N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1996- 10 luglio 1997
N. 524 Ordinanza emessa il 3 giugno 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Tose' Maria Grazia contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro. Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento - Sessioni riservate - Ammissione - Docenti che abbiano prestato il servizio quali insegnanti di religione - Preclusione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai docenti che abbiano reso il servizio per le materie riconducibili alle classi di concorso previste - Lesione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge 27 dicembre 1989, n. 417, artt. 2 e 11). (Cost., artt. 3, primo comma e 97, primo comma).(GU n.36 del 3-9-1997 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 1822 e 3893/1991 proposti da Tose' Maria Grazia rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Rienzi e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 9, contro il Ministero della pubblica istruzione e Sovrintendenza scolastica interregionale Abruzzo e Molise rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento: 1) dei provvedimento della predetta Sovrintendenza del 4 dicembre 1990 prot. n. 31294 del 12 dicembre 1990 e 12 gennaio 1991; degli atti presupposti e conseguenziali tra i quali in particolare l'o.m. n. 395 del 18 novembre 1989 e il d.m. 3 settembre 1982 (ricorso n. 1822/1991); 2) del decreto della stessa Sovrintendenza n. 30171 del 4 febbraio 1992 e, ove occorra, dei dd.mm. 22 giugno 1990 e 3 settembre 1982; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato per la pubblica udienza del 3 giugno 1996 il relatore consigliere Saverio Corasaniti e udito, altresi', (per delega dell'avv. Rienzi) l'avv. Lioi per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Col ricorso n. 1822 del 1991 la ricorrente chiede l'annullamento del decreto del 4 dicembre 1990, prot. n. 31294 con il quale la Sovrintendenza scolastica interregionale per l'Abruzzo e il Molise ha disposto l'annullamento delle prove d'esame sostenute dalla ricorrente per il conseguinento dell'abilitazione ai sensi della legge n. 417/1989 nonche' il depennamento della stessa dall'elenco degli abilitati; oltre che l'annullamento dei provvedimenti del 12 dicembre 1990 e 12 gennaio 1991 con i quali la stessa Sovrintendenza scolastica ha ingiunto alla ricorrente la restituzione del certificato di abilitazione; nonche' l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anteriori e successivi tra i quali, in particolare, l'o.m. n. 395 del 18 novembre 1989 e il d.m. 3 settembre 1982. Col ricorso n. 3893/1991 la stessa sig.ra Tose' Maria Grazia chiede l'annullamento del decreto del 4 febbraio 1991 prot. n. 30171 della predetta Sovrintendenza con il quale la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione al concorso per soli titoli indetto con il d.m. 22 giugno 1990 ai sensi della legge n. 417/1989, nonche' l'anullamento, ove occorra, dei dd.mm. 22 giugno 1990 e 3 settembre 1982. Premette in fatto la ricorrente: che quale docente non di ruolo priva dell'abilitazione all'insegnamento, in base ai titoli e requisiti posseduti, ha chiesto di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento della abilitazione dal Ministero della pubblica istruzione ex o.m. n. 395/1989 per il conseguimento dell'abilitazione per le discipline letterarie; che ammessa alle prove, le stesse sono state brillantemente superate, sicche' la Sovrintendenza scolastica ha provveduto a rilasciare all'interessata il relativo certificato di abilitazione; che inopinatamente, con decreto del 4 dicembre 1990 l'amministrazione ha disposto l'annullamento delle prove d'esame "per non aver prestato servizio di insegnamento relativo alle classi di concorso previste dalla tab. A annessa al d.m. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni per almeno 360 giorni nel settennio 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali"; che con successivi provvedimenti del 12 dicembre 1990 e del 12 gennaio 1991 la Sovrintendenza scolastica ha ingiunto all'interessata la restituzione del certificato di abilitazione e che con atto del 4 febbraio 1991 e' stato proposto ricorso giurisdizionale n. 1822/1991 avverso i suddetti provvedimenti; che, inoltrata la domanda di ammissione al concorso per soli titoli, con decreto del 4 febbraio 1991, la Sovrintendenza scolastica per l'Abruzzo e il Molise ha disposto la sua esclusione per non avere conseguito a pieno titolo l'abilitazione per la classe per cui concorre nella sessione riservata ex o.m. n. 395/1989 e per non aver prestato servizio di insegnamento relativo a classi di concorso nel periodo intercorrente l'anno scolastico 1982/1983-1988/1989. Col ricorso n. 1822/1991 la signora Tose' deduce in diritto: 1) violazione art. 11 legge n. 417/1989, artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere; 2) violazione artt. 2 e 11 legge n. 417/1989, artt. 3, 4, 33 e 97 della costituzione e principi generali, eccesso di potere; 3) violazione artt. 2 e 11 legge n. 417/1989, artt., 3, 4, 33, 51 e 97 della costituzione e principi generali, eccesso di potere; 4) violazione art, 11 legge n. 246/1988, in relazione agli artt. 7 e seguenti legge n. 160/1955, art. 53 legge n. 312/1980, cc.mm. 8 agosto 1959, n. 345, 3 aprile 1962 n. 132, 29 gennaio 1970 n. 31, 1 settembre 1978 n. 217 e principi generali, eccesso di potere; 5) violazione artt. 3, 4, 35, 51 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere; 6) violazione decreto del Presidente della Repubblica n. 972/1957, o.m. n. 385/1989, art. 11 legge n. 417/1989, artt. 3, 33 e 97 della Costituzione e principi generali. Col ricorso n. 3893/1991 la signora Tose' deduce gli stessi motivi di cui nei surriferiti nn. