N. 587 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1997
N. 587 Ordinanza emessa l'8 maggio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Greppi Giancarlo ed altro contro l'Ufficio registro di Sanremo Contenzioso tributario - Procedimento innanzi le commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Possibilita' di conferimento al dipendente dell'Amministrazione finanziaria nel biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego - Divieto - Lesione del principio di eguaglianza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63). (Cost., art. 3).(GU n.39 del 24-9-1997 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Esaminati gli atti; Ritenuta non manifestamente infondata e rilavante ai fini del giudizio l'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 63 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui vieta al dipendente dell'Amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie per il biennio successivo alla data di cessazione del rapporto di pubblico impiego (mentre nessun analogo divieto e' previsto in altri settori, cosicche' un magistrato ordinario puo' immediatamente esercitare la funzione forense davanti agli ex colleghi, i membri delle Commissioni tributarie possono egualmente svolgere funzioni difensive in vertenze di natura fiscale subito dopo la cessazione dalle funzioni, analoga facolta' spetta ai dipendenti di enti locali preposti agli uffici tributari ecc); Considerato che non si ravvisa agevolmente la ratio della norma sopramenzionata, cosicche' potrebbe essere violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. sotto il profilo di un trattamento diseguale per posizioni sostanzialmente eguali; Letti gli art. 1 legge n. 92/1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
P. Q. M. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio, al presidente del Consiglio ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Imperia, addi' 8 maggio 1997 Il presidente: Spitali 97C1012