N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1997
N. 434 Ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lardori Gabriele Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi diversi da quelli di coscienza (nella specie: grave malattia della madre) o senza addurre alcun motivo - Mancata estensione delle garanzie introdotte con la sentenza della Corte costituzionale n. 43/1997 (esclusione della possibilita' di piu' di una condanna per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza) - Disparita' di trattamento - Lesione del principio di riserva di legge - Incidenza sui diritti di coscienza. (Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma terzo). (Cost., artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, comma terzo, e 52, comma secondo).(GU n.29 del 16-7-1997 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Lardori Gabriele, nato il 25 gennaio 1976 a Gavardo (Brescia), atto di nascita n. 47/A/I, residente a Nuvolento (Brescia) in via Giovanni Paolo I n. 12, celibe, incensurato, recluta nel 26 Btg. "Castelfidardo" in Pordenone, libero imputato di: mancanza alla chiamata (art. 151 Cpmp), perche', precettato per il 26 Btg. "Castelfidardo" di Pordenone per l'assolvimento degli obblighi di leva e tenuto a presentarsi il 10 settembre 1996, ometteva senza giusto motivo di consegnarsi al detto reparto nei cinque giorni successivi a tale termine rimanendo assente a tutt'oggi, in esito al pubblico ed orale dibattimento. Fatto e diritto Nel dibattimento il militare Lardori Gabriele, imputato del reato in epigrafe per assenza dal servizio decorrente dal 10 settembre 1996 e che a tutt'oggi non e' cessata, ha dichiarato di non voler prestare il servizio militare a causa di assillanti problemi di famiglia e soprattutto per la grave malattia di cui soffre la madre. Il rifiuto posto in essere dal Lardori, in quanto non determinato da obiezione di coscienza al servizio militare, di certo non corrisponde alla fattispecie di reato di cui all'art. 8, secondo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772; e tuttavia ne puo' derivare l'effetto estintivo dell'obbligo del servizio militare di ferma a norma del terzo comma dell'art. 8, in quanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 422 del 1993 ne ha dichiarato l'illegittimita' "... nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1, legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione quantomeno non inferiore alla durata del servizio militare di leva". Ma a seguito della recente sentenza della stessa Corte costituzionale n. 43 del 1997, - che ha infatti dichiarato l'illegittimita' dei commi secondo e terzo dell'art. 8 "... nella parte in cui non escludono la possibilita' di piu' di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all 'art. 1 della medesima legge" -, e' intervenuta un'ulteriore modifica della tormentata normativa, nel senso che l'esonero dal servizio militare di ferma a favore degli obiettori "totali", che pongono in essere il reato configurato dall'art. 8, secondo comma, non deriva piu' dall'effettiva espiazione della pena, bensi' dal mero fatto della condanna. E' evidente, allora, come per cio' risulti notevolmente diversificata la posizione degli obiettori che rifiutino il servizio militare dopo averlo assunto, e di quanti altri, come e' avvenuto per il Lardori, pongano in essere il rifiuto sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1, legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno: per tutti questi l'esonero dalla prestazione del servizio di leva consegue ancora ad una o piu' condanne alla reclusione quantomeno in misura complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva, e purche' la pena venga realmente espiata. Dal momento che - come la Corte ha affermato piu' volte e da ultimo con la stessa sentenza n. 43 del 1997 - si tratta di garantire non tanto l'obiezione di coscienza al servizio militare quanto piuttosto in genere i diritti della coscienza nell'ambito di un trattamento sanzionatorio, appare chiaro come la diversa disciplina non sia sorretta da valide giustificazioni e contraddica anzi plurimi principi costituzionali: quello di uguaglianza, come ha sostenuto il pubblico ministero in udienza, e in generale le statuizioni a tutela della coscienza e delle sue varie manifestazioni. Ma la normativa che collega l'effetto estintivo dell'obbligo militare al quantum della pena irrogata dal giudice sembra inoltre violare anche la garanzia costituzionale secondo cui compete alla legge, e non di certo alla discrezionalita' del giudice, stabilire i limiti e modalita' dell'obbligo del servizio militare. In definitiva, l'art. 8, terzo comma, nella parte in cui non comprende per il rifiuto del servizio militare posto in essere dopo averlo assunto o sulla base di motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1, legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno la garanzia disposta dalla Corte con la sentenza n. 43 del 1997, appare in contraddizione con gli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma della Costituzione. La questione e' rilevante nel presente procedimento, in quanto questo tribunale alla stregua delle prove acquisite dovrebbe pronunciare condanna nei confronti del Lardori.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, in relazione agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27 e 52 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Padova, addi' 2 aprile 1997 Il presidente: Rosin 97C0732