrimoniale - Responsabilita' di amministratori o dipendenti di comuni e province - Intrasmissibilita' agli eredi - Deroga irragionevole al principio della successione dell'erede nei debiti del de cuius - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 382/1992. (Legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1). (Cost. artt. 3 e 97).(GU n.25 del 18-6-1997 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul giudizio di responsabilita', iscritto al n. R/531 del registro di segreteria, promosso a istanza del Procuratore regionale nei confronti degli eredi di Rinaldo Botticini, individuati nelle persone di Maria Rita Murtas, Ivano Botticini e Sandro Botticini rappresentati e difesi dall'avv. Agostino Castelli. Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 1996, il relatore consigliere Enrico Bassareo, il difensore dei convenuti, avv. Agostino Castelli nonche' il pubblico ministero in persona del Vice procuratore regionale Nicola Leone. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Ritenuto in fatto Con atto del 6 ottobre 1993, il procuratore regionale ha citato in giudizio il prof. Rinaldo Botticini, preside della scuola media statale di Capoterra, per il risarcimento di un danno erariale ammontante a lire 74.151.233, aumentato della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giudizio. Il danno e' conseguente al pagamento, a favore della sig.a Maria Meloni, bidella dispensata dal servizio con decorrenza dal 29 ottobre 1984, di stipendi non dovuti per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 30 aprile 1990. Il danno in questione, ad avviso della procura attrice, e' imputabile al prof. Botticini per il comportamento gravemente colposo che il medesimo avrebbe tenuto nella circostanza e che si sarebbe concretizzato essenzialmente: a) nell'aver emesso provvedimenti concessivi dell'aspettativa, in favore della Meloni, senza aver ricevuto alcuna delega da parte del Provveditore agli studi (la delega e' stata infatti conferita solamente con provvedimento del 26 novembre 1986); b) nell'aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del tesoro di Cagliari che la Meloni era stata dispensata dal servizio in violazione degli artt. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986 n. 429. Nell'udienza di discussione del 25 marzo 1994, il patrocinatore del convenuto in parola ha comunicato il decesso del suo assistito avvenuto in data 18 marzo 1994. Il presidente della sezione ha, conseguentemente, dichiarata l'interruzione del giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura per le ulteriori iniziative. Questa, con i successivi atti integrativi del 13 luglio 1994 e del 22 febbraio 1996, ha chiamato in giudizio gli eredi del prof. Rinaldo Botticini, nelle persone della sig.a Maria Rita Murtas (moglie) e dei signori Ivano e Sandro Botticini (figli). L'organo requirente ha ritenuto, nella specie, che "in presenza di notevoli dubbi giurisprudenziali sulla legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli eredi del prof. Botticini debbano essere citati in giudizio e debbano assumere la legittimazione passiva nello stesso in quanto l'esenzione della responsabilita' patrimoniale degli eredi di pubblici funzionari e amministratori contrasta col principio generale accolto nel nostro ordinamento che trasferisce l'obbligazione di risarcimento di un danno ingiusto causato dal loro dante causa agli eredi che ne abbiano accettato l'eredita'." I convenuti si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Agostino Castelli che, con apposita memoria scritta, ha chiesto alla sezione di volerli assolvere da ogni pretesa attrice. Nel corso dell'odierna pubblica udienza, il difensore in parola ha affermato, in via preliminare, che "le responsabilita' amministrative contabili riservate alla cognizione della Corte dei conti, essendo ope legis ritenute come aventi natura personale, non sono trasmissibili mortis causa anche in riferimento a successioni apertesi prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994". Il che, ad avviso del difensore, dovrebbe consentire l'estromissione dal giudizio dei propri patrocinati. Nel merito, l'avv. Castelli ha sostenuto che il danno erariale per cui e' causa non puo' essere comunque imputato al prof. Botticini in quanto il medesimo, nel periodo in cui la Meloni ha prestato servizio presso la scuola media di Capoterra (10 agosto 1982 - 28 ottobre 1984) in qualita' di bidella, ha svolto le funzioni di preside presso un'altra scuola media, quella di Teulada. Il pubblico ministero, viceversa, ha chiesto alla sezione, nell'odierno dibattimento, di valutare preliminarmente la possibilita' di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 nella parte in cui esclude che la responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti pubblici deceduti si estenda agli eredi dei medesimi. La questione sarebbe rilevante, secondo l'organo requirente, con riferimento alla posizione degli eredi del prof. Rinaldo Botticini, essendo il medesimo deceduto dopo l'entrata in vigore della norma citata, il che renderebbe inevitabile una loro estromissione dal presente giudizio, salvo che la sezione non giudichi superabile la questione nel presupposto che la norma stessa non debba applicarsi a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. Considerato in diritto L'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha esteso, con carattere di generalita', a tutti i soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilita' pubblica innanzi alla Corte dei conti, il principio della natura personale della responsabilita' amministrativa, inizialmente introdotto dall'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, limitatamente ai soli amministratori e dipendenti dei comuni e delle province. L'articolo citato ha previsto la responsabilita' degli eredi nel solo caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. Analoga statuizione e' contenuta nell'art. 1, sesto comma, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 324, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 1993 n. 423, per quanto attiene agli amministratori e ai dipendenti delle Regioni e delle Unita' sanitarie locali. La successione di normative di contenuto analogo, ma con ambiti di applicazione diversi, ha dato origine a un complesso dibattito giurisprudenziale incentrato sull'applicabilita' o meno di detta normativa anche a fatti verificatisi nella vigenza delle disposizioni precedenti che non prevedevano limitazioni di responsabilita' per gli eredi. Pur se tuttora permangono nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti diversi, puo' ritenersi tuttavia prevalente quello che reputa di immediata applicazione le norme limitative della responsabilita' degli eredi anche a fattispecie anteriori all'entrata in vigore delle norme stesse. Da ultimo le Sezioni riunite della Corte dei conti, con decisione n. 988/A del 31 ottobre 1994, sono giunte a tale conclusione argomentando dalla natura di norma generale di principio, lato sensu interpretativa dei connotati propri della responsabilita' amministrativa, dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994. Secondo tale prospettazione, in sostanza, la norma non avrebbe innovato l'ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell'istituto della responsabilita' amministrativa gia' insite nello stesso. Alla luce di tale orientamento deve quindi ritenersi che nel caso in esame la norma regolatrice della fattispecie vada individuata nell"art. 1 della legge n. 20 del 1994, applicabile, pertanto, anche a fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con l'ulteriore precisazione che la responsabilita' degli eredi va esclusa salva l'ipotesi di illecito arricchimento del de cuius e di conseguente indebito arricchimento degli eredi medesimi. A proposito di tale ultima circostanza va detto che il Pubblico ministero non ha provato, come sarebbe stato suo onere, ne' la sussistenza di un illecito arricchimento del convenuto Rinaldo Botticini ne' tantomeno l'indebito arricchimento degli eredi. Da quanto esposto conseguirebbe una pronuncia di assoluzione degli eredi del Botticini per difetto di legitimatio ad causam. Tuttavia ritiene la sezione non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della menzionata norma, che ingiustificatamente non trasferisce agli eredi degli amministratori e dipendenti pubblici deceduti la responsabilita' amministrativa di questi ultimi, con la conseguenza che, in virtu' del fatto fortuito della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori (vedasi Corte costituzionale sentenza n. 383 del 21-29 luglio 1992). L'estensione della norma a favore di tutti i pubblici dipendenti, operata dall' art. 1 della legge n. 20 del 1994, e la previsione della responsabilita' degli eredi in caso di illecito arricchimento hanno introdotto nell'ordinamento giuridico un'ingiustificata deroga alle norme generali in materia di trasmissibilita' mortis causa (artt. 752 e 754 c.c.) a sfavore del creditore ente pubblico (deroga che accentua il difetto di coerenza del sistema normativo). Va sottolineato al riguardo che trattasi di ipotesi assolutamente marginale, non idonea a realizzare un equilibrato assetto degli interessi delle parti in causa (la Corte costituzionale stessa, nella citata sentenza, aveva ipotizzato come soluzione piu' razionale la trasmissione dell'obbligazione risarcitoria almeno nei limiti del valore dei beni ereditari). Non manifestamente infondata appare alla Sezione anche la questione di legittimita' costituzionale del medesimo articolo sotto altro profilo. Nell'ipotesi, infatti, di piu' corresponsabili nella causazione del danno, la esclusione della responsabilita' in capo a una delle parti in causa comporterebbe, anche stavolta in maniera del tutto irrazionale, un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili. Con riguardo alla responsabilita' del convenuto deceduto, infatti, il giudice puo' pronunciarsi unicamente nel senso di dichiararne l'insussistenza, dato il carattere personale della responsabilita' senza che nulla possa statuire in ordine alla partecipazione del convenuto medesimo al compimento del fatto illecito, le cui conseguenze (danno erariale) vanno ripartite per intero (salvo l'esercizio del cd. potere riduttivo) tra i convenuti rimasti in causa. Sotto entrambi i profili la questione di legittimita' costituzionale viene sollevata in riferimento agli artt. 3 (ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe) e 97 (violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) della Costituzione.
P. Q. M. Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia conseguenziale. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al pubblico ministero e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' pronunciato in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 novembre 1996. Il presidente: Del Prato 97C0595