N. 524 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1996- 10 luglio 1997

                                N. 524
  Ordinanza   emessa   il   3   giugno   1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  10  luglio  1997)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio  sui  ricorsi  riuniti  proposti da Tose' Maria
 Grazia contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Esami  di  abilitazione  all'insegnamento  -
    Sessioni  riservate - Ammissione - Docenti che abbiano prestato il
    servizio  quali  insegnanti   di   religione   -   Preclusione   -
    Ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto ai docenti che
    abbiano reso il servizio per le materie riconducibili alle  classi
    di  concorso  previste  - Lesione del principio di imparzialita' e
    buon andamento della pubblica amministrazione.
 (Legge 27 dicembre 1989, n. 417, artt. 2 e 11).
 (Cost., artt. 3, primo comma e 97, primo comma).
(GU n.36 del 3-9-1997 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 1822  e
 3893/1991  proposti  da  Tose'  Maria  Grazia  rappresentata e difesa
 dall'avv. prof. Carlo Rienzi e presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliata  in  Roma,  viale delle Milizie n. 9, contro il Ministero
 della pubblica istruzione e Sovrintendenza scolastica  interregionale
 Abruzzo  e  Molise  rappresentati  e  difesi dall'Avvocatura generale
 dello Stato per l'annullamento:
     1) dei provvedimento della predetta Sovrintendenza del 4 dicembre
 1990 prot. n. 31294 del 12 dicembre 1990 e  12  gennaio  1991;  degli
 atti  presupposti  e conseguenziali tra i quali in particolare l'o.m.
 n. 395 del 18 novembre 1989 e il d.m. 3 settembre  1982  (ricorso  n.
 1822/1991);
     2)  del  decreto  della  stessa  Sovrintendenza  n.  30171  del 4
 febbraio 1992 e, ove occorra, dei dd.mm. 22 giugno 1990 e 3 settembre
 1982;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Designato per la pubblica udienza del 3  giugno  1996  il  relatore
 consigliere   Saverio  Corasaniti  e  udito,  altresi',  (per  delega
 dell'avv.  Rienzi) l'avv. Lioi per la ricorrente;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Col ricorso n. 1822 del 1991 la  ricorrente  chiede  l'annullamento
 del  decreto  del  4  dicembre  1990,  prot. n. 31294 con il quale la
 Sovrintendenza scolastica interregionale per l'Abruzzo e il Molise ha
 disposto  l'annullamento  delle   prove   d'esame   sostenute   dalla
 ricorrente  per  il  conseguinento  dell'abilitazione  ai sensi della
 legge n. 417/1989 nonche' il depennamento  della  stessa  dall'elenco
 degli  abilitati;  oltre  che l'annullamento dei provvedimenti del 12
 dicembre 1990 e 12 gennaio 1991 con i quali la stessa  Sovrintendenza
 scolastica   ha   ingiunto   alla   ricorrente  la  restituzione  del
 certificato di abilitazione; nonche' l'annullamento di tutti gli atti
 presupposti, connessi e conseguenziali, anteriori e successivi tra  i
 quali, in particolare, l'o.m. n. 395 del 18 novembre 1989 e il d.m. 3
 settembre 1982.
   Col ricorso n. 3893/1991 la stessa sig.ra Tose' Maria Grazia chiede
 l'annullamento  del  decreto del 4 febbraio 1991 prot. n. 30171 della
 predetta Sovrintendenza con il quale la ricorrente e'  stata  esclusa
 dalla  partecipazione al concorso per soli titoli indetto con il d.m.
 22  giugno  1990  ai  sensi  della   legge   n.   417/1989,   nonche'
 l'anullamento,  ove  occorra, dei dd.mm. 22 giugno 1990 e 3 settembre
 1982.
   Premette in fatto la ricorrente:
     che  quale  docente  non   di   ruolo   priva   dell'abilitazione
 all'insegnamento, in base ai titoli e requisiti posseduti, ha chiesto
 di  partecipare  alla  sessione  riservata per il conseguimento della
 abilitazione dal Ministero  della  pubblica  istruzione  ex  o.m.  n.
