N. 166 ORDINANZA 2 - 4 giugno 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Consulenti  del  lavoro  - Pensione di
 inabilita' -  Esclusione  per  l'iscritto  che  goda  di  trattamento
 pensionistico  diretto  a  carico  di  altro istituto previdenziale -
 Difetto di indicazione delle circostanze  di  fatto  in  ordine  alla
 rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 5 agosto 1991, n. 249, art. 7).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
 
(GU n.24 del 11-6-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.
 Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5
 agosto  1991,  n.  249 (Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza
 per i consulenti del lavoro) promosso  con  ordinanza  emessa  il  27
 ottobre  1995 dal pretore di Messina nel procedimento civile vertente
 tra Angelo Scaramozzino e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza
 per i consulenti del lavoro iscritta al n. 202 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,
 prima serie speciale, dell'anno 1996.
   Visto  l'atto di costituzione di Angelo Scaramozzino nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  9  aprile  1997  il  giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti;
   Ritenuto:
     che  nel corso di un giudizio proposto da Angelo Scaramozzino nei
 confronti dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza e assistenza  per
 i  consulenti  del lavoro) per ottenere la pensione di inabilita', il
 pretore di Messina ha sollevato, con ordinanza del 27  ottobre  1995,
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7 della legge 5
 agosto 1991, n. 249, nella parte in  cui  dispone  che  "il  rapporto
 assicurativo  di  iscritto  che  goda  di  trattamento  pensionistico
 diretto a carico di altro istituto previdenziale non puo' dar  titolo
 alla maturazione di pensione di inabilita' o di invalidita'";
    che,  a  giudizio  del rimettente, tale norma si pone in contrasto
 con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia  perche'  introduce  una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  nei  confronti  di tutti
 coloro che, beneficiando di altre forme di previdenza,  non  soffrono
 una   simile  incompatibilita',  sia  perche'  lede  il  diritto  dei
 lavoratori in questione ad una adeguata tutela previdenziale;
     che, avendo il ricorrente maturato i requisiti  assicurativi  per
 godere  della  pensione  di  inabilita',  la  norma  impugnata appare
 sorretta esclusivamente da esigenze economiche,  che,  tuttavia,  non
 possono spingersi sino al punto da sopprimere del tutto il diritto di
 beneficiare di adeguate prestazioni assistenziali da assicurare a chi
 versa in stato di totale incapacita' ad ogni attivita' lavorativa;
     che,  secondo  il giudice rimettente, l'incompatibilita' colpisce
 trattamenti assicurativi, a carico di istituti diversi, aventi natura
 giuridica e finalita'  del  tutto  differenti,  perfino  nell'ipotesi
 teorica  in  cui,  a seguito del cumulo, non sia raggiunto un importo
 pari al minimo garantito, a differenza di quanto prevede la legge  n.
 1338  del  1962 che esclude il trattamento di pensione di invalidita'
 INPS  solo  per  coloro  che,  percependo  altra  pensione  a  carico
 dell'assicurazione  obbligatoria  o  di  altre  forme  di  previdenza
 sostitutiva, per l'effetto del cumulo, vengano a percepire un importo
 superiore al minimo garantito;
     che sotto quest'ultimo aspetto, secondo  il  giudice  a  quo,  la
 norma  impugnata  introduce  anche  una  ingiustificata disparita' di
 trattamento nei confronti di tutti coloro che  beneficiano  di  altre
 forme  di  previdenza  sostitutiva quali, ad esempio, quelle a carico
 della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali;
     che nel giudizio davanti a questa Corte costituzionale  le  parti
 non si sono costituite, mentre sono state depositate note difensive -
 fuori termine - da parte di Angelo Scaramozzino;
     che  nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale  dello
 Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  o,  comunque,  la
 manifesta infondatezza della  questione;
   Considerato  che l'ordinanza del pretore di Messina appare per piu'
 versi carente difettando in essa l'indicazione precisa di circostanze
 di fatto, da cui si possa desumere la rilevanza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata;
     che,  in particolare, l'ordinanza non precisa se al momento della
 domanda di pensione  di  invalidita'  il  ricorrente  avesse  o  meno
 raggiunto  l'eta'  prevista per la pensione di vecchiaia, non potendo
 avere, nel primo caso, l'incapacita' lavorativa, anche totale,  alcun
 rilievo ai fini di una autonoma prestazione previdenziale;
     che,   inoltre,   l'ordinanza   non  precisa  se  il  ricorrente,
 percependo altra pensione a carico di diversa gestione  assicurativa,
 fruisse  di  un  trattamento  inferiore  al minimo garantito, sicche'
 l'incompatibilita' posta dalla norma impugnata si tradurrebbe in  una
 lesione della garanzia minima assicurata dall'art. 38, secondo comma,
 della Costituzione;
     che,  infine,  non  vengono  forniti  dall'ordinanza elementi che
 escludano la possibilita' di una  ricongiunzione  presso  l'INPS  dei
 periodi  contributivi afferenti all'attivita' libero-professionale in
 costanza dell'iscrizione del ricorrente alla Cassa  professionale  di
 appartenenza;
     che,  pertanto,  sotto  piu'  profili  la questione va dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 5 agosto 1991, n.
 249  (Riforma  dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti
 del lavoro) sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione, dal pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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