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' come primo motivo la violazione del d.m. 22 giugno 1989, dell'o.m. n. 395/1989, degli artt. 2 e 11 legge n. 417/89, degli artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere. Con memoria del 23 maggio 1996 relativa ad entrambi i ricorsi la ricorrente ha ribadito la propria tesi difensiva rilevando, ancora una volta, che in quanto laureata in filosofia era in possesso del titolo di studio richiesto per l'insegnamento relativo alla classe di concorso per la quale aveva chiesto di partecipare alla sessione riservata (classe LXVI materie letterarie) e che il servizio prestato nel settennio 1982/1983-1988/1989 come docente di religione, per quanto non ascrivibile ad alcuna delle classi di concorso previste dalla tabella A, annessa al d.m. 3 settembre 1982 doveva essere preso in considerazione ai fini della partecipazione alle sessioni di abilitazione e ai concorsi per soli titoli. D i r i t t o Per la loro evidente connessione i ricorsi in epigrafe possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza. L'annullamento delle prove di esame sostenute dalla prof.ssa Tose' Maria Grazia per il conseguimento della abilitazione ai sensi della legge n. 417/1989 e' stato disposto con l'impugnato (ricorso n. 1822 del 1991) decreto del 4 dicembre 1990 sul rilievo che la interessata non aveva "prestato servizio di insegnamento relativo alle classi di concorso previste dalla tabella A annessa al d.m. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni per almeno 360 giorni nel settennio 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali". La successiva esclusione della prof.ssa Tose' (decreto del 4 febbraio 1991) dal concorso per soli titoli per la classe LXVI tabella A ex d.m. 22 giugno 1990 (impugnata col ricorso n. 3893/1991) e' stata disposta dalla Sovrintendenza scolastica per l'Abruzzo e il Molise "per non avere conseguito a pieno titolo l'abilitazione per la classe per cui concorre nella sessione riservata ex o.m. n. 395/1989 e per non aver prestato servizio di insegnamento relativo a classi di concorso previste dalla tabella A annessa al d.m. 3 settembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, per almeno 360 giorni nel settennio 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali". Cio' premesso la prima questione (posta col primo motivo del ricorso n. 1822/1991 e col secondo motivo del ricorso n. 3893/1991) attiene alla computabilita', ai fini dell'ammissione alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento indette in applicazione del decreto-legge n. 357/1989, del servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 1977/1978 e 1978/1979 per materie (letterarie) riconducibili alle ordinarie classi di concorso. Il collegio ritiene di dare alla questione stessa risposta negativa stante l'espressa previsione dell'art. 11, primo comma del citato decreto-legge e dell'art. 3 dell'o.m. applicativo n. 395/1989, la quale consente di valutare esclusivamente il servizio prestato nel periodo di tempo compreso tra gli anni 1982/1983 e 1988/1989. In presenza di siffatto contesto normativo, vincolante per l'amministrazione resistente, non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa attrice, alcun obbligo per l'amministrazione stessa di dar conto delle ragioni per le quali non e' stato valutato il servizio reso negli anni 1977/1978 e 1978/1979 della prof.ssa Tose'. Ne' puo' dirsi, secondo quanto asserito dalla ricorrente, che gli artt. 2 e 11 della legge n. 417/1989, nella parte in cui limitano al predetto arco temporale la prestazione dei 360 giorni di servizio utili per l'ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione di che trattasi, contrastino con gli artt. 3, 4, 33 e 97 della Costituzione. Occorre anzitutto evidenziare che il decreto-legge n. 357/1989 non attua una generalizzata ed indiscriminata immissione in ruolo dei docenti precari, disciplinando invece la sistemazione del personale precario con una normativa complessa che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversita' delle situazioni da regolare. Va poi, rilevato, che l'individuazione del periodo di tempo nel quale deve essere svolto il servizio e' rimessa esclusivamente alla discrezionalita' del legislatore, al quale spetta altresi' il compito di disciplinare le peculiari situazioni alla luce delle esigenze del pubblico servizio. A tale conclusione e', peraltro, pervenuta la Corte costituzionale quando e' stata chiamata a stabilire la legittimita' costituzionale di norme analoghe a quelle succitate (sentenza n. 396 del 31 ottobre 1991, n. 337 del 13 luglio 1990 e n. 222 del 1986). La predetta questione di legittimita' costituzionale sollevata dalal ricorrente e', quindi, manifestamente