 395/1989  per  il  conseguimento  dell'abilitazione per le discipline
 letterarie;
     che ammessa alle  prove,  le  stesse  sono  state  brillantemente
 superate,  sicche'  la  Sovrintendenza  scolastica  ha  provveduto  a
 rilasciare all'interessata il relativo certificato di abilitazione;
     che   inopinatamente,   con   decreto   del   4   dicembre   1990
 l'amministrazione
  ha  disposto  l'annullamento  delle  prove  d'esame  "per  non  aver
 prestato servizio di insegnamento relativo alle  classi  di  concorso
 previste  dalla  tab. A annessa al d.m. 3 settembre 1982 e successive
 modificazioni ed integrazioni per almeno  360  giorni  nel  settennio
 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali";
     che  con  successivi  provvedimenti del 12 dicembre 1990 e del 12
 gennaio 1991 la Sovrintendenza scolastica ha ingiunto all'interessata
 la restituzione del certificato di abilitazione e che con atto del  4
 febbraio  1991 e' stato proposto ricorso giurisdizionale n. 1822/1991
 avverso i suddetti provvedimenti;
     che, inoltrata la domanda di  ammissione  al  concorso  per  soli
 titoli, con decreto del 4 febbraio 1991, la Sovrintendenza scolastica
 per l'Abruzzo e il Molise ha disposto la sua esclusione per non avere
 conseguito  a  pieno  titolo  l'abilitazione  per  la  classe per cui
 concorre nella sessione riservata ex o.m. n. 395/1989 e per non  aver
 prestato  servizio  di insegnamento relativo a classi di concorso nel
 periodo intercorrente l'anno scolastico 1982/1983-1988/1989.
   Col ricorso n. 1822/1991 la signora Tose' deduce in diritto:
     1) violazione art. 11 legge n. 417/1989, artt.  3,  4,  33  e  97
 della Costituzione e principi generali, eccesso di potere;
     2) violazione artt. 2 e 11 legge n. 417/1989, artt. 3, 4, 33 e 97
 della costituzione e principi generali, eccesso di potere;
     3) violazione artt. 2 e 11 legge n. 417/1989, artt., 3, 4, 33, 51
 e 97 della costituzione e principi generali, eccesso di potere;
     4)  violazione art, 11 legge n. 246/1988, in relazione agli artt.
 7 e seguenti legge n. 160/1955, art. 53 legge n. 312/1980, cc.mm.   8
 agosto  1959,  n. 345, 3 aprile 1962 n. 132, 29 gennaio 1970 n. 31, 1
 settembre 1978 n. 217 e principi generali, eccesso di potere;
     5) violazione artt. 3, 4,  35,  51  e  97  della  Costituzione  e
 principi generali, eccesso di potere;
     6)   violazione   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
 972/1957, o.m. n. 385/1989, art. 11 legge n. 417/1989, artt. 3, 33  e
 97 della Costituzione e principi generali.
   Col  ricorso n. 3893/1991 la signora Tose' deduce gli stessi motivi
 di cui nei surriferiti nn. 2, 3, 4, 5 e 6, nonche' come primo  motivo
 la  violazione  del d.m. 22 giugno 1989, dell'o.m. n. 395/1989, degli
 artt. 2 e 11 legge n. 417/89,  degli  artt.  3,  4,  33  e  97  della
 Costituzione e principi generali, eccesso di potere.
   Con  memoria  del  23 maggio 1996 relativa ad entrambi i ricorsi la
 ricorrente ha ribadito la propria tesi  difensiva  rilevando,  ancora
 una  volta,  che  in quanto laureata in filosofia era in possesso del
 titolo di studio richiesto per l'insegnamento relativo alla classe di
 concorso per la quale aveva  chiesto  di  partecipare  alla  sessione
 riservata (classe LXVI materie letterarie) e che il servizio prestato
 nel  settennio  1982/1983-1988/1989  come  docente  di religione, per
 quanto non ascrivibile ad alcuna delle classi  di  concorso  previste
 dalla tabella A, annessa al d.m. 3 settembre 1982 doveva essere preso
 in  considerazione  ai  fini  della  partecipazione  alle sessioni di
 abilitazione e ai concorsi per soli titoli.
                             D i r i t t o
   Per la loro evidente connessione  i  ricorsi  in  epigrafe  possono
 essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
   L'annullamento  delle prove di esame sostenute dalla prof.ssa Tose'
 Maria Grazia per il conseguimento della abilitazione ai  sensi  della
 legge  n. 417/1989 e' stato disposto con l'impugnato (ricorso n. 1822
 del 1991) decreto del 4 dicembre 1990 sul rilievo che la  interessata
 non  aveva "prestato servizio di insegnamento relativo alle classi di
 concorso previste dalla tabella A annessa al d.m. 3 settembre 1982  e
 successive  modificazioni  ed  integrazioni per almeno 360 giorni nel
 settennio 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali".
   La successiva  esclusione  della  prof.ssa  Tose'  (decreto  del  4
 febbraio  1991)  dal  concorso  per  soli  titoli  per la classe LXVI
 tabella A ex d.m. 22 giugno 1990 (impugnata col ricorso n. 3893/1991)
 e' stata disposta dalla Sovrintendenza scolastica per l'Abruzzo e  il
 Molise "per non avere conseguito a pieno titolo l'abilitazione per la
 classe  per cui concorre nella sessione riservata ex o.m. n. 395/1989
 e per non aver prestato servizio di insegnamento relativo a classi di
 concorso previste dalla tabella A annessa al d.m. 3 settembre 1982  e
 successive  modificazioni  ed integrazioni, per almeno 360 giorni nel
 settennio 1982/1983-1988/1989 nelle scuole secondarie statali".
