N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 settembre 1997
N. 56 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 settembre 1997 (del vice commissario dello Stato per la regione siciliana) Caccia - Regione siciliana - Possibilita' per le ripartizioni faunistico-venatorie di avvalersi, per il controllo della fauna selvatica, delle guardie volontarie di associazioni venatorie riconosciute in sede regionale - Approvazione, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e foreste, dello statuto e del regolamento dell'Osservatorio faunistico siciliano - Disciplina del calendario venatorio - Disposizioni per la caccia al coniglio selvatico - Composizione del Comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia (ATC) - Possibilita' per le aziende agro-venatorie di utilizzare anche specie diverse da quelle previste dal calendario venatorio - Disparita' di trattamento degli imprenditori agricoli rispetto a quelli del rimanente territorio nazionale, in relazione alla rappresentativita' loro riconosciuta nel Comitato di gestione dell'A.T.C. - Lesione del principio di buon andamento della pubblica amininistrazione - Violazione dei limiti statutari posti in materia all'attivita' legislativa regionale. (Legge regione Sicilia 14 agosto 1997, artt. 4, comma 5, lett. b), 9, comma 6, 18, commi 2 e 6, 19, commi 1 e 5, 20, comma 4, 23, comma 3, e 26, comma 4). (Cost., artt. 3 e 97; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 2, 13, comma 5, 14, comma 10, 16, 18, 19 e 30; statuto regione Sicilia, artt. 12 e 14).(GU n.42 del 15-10-1997 )
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 14 agosto 1997, ha approvato il disegno di legge nn. 456, 122, 373, 379, 411, 431 dal titolo: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento dalla fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 19 agosto 1997. Il provvedimento legislativo contiene un'organica ed esaustiva disciplina in materia di tutela ed incremento della fauna selvatica e di prelievo venatorio in buona parte sostanzialmente conforme ai principi posti dalla legge n. 157/1992. Talune disposizioni, tuttavia, per lo piu' frutto di emendamenti presentati in aula, si discostano dalle prescrizioni della cennata legge nazionale dando adito a rilievi di carattere costituzionale. L'art. 19, che di seguito si trascrive, al primo comma, infatti, prevede indistintamente per tutte le specie cacciabili con la sola eccezione della lepre, delle coturnici e del cinghiale, i primi giorni di settembre e il 31 gennaio come data, rispettivamente, di apertura e di chiusura, della stagione venatoria in assenza del preventivo obbligatorio parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica. "Periodi di attivita' venatoria. 1. - L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'art. 18, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, determina le date di apertura e di chiusura della relativa attivita' venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra il primo giorno utile di settembre ed il 31 di gennaio. Le giornate di caccia previste complessivamente per ciascuna specie non possono in ogni caso superare il numero complessivo di giornate stabilito all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 257. a) specie cacciabili dal primo giorno utile di settembre al 31 dicembre: Omissis. 2. - Per le stagioni venatorie successive a quella del 1997/1998 la caccia alla coturnice siciliana e' subordinata al censimento di consistenza della specie. 3. - Non e' consentita la caccia di appostamento alla beccaccia ed al beccaccino. 4. - Nell'ambito della regione si applicano i provvedimenti che il Presidente del Consiglio dei Ministri emana per definire nuovi elenchi e per adottare variazioni degli elenchi delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti, alla definizione degli elenchi provvede con proprio decreto il presidente della regione entro i successivi sessanta giorni. 5. - Limitatamente all'isola di Pantelleria e per comprovate necessita' ambientali e di tutela delle coltivazioni agricole, l'assessore per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato faunistico-venatorio, e' autorizzato con proprio decreto a consentire la caccia esclusivamente del coniglio selvatico per tutto il periodo dell'anno ad esclusione dei mesi di luglio e agosto secondo la normativa di cui alla presente legge". L'esercizio della facolta' di deroga ai termini di cui al primo comma dell'art. 18 legge n. 157/1992, attribuita alle singole regioni in considerazione delle particolari situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali, per ormai consolidato orientamento di codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 35 e 248 del 1995), deve necessariamente essere preceduto dalla valutazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, previsto dall'art. 7 della legge n. 157/1992 cioe' di un ente dotato della necessaria competenza tecnico-scientifica, preposto alla ricerca nonche' in possesso dei dati relativi all'intero territorio nazionale ed in raccordo con i corrispondenti organismi stranieri, e quindi in grado di asseverare le modifiche proposte dagli organi regionali. La disposizione del primo comma, pertanto, laddove esclude la competenza dell'INFS ad emanare il prescritto parere, attribuendola ad un organismo regionale non omologo ne' assimilabile, si ritiene lesiva di uno dei principi fondamentali della legge n. 157/1992 che ha attribuito all'INFS compiti di consulenza per lo Stato e le regioni al fine di tutelare il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica. Ad avviso del ricorrente non puo' ritenersi sufficiente, ai fini della diversa determinazione dei periodi entro cui e' ammesso il prelievo venatorio rispetto a quelli disposti dall