N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1997

                                N. 587
  Ordinanza  emessa  l'8  maggio  1997  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di  Imperia  sul ricorso proposto da Greppi Giancarlo ed
 altro contro l'Ufficio registro di Sanremo
 Contenzioso  tributario  -  Procedimento   innanzi   le   commissioni
    tributarie   -   Assistenza   e   rappresentanza   in  giudizio  -
    Possibilita' di conferimento  al  dipendente  dell'Amministrazione
    finanziaria  nel  biennio  successivo  alla data di cessazione del
    rapporto di pubblico impiego - Divieto - Lesione del principio  di
    eguaglianza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Esaminati gli atti;
   Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e  rilavante  ai fini del
 giudizio l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 63 decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  in relazione all'art. 3
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui   vieta   al   dipendente
 dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza
 e  di  rappresentanza  davanti  alle  Commissioni  tributarie  per il
 biennio successivo alla data di cessazione del rapporto  di  pubblico
 impiego  (mentre nessun analogo divieto e' previsto in altri settori,
 cosicche' un magistrato ordinario puo' immediatamente  esercitare  la
 funzione forense davanti agli ex colleghi, i membri delle Commissioni
 tributarie possono egualmente svolgere funzioni difensive in vertenze
 di  natura  fiscale subito dopo la cessazione dalle funzioni, analoga
 facolta'  spetta  ai  dipendenti  di enti locali preposti agli uffici
 tributari ecc);
   Considerato che non si ravvisa agevolmente  la  ratio  della  norma
 sopramenzionata,  cosicche'  potrebbe  essere violato il principio di
 eguaglianza ex art. 3  Cost.  sotto  il  profilo  di  un  trattamento
 diseguale per posizioni sostanzialmente eguali;
   Letti  gli  art.  1  legge  n. 92/1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo
 1953, n. 87
                               P. Q. M.
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il processo, disponendo la previa notifica della  presente
 ordinanza  alle parti del giudizio, al presidente del Consiglio ed ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Imperia, addi' 8 maggio 1997
                        Il presidente: Spitali
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