   Cio' premesso la  prima  questione  (posta  col  primo  motivo  del
 ricorso  n.  1822/1991 e col secondo motivo del ricorso n. 3893/1991)
 attiene alla computabilita', ai fini  dell'ammissione  alle  sessioni
 riservate  di  abilitazione  all'insegnamento indette in applicazione
 del decreto-legge n. 357/1989, del servizio prestato dalla ricorrente
 negli anni scolastici 1977/1978 e 1978/1979 per materie  (letterarie)
 riconducibili alle ordinarie classi di concorso.
   Il collegio ritiene di dare alla questione stessa risposta negativa
 stante  l'espressa  previsione  dell'art.  11, primo comma del citato
 decreto-legge e dell'art. 3 dell'o.m.  applicativo  n.  395/1989,  la
 quale  consente  di  valutare esclusivamente il servizio prestato nel
 periodo di tempo compreso tra gli anni 1982/1983 e 1988/1989.
   In  presenza  di  siffatto  contesto  normativo,   vincolante   per
 l'amministrazione  resistente, non sussisteva, diversamente da quanto
 ritenuto dalla difesa attrice, alcun  obbligo  per  l'amministrazione
 stessa  di dar conto delle ragioni per le quali non e' stato valutato
 il servizio reso negli anni  1977/1978  e  1978/1979  della  prof.ssa
 Tose'.
   Ne'  puo'  dirsi, secondo quanto asserito dalla ricorrente, che gli
 artt. 2 e 11 della legge n. 417/1989, nella parte in cui limitano  al
 predetto  arco  temporale  la  prestazione dei 360 giorni di servizio
 utili  per  l'ammissione  alla  sessione  riservata   di   esami   di
 abilitazione di che trattasi, contrastino con gli artt. 3, 4, 33 e 97
 della Costituzione.
   Occorre  anzitutto evidenziare che il decreto-legge n. 357/1989 non
 attua una generalizzata ed indiscriminata  immissione  in  ruolo  dei
 docenti  precari,  disciplinando invece la sistemazione del personale
 precario con  una  normativa  complessa  che  si  informa  a  criteri
 differenziati  in  dipendenza  della  diversita'  delle situazioni da
 regolare.
   Va poi, rilevato, che l'individuazione del  periodo  di  tempo  nel
 quale  deve  essere svolto il servizio e' rimessa esclusivamente alla
 discrezionalita' del legislatore, al quale spetta altresi' il compito
 di disciplinare le peculiari situazioni alla luce delle esigenze  del
 pubblico servizio.
   A  tale conclusione e', peraltro, pervenuta la Corte costituzionale
 quando e' stata chiamata a stabilire la  legittimita'  costituzionale
 di  norme analoghe a quelle succitate (sentenza n. 396 del 31 ottobre
 1991, n. 337 del 13 luglio 1990 e n. 222 del 1986).
   La predetta  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
 dalal ricorrente e', quindi, manifestamente infondata.
   Rilevante  (in  quanto solo la dichiarazione di incostituzionalita'
 delle normativa censurata consentirebbe di dare esito  positivo  alla
 pretesa  della  ricorrente)  e non manifestamente infondata, sotto il
 profilo della violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di  buon
 andamento   ed  imparzialita'  dell'Amministrazione  appare,  invece,
 l'ulteriore questione di illegittimita' costituzionale degli artt.  2
 e  11  legge  n.  417/1989  (sollevata dalla ricorrente stessa) nella
 parte in cui escludono dagli  esami  di  abilitazione  i  docenti  di
 religione;  l'inquadramento in ruolo appare, infatti, limitato per la
 predetta  normativa  con  riferimento  ai  servizi  di   insegnamento
 inseriti  nelle  classi di concorso fissate col d.m. 3 settembre 1982
 richiamato dalla predetta legge n. 417/1989 ed  e'  proprio  in  base
 alla  medesima  normativa  che la Sovrintendenza scolastica regionale
 per l'Abruzzo non ha potuto valutare e riconoscere  valido,  ai  fini
 della  ammissione  alle  sessioni  di  abilitazione  riservata per le
 discipline fatte  l'insegnamento  della  religione  effettuato  dalla
 ricorrente   nel   settennio  1982/1983-1988/1989,  quale  incaricata
 annuale.
