N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 1995- 6 agosto 1997

                                N. 595
  Ordinanza   emessa   il   14   luglio  1995  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 6 agosto  1997)  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la  regione  Campania,  di  Napoli  sul ricorso
 proposto da Scognamiglio Costantino contro l'I.N.P.D.A.P.
 Previdenza ed assistenza sociale - Dipendenti  degli  enti  locali  -
    Riscatto  dei  periodi  di  studio  universitario  (nella  specie:
    periodo di studio contemporaneo al servizio presso  il  comune  e,
    pertanto,  non  riscattabile)  -  Calcolo  della  durata  (calcolo
    fittizio "all'indietro") dalla data del conferimento della  laurea
    - Mancata previsione del piu' favorevole calcolo (calcolo fittizio
    "in  avanti")  dalla  data di prima immatricolazione come previsto
    per i dipendenti statali - Disparita' di trattamento di situazioni
    omogenee.
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, ultimo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.39 del 24-9-1997 )
                          LA CORTE DEI CONTI
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  promosso  da
 Scognamiglio Costantino, avverso la nota n. 2752397 in data 29 luglio
 1993  del Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di
 previdenza - C.P.D.E.L.;
   Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto  al  n.  878/civili
 del registro di segreteria;
   Visti gli altri atti e documenti di causa;
   Udito  nella  pubblica  udienza  del 14 luglio 1995, il consigliere
 relatore prof. Michael Sciascia.
                           Ritenuto in fatto
   Con l'impugnata nota, il Ministero del tesoro - Direzione  generale
 degli  istituti  di  previdenza ha negato al ricorrente il diritto al
 riscatto del periodo di  studi  universitari  relativo  al  corso  di
 laurea  in  giurisprudenza  nella  considerazione  che  "il  suddetto
 periodo e' interamente contemporaneo al servizio civile gia' prestato
 al comune di S. Anastasia".
   Nel ricorso lo Scognamiglio sostiene di aver diritto  a  riscattare
 il  periodo  dal  1  novembre  1959  (data di decorrenza del corso di
 laurea) al 1 aprile 1962 (giorno precedente a quello  dell'assunzione
 in servizio) per complessivi anni 2 e mesi 5.
   L'amministrazione,   costituitasi   direttamente  in  giudizio,  ha
 depositato in data 2 giugno 1995 una memoria, in cui sostiene che, ai
 sensi dell'art. 69 della legge 3 marzo 1938 n. 680,  "il  periodo  di
 studi  universitari  si  considera  come  se avesse avuto inizio l'11
 aprile 1966 e termine il 10  aprile  1970.  Cosi'  calcolato,  pero',
 detto  periodo  non  puo'  essere  riscattato,  risultando totalmente
 contemporaneo al servizio prestato dal sig.  Scognamiglio  presso  il
 comune di Sant'Anastasia dal 1 aprile 1962 al 19 settembre 1974".
   Il ricorrente nella successiva memoria depositata in data 27 giugno
 1995,  sul  presupposto  di  essere  in possesso di tutti i requisiti
 richiesti dalla legge, ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed
 in  via  subordinata  ha  eccepito  l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  69,  ultimo  comma,  del  r.d.-l.  3  marzo 1938 n. 680 in
 relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto si viene  a
 creare una difformita' rispetto ai dipendenti statali "per i quali e'
 riconosciuto  il beneficio del riscatto della durata legale del corso
 di laurea con riferimento alla  data  di  prima  immatricolazione  al
 suddetto corso".
                        Considerato in diritto
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 549/1997).
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