N. 174 SENTENZA 5 - 13 giugno 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale
 
 Istruzione pubblica  -  Professori  associati  -  Docenti  comandati
 presso  l'Universita' per stranieri di Perugia - Corresponsione dello
 stipendio di professore universitario di seconda fascia  -  Ulteriore
 percezione     del     trattamento     economico     in     godimento
 dell'amministrazione   di    provenienza    -    Impossibilita'    di
 un'assimilazione  dell'attivita'  svolta  dagli  insegnanti di scuola
 elementare anche se  utilizzati  in  funzioni  didattiche,  a  quella
 svolta dai professori associati - Non fondatezza.
 
 (Legge 17 febbraio 1992, n. 204, art. 7).
 
 (Cost., artt. 3, 35 e 36).
 
(GU n.25 del 18-6-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI,  prof.  Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento  della  scuola  di  lingua  e
 cultura  italiana  per  stranieri  di  Siena  e  dell'Universita' per
 stranieri di Perugia), promosso con ordinanza emessa il  21  febbraio
 1996  dal  TAR  dell'Umbria sul ricorso proposto da Liverani Fiorella
 contro l'Universita' per stranieri di Perugia ed altri,  iscritta  al
 n.  489  del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 22,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1996;
   Visto l'atto di costituzione di Liverani Fiorella nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12  marzo 1997 il giudice
 relatore Fernanda Contri.
                           Ritenuto in fatto
   1. -   Nel corso di  un  giudizio  amministrativo,  instaurato  con
 ricorso  proposto  da  Fiorella  Liverani  contro  l'Universita'  per
 stranieri di Perugia ed il Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e  tecnologica,  e  nei  confronti  del  Ministero  della
 pubblica  istruzione - per l'annullamento della nota dell'Universita'
 per stranieri di Perugia del 3 maggio 1995 con la quale  fu  respinta
 la  richiesta  della  ricorrente  di  essere inquadrata nel ruolo dei
 professori associati, nonche' per  l'accertamento  del  diritto  alla
 corresponsione dello stipendio di professore universitario di seconda
 fascia, in base agli artt. 36 della Costituzione e 2126, primo comma,
 del  codice civile, ovvero 57, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - il
 tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con ordinanza  emessa
 il  21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e
 36  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.    7  della  legge  17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento
 della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri  di  Siena  e
 dell'Universita'  per  stranieri  di  Perugia),  nella  parte  in cui
 stabilisce che i docenti comandati presso l'Universita' per stranieri
 di  Perugia  continuano  a   percepire   il   trattamento   economico
 dell'amministrazione   di   provenienza   (rectius:   il  trattamento
 economico in godimento).
   Il giudice amministrativo  rimettente  desume  la  rilevanza  della
 questione   sollevata   dall'effetto   ostativo   della  disposizione
 denunciata rispetto all'accoglimento del  ricorso  con  il  quale  la
 ricorrente  - insegnante di ruolo presso la scuola elementare Manzoni
 di Perugia, in servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia
 dall'anno accademico 1986/1987 a seguito di vincita del concorso  per
 comando indetto a norma degli artt. 5 e 6 della legge 16 aprile 1973,
 n.    181  -  chiede (in via subordinata, nell'eventualita' che venga
 disattesa la richiesta di inquadramento senza concorso nel ruolo  dei
 professori  universitari  di  seconda  fascia)  il riconoscimento del
 trattamento   economico   che  la  legge  attribuisce  ai  professori
 associati, limitandosi peraltro il tribunale rimettente ad osservare,
 in ordine alla concreta possibilita' di riconoscere  alla  ricorrente
 il  trattamento  economico  richiesto,  nel  caso fosse rimosso dalla
 Corte  costituzionale  l'ostacolo  rappresentato  dalla  disposizione
 impugnata,  che  Fiorella  Liverani  "svolge  in  maniera  definitiva
 funzioni di docente universitario".