   Va a tal proposito rimarcato (come pure rilevato dalla ricorrente):
 che le norme sullo stato giuridico del personale  insegnante  non  di
 ruolo  (Iegge  n. 160/1955) sono applicabili anche agli insegnanti di
 religione e che, pertanto, la disciplina vigente  per  i  docenti  di
 religione  non differisce da quella prevista per gli altri insegnanti
 non di ruolo; che la funzione del docente di religione e' identica  a
 quella degli altri docenti (i primi, oltre a svolgere il loro normale
 orario  di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la
 funzione  docente,  fanno  parte  della  componente   docente   negli
 organismi scolastici con gli stessi diritti e doveri dei secondi).
   Ora,  a  fronte  di  tale  contesto  normativo  e  del fatto che il
 concetto di funzione docente definito dall'art. 395 t.u. n. 297/1994,
 deve ritenersi,  come  esattamente  rilevato  dalla  difesa  attrice,
 esteso  a  tutto  il personale docente della scuola e quindi anche ai
 docenti  incaricati  dell'insegnamento  della  religione   cattolica,
 l'omessa  previsione  ed  ascrivibilita' ad alcuna classe di concorso
 del servizio di insegnamento in questione, ai fini  della  ammissione
 alla  sessione  riservata  degli  esami  di  abilitazione,  crea  una
 ingiustificata disparita' di trattamento tra docenti che  hanno  reso
 il  servizio di insegnamento per materie riconducibili alle classi di
 concorso  previste  dalla  censurata  normativa  ed  i   docenti   di
 religione.
   Si  e'  gia'  detto,  e' vero, che la costante giurisprudenza della
 Corte   costituzionale   riconosce   al   legislatore    una    ampia
 discrezionalita';  tuttavia,  nella  particolare  fattispecie  di che
 trattasi, le predette disposizioni  degli  artt.  2  e  11  legge  n.
 417/1989  sembrano  trasmodare  in un irragionevole ed ingiustificato
 regolamento disciminatorio di situazioni  sostanzialmente  identiche,
 intaccando  e  ledendo  quei  parametri costituzionali costituiti dal
 principio di eguaglianza e di imparzialita'.
   La sollevata eccezione di  incostituzionalita'  non  e',  pertanto,
 manifestamente infondata.
   Essa  e',  altresi', rilevante ai fini della decisione dei ricorsi,
 in quanto l'illegittimita' costituzionale parziale delle  surriferite
 disposizioni    legislative    comporterebbe   l'accoglimento   delle
 impugnative proposte.
   Ed invero, in virtu' dell'invio operato dal terzo comma dell'  art.
 11  del  d.-l.  6  novembre  1989  n. 357, per la partecipazione alla
 sessione  riservata  di  abilitazione  gli  aspiranti  debbono   aver
 prestato  360  giorni  di servizio anche non continuativo nel periodo
 intercorrente fra l'anno scolastico  1982/1983  e  l'anno  scolastico
 1988/1989 "con il possesso del titolo di studio previsto".
   Si  richiede,  quindi,  oltre ad un servizio di 360 giorni prestato
 nel periodo considerato, il titolo previsto  che  il  legislatore  ha
 inteso riferito al titolo che abilita  all'insegnamento, prescindendo
 da  un  insegnamento  della  materia  corrispondente  alla  classe di
 concorso cui si intende partecipare (Cons. St., VI sez. n. 533/1993 e
 n. 1344/1994).
   Da quanto esposto risulta la non necessaria corrispondenza, ai fini
 della partecipazione al concorso in esame, tra le  materie  insegnate
 ed  inserite  nelle  classi  di  concorso  richiamate  dalla legge n.
 417/1989 e quella per la quale si richiede l'abilitazione.
   Nel caso di specie, l'unico ostacolo  alla  non  animissione  della
 ricorrente  alle sessioni di abilitazione riservate e' costituito dal
 fatto che le classi di concorso di cui al d.m. 3 settembre 1982
  non contemplano l'insegnamento della religione  cattolica,  servizio
 che,  in  caso  contrario, avrebbe dovuto essere valutato ai fini del
 computo dei 360 giorni richiesti dalla legge n. 417/1989.
   Va, in definitiva, disposta la sospensione del giudizio in corso  e
 la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale, mandando la
 segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, ai  sensi
 dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
                               P. Q. M.
   Dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale,  con    riferimento agli artt. 3, primo
 comma, e 97, primo comma, della Costituzione,  degli  artt.  2  e  11
 della legge n. 417 del 27 dicem-bre 1989 nella parte in cui escludono
 dagli esami di abilitazione i docenti di religione;
   Manda  la  segreteria per la notificazione della presente ordinanza
 alla parte ricorrente ed  al  Ministero  della  pubblica  istruzione,
 nonche'   per   la  immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Sospende nelle more il giudizio in corso.
   Cosi' deciso in Roma il 3 giugno 1996.
                       Il presidente: Passanisi
                                  Il consigliere estensore: Corasaniti
 97C0888