infondata. Rilevante (in quanto solo la dichiarazione di incostituzionalita' delle normativa censurata consentirebbe di dare esito positivo alla pretesa della ricorrente) e non manifestamente infondata, sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione appare, invece, l'ulteriore questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 11 legge n. 417/1989 (sollevata dalla ricorrente stessa) nella parte in cui escludono dagli esami di abilitazione i docenti di religione; l'inquadramento in ruolo appare, infatti, limitato per la predetta normativa con riferimento ai servizi di insegnamento inseriti nelle classi di concorso fissate col d.m. 3 settembre 1982 richiamato dalla predetta legge n. 417/1989 ed e' proprio in base alla medesima normativa che la Sovrintendenza scolastica regionale per l'Abruzzo non ha potuto valutare e riconoscere valido, ai fini della ammissione alle sessioni di abilitazione riservata per le discipline fatte l'insegnamento della religione effettuato dalla ricorrente nel settennio 1982/1983-1988/1989, quale incaricata annuale. Va a tal proposito rimarcato (come pure rilevato dalla ricorrente): che le norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo (Iegge n. 160/1955) sono applicabili anche agli insegnanti di religione e che, pertanto, la disciplina vigente per i docenti di religione non differisce da quella prevista per gli altri insegnanti non di ruolo; che la funzione del docente di religione e' identica a quella degli altri docenti (i primi, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, fanno parte della componente docente negli organismi scolastici con gli stessi diritti e doveri dei secondi). Ora, a fronte di tale contesto normativo e del fatto che il concetto di funzione docente definito dall'art. 395 t.u. n. 297/1994, deve ritenersi, come esattamente rilevato dalla difesa attrice, esteso a tutto il personale docente della scuola e quindi anche ai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica, l'omessa previsione ed ascrivibilita' ad alcuna classe di concorso del servizio di insegnamento in questione, ai fini della ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione, crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra docenti che hanno reso il servizio di insegnamento per materie riconducibili alle classi di concorso previste dalla censurata normativa ed i docenti di religione. Si e' gia' detto, e' vero, che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce al legislatore una ampia discrezionalita'; tuttavia, nella particolare fattispecie di che trattasi, le predette disposizioni degli artt. 2 e 11 legge n. 417/1989 sembrano trasmodare in un irragionevole ed ingiustificato regolamento disciminatorio di situazioni sostanzialmente identiche, intaccando e ledendo quei parametri costituzionali costituiti dal principio di eguaglianza e di imparzialita'. La sollevata eccezione di incostituzionalita' non e', pertanto, manifestamente infondata. Essa e', altresi', rilevante ai fini della decisione dei ricorsi, in quanto l'illegittimita' costituzionale parziale delle surriferite disposizioni legislative comporterebbe l'accoglimento delle impugnative proposte. Ed invero, in virtu' dell'invio operato dal terzo comma dell' art. 11 del d.-l. 6 novembre 1989 n. 357, per la partecipazione alla sessione riservata di abilitazione gli aspiranti debbono aver prestato 360 giorni di servizio anche non continuativo nel periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982/1983 e l'anno scolastico 1988/1989 "con il possesso del titolo di studio previsto". Si richiede, quindi, oltre ad un servizio di 360 giorni prestato nel periodo considerato, il titolo previsto che il legislatore ha inteso riferito al titolo che abilita all'insegnamento, prescindendo da un insegnamento della materia corrispondente alla classe di concorso cui si intende partecipare (Cons. St., VI sez. n. 533/1993 e n. 1344/1994). Da quanto esposto risulta la non necessaria corrispondenza, ai fini della partecipazione al concorso in esame, tra le materie insegnate ed inserite nelle classi di concorso richiamate dalla legge n. 417/1989 e quella per la quale si richiede l'abilitazione. Nel caso di specie, l'unico ostacolo alla non animissione della ricorrente alle sessioni di abilitazione riservate e' costituito dal fatto che le classi di concorso di cui al d.m. 3 settembre 1982 non contemplano l'insegnamento della religione cattolica, servizio che, in caso contrario, avrebbe dovuto essere valutato ai fini del computo dei 360 giorni richiesti dalla legge n. 417/1989. Va, in definitiva, disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando la segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
P. Q. M. Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 11 della legge n. 417 del 27 dicem-bre 1989 nella parte in cui escludono dagli esami di abilitazione i docenti di religione; Manda la segreteria per la notificazione della presente ordinanza alla parte ricorrente ed al Ministero della pubblica istruzione, nonche' per la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende nelle more il giudizio in corso. Cosi' deciso in Roma il 3 giugno 1996. Il presidente: Passanisi Il consigliere estensore: Corasaniti 97C0888