   Nell'ordinanza  di  rimessione  si  premette  che  "giustamente  la
 ricorrente  fa notare che il suo comando, avendo perduto del tutto il
 requisito della temporaneita', si e' trasformato in un vero e proprio
 trasferimento  definitivo  nel  ruolo,  sia  pure   ad   esaurimento,
 dell'Universita'  per  stranieri", ed inoltre che "mentre nel comando
 la retribuzione rimane a carico dell'amministrazione di  provenienza,
 nella  specie  e' espressamente stabilito che essa passa a carico del
 Ministero dell'universita'", con la conseguente introduzione  di  una
 figura   "che  svolge  in  maniera  definitiva  funzioni  di  docente
 universitario, che viene retribuito dal relativo  Ministero,  ma  che
 percepisce  lo  stipendio  di  un'insegnante  elementare (o, in altri
 casi, di scuola media)", conseguenza che  il  giudice  amministrativo
 rimettente ritiene "in contrasto col principio dell'adeguatezza della
 retribuzione,   e   della   corrispondenza   di  essa  alla  funzione
 effettivamente svolta".
   2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e'  intervenuto
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che  la  questione
 sollevata  dal  TAR  dell'Umbria  sia  dichiarata inammissibile o, in
 subordine, infondata. In prossimita' della data fissata per la camera
 di consiglio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha  depositato
 una  memoria  con  la  quale  deduce  la manifesta infondatezza della
 questione, richiamando, a sostegno di tale  conclusione,  l'ordinanza
 di  questa  Corte  n.  584  del  1988, nella quale si afferma che "la
 creazione di ruoli ad esaurimento per talune categorie  di  personale
 transitato  in  tali  ruoli, proprio perche' istituiti in relazione a
 situazioni  particolari,  non  e'  omogenea  rispetto  a  quella  del
 personale  inquadrato  nei  ruoli  ordinari", cosicche' "stabilire la
 misura del  trattamento  economico  di  categorie  di  personale  non
 omogenee  (...)  rientra  nella discrezionalita' del legislatore, non
 censurabile in questa sede", ed aggiungendo che "la norma in oggetto,
 introducendo il ruolo ad esaurimento, non impone alcun  "obbligo"  di
 transito  nel  ruolo  medesimo  ma solo attribuisce ai docenti cui si
 rivolge l'opportunita' di continuare a svolgere l'attivita' didattica
 nel particolare contesto ove essi operano, in vista dell'eventuale ed
 imprescindibile superamento del giudizio di idoneita'  per  l'accesso
 ai  ruoli ordinari di docenza universitaria (art. 52 d.P.R. 11 luglio
 1980, n. 382)", "giudizio che e' fatto  espressamente  salvo  proprio
 dall'art. 7, comma 1, della legge n. 204 del 1992 e che la ricorrente
 -  ove la questione di legittimita' fosse risolta nel senso auspicato
 dal TAR - in sostanza eluderebbe
  ... saltando da insegnante elementare a docente universitario".
   3. - Nel giudizio instaurato davanti alla Corte costituzionale  con
 l'ordinanza  del  TAR  dell'Umbria  si  e' costituita, fuori termine,
 Liverani Fiorella.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il TAR dell'Umbria dubita, in riferimento agli artt. 3, 35 e
 36 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art.  7
 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della  scuola  di
 lingua  e  cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita'
 per stranieri di Perugia),  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  i
 docenti  comandati  presso  l'Universita'  per  stranieri  di Perugia
 continuino a percepire il trattamento economico  dell'amministrazione
 di  provenienza  (rectius: il trattamento economico in godimento). La
 disposizione impugnata appare al TAR rimettente in  contrasto  con  i
 princi'pi di adeguatezza della retribuzione e di corrispondenza della
 stessa  alla  funzione  effettivamente svolta giacche' impedirebbe di
 adeguare  il  trattamento  economico  degli  insegnanti   di   scuola
 elementare  comandati presso l'Universita' di Perugia, che il giudice
 a quo ritiene adibiti in via definitiva allo svolgimento di  funzioni
 omogenee a quelle disimpegnate dai professori universitari di seconda
 fascia.
   2. - La questione non e' fondata.
   Come  questa Corte ha gia' avuto occasione di constatare, a partire
 da  quella  destinata  a  divenire  la  prima   legge   universitaria
 dell'Italia unificata, la cosiddetta "legge Casati" (r.d. 13 novembre
 1859,  n.   3725), il metodo tradizionale ed usuale per la scelta dei
 professori universitari di ruolo consiste in un concorso di carattere
 del tutto speciale, nel corso del quale (art. 73, secondo comma, t.u.
 n. 1592 del 1933) si deve giudicare se i candidati  siano  "degni  di
 coprire il posto messo a concorso" e del quale e' giudice un collegio
 composto   da   professori   universitari,  sicche',  come  e'  stato
 ripetutamente  riconosciuto,  non  tornano  applicabili  gli   usuali
 criteri  che  stanno  alla  base  di  ogni  altro concorso a pubblico
 impiego (sentenza n.  20 del 1982).
   Per la definizione della funzione docente in a'mbito universitario,
 settore caratterizzato da  specialita'  rispetto  al  comparto  della
 scuola,  risultano pertanto essenziali e qualificanti le modalita' di
 accesso ed i  criteri  di  selezione  -  ad  esempio  ai  fini  della
 precisazione   della   "essenziale   diversita'"   delle  figure  del
 professore ordinario e del professore associato pur "nell'unitarieta'
 della funzione docente" di cui all'art. 1, secondo comma,  d.P.R.  11
 luglio 1980, n. 382 (sentenza n. 990 del 1988) - i quali assegnano un
 significato  decisivo  alla  produzione  scientifica  dei  candidati.
 D'altro canto, l'attivita' scientifica  caratterizza  i  compiti  del
 professore  sia  ordinario  che  associato  anche  successivamente al
 superamento del concorso, come risulta, per  i  professori  ordinari,
 dagli  artt.  6  e  18  del d.P.R.   11 luglio 1980, n. 382, e, per i
 professori  associati,  dall'art.    23  dello  stesso  decreto   del
 Presidente  della  Repubblica,  il  quale  prevede,  dopo un triennio
 dall'ammissione in ruolo, che essi siano sottoposti ad un giudizio di
 conferma  "anche  sulla  base  di  una  relazione   delle   facolta',
 sull'attivita' didattica e scientifica dell'interessato".
   Quand'anche  gli  insegnanti  di scuola elementare comandati presso
 l'Universita' per stranieri di Perugia - ai quali la legge  impugnata
 ha  offerto l'opportunita' di essere immessi a domanda in un ruolo ad
 esaurimento per continuare a svolgere la loro  attivita'  conservando
 il  trattamento  economico  in godimento (che, in virtu' dell'art. 6,
 secondo comma, della legge  16  aprile  1973,  n.  181,  puo'  essere
 superiore  rispetto  al  trattamento  economico  degli  insegnanti di
 scuola elementare) - venissero  in  quell'Universita'  effettivamente
 utilizzati anche in funzioni didattiche, tali funzioni non potrebbero
 comunque  essere assimilate a quelle svolte dai professori associati.
 Queste ultime restano infatti connotate in modo essenziale,  rispetto
 a  quelle  svolte  da  personale  docente  di  altre categorie, dalla
 specialita'  della  procedura  di  reclutamento  e  dei  criteri   di
 selezione,  che  tendono  ad assicurare, anche attraverso la verifica
 del livello scientifico dei candidati, la specifica competenza per il
 servizio didattico da rendere.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 (Riordinamento della
 scuola  di  lingua  e  cultura  italiana  per  stranieri  di  Siena e
 dell'Universita' per stranieri di Perugia), sollevata, in riferimento
 agli  artt.  3,  35  e   36   della   Costituzione,   dal   tribunale
 amministrativo regionale dell'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 97C0627