N. 222 ORDINANZA 19 giugno - 3 luglio 1997

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Sostituzione del giudice  astenuto  o  ricusato  -
 Spostamento  della  competenza  territoriale Decisioni della Corte di
 cassazione che hanno dichiarato la competenza del giudice rimettente,
 impossibilitato  a   formare   un   collegio   giudicante   a   causa
 dell'astensione di un componente - Situazione che non puo' costituire
 causa  di spostamento territoriale, dovendosi in tal caso far ricorso
 agli  istituti  della  supplenza  e   dell'applicazione   -   Mancata
 applicabilita'   di  tale  disciplina  nei  procedimenti  davanti  ai
 tribunali militari -  Lesione  del  principio  del  giudice  naturale
 precostituito  per legge - Efficacia vincolante delle decisioni della
 Corte di cassazione sulla competenza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., artt. 25, 627 e 43, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 25).
 
(GU n.29 del 16-7-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
 Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,   prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43,
 comma 2, del codice di pocedura penale, promossi con n.  3  ordinanze
 emesse  il  28  settembre  1996  dal  tribunale  militare  di  Torino
 rispettivamente iscritte ai nn. 59, 60 e 63  del  registro  ordinanze
 1997  e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 -
 prima serie speciale - dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 giugno 1997 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto, il  tribunale
 militare  di  Torino  ha  premesso di avere nei relativi procedimenti
 disposto la trasmissione degli atti al tribunale  viciniore  a  norma
 dell'art.  43,  comma  2,  del  codice  di  procedura  penale, stante
 l'incompatibilita' del presidente e l'impossibilita' di  comporre  il
 collegio con altro giudice appartenente allo stesso ufficio, e che, a
 seguito  di conflitti elevati dal tribunale militare cosi' investito,
 la Corte di cassazione, con tre  distinte  sentenze,  ha  risolto  il
 contrasto  dichiarando  la  competenza  dell'odierno  rimettente, sul
 presupposto che la temporanea impossibilita' di formare  un  collegio
 giudicante  a  cagione  dell'astensione  di  uno  dei  magistrati che
 avrebbero dovuto comporlo, non puo' costituire causa  di  spostamento
 territoriale,  dovendosi  far ricorso, in tale ipotesi, agli istituti
 della supplenza e della applicazione, operanti anche nell'ordinamento
 giudiziario militare in virtu' del  richiamo  enunciato  nell'art.  1
 della legge 7 maggio 1980, n. 180;
     che  a tal proposito il tribunale rimettente, nel sottolineare il
 "grave errore" in cui sarebbe  caduta  la  Corte  di  cassazione  nel
 confondere  i  casi  di  assenza  o  impedimento di magistrati con le
 situazioni  di  incompatibilita'  che  danno  luogo  alla  disciplina
 dettata  dall'art.   43 del codice di procedura penale, ha sollevato,
 in riferimento agli artt, 3 e 25  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 25 e
 627 del codice di procedura penale nella parte in cui  non  escludono
 la  vincolativita'  delle decisioni della Corte di cassazione qualora
 le stesse determinino la violazione o  disapplicazione  di  norme  di
 legge  regolanti  la  competenza  e  i  criteri  di  costituzione del
 giudice;
     che in due delle tre ordinanze di rimessione  di  giudice  a  quo
 solleva   anche,   in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma  2,  del
 codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui non e' prevista
 l'espressa applicabilita' della relativa  disciplina  anche  al  rito
 davanti ai tribunali militari;
     che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate "inammissibili,
 irrilevanti e comunque infondate";
   Considerato che le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  questioni
 identiche  e  che,  pertanto,  i  relativi  giudizi vanno riuniti per
 essere definiti con un'unica decisione;
     che la questione relativa al combinato disposto degli artt. 25  e
 627  del  codice  di  procedura  penale mira ad introdurre una deroga
 all'efficacia vincolante delle decisioni della  Corte  di  cassazione
 sulla  competenza,  deroga  che  finirebbe per attribuire allo stesso
 organo individuato come competente dalla Corte regolatrice il  potere
 di  disattendere  la  determinazione  solutoria  del conflitto, dando
 vita, in tal modo, al possibile riprodursi di una inarrestabile serie
 di contrasti tale da cagionare una inammissibile  stasi  processuale,
 in  aperto  contrasto  con piu' valori che la Carta fondamentale mira
 invece a preservare;
     che, d'altra parte, questa Corte ha piu' volte ribadito che dalla
 autorita' di giudicato delle decisioni della  Cassazione  in  materia
 discende  la  irrilevanza  di  questioni  che  tendano a rimettere in
 discussione  la  competenza  attribuita  nel  caso   concreto   dalla
 Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve
 ritenersi   definitivamente   preclusa  e  quindi  nessuna  influenza
 potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nei giudizi  a
 quibus (v., da ultimo, sentenza n. 294/1995);
     che  la  questione  relativa  all'art. 43, comma 2, del codice di
 procedura penale, si appalesa del tutto priva di rilevanza, giacche',
 alla luce delle decisioni adottate  dalla  Corte  di  cassazione  nei
 procedimenti a quibus, soltanto dopo aver constatato l'impossibilita'
 di  comporre  il  collegio  attraverso gli istituti della supplenza o
 della  applicazione  potra'  concretamente  porsi  un  problema   del
 processo;
     che,  pertanto,  la  questioni  proposte devono essere dichiarate
 manifestamente inammissibili;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 25, 627 e 43,  comma  2,  del
 codice  di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
 25 della Costituzione,  dal  tribunale  militare  di  Torino  con  le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il relatore: Vassalli
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.
                       Il cancelliere: Fruscella
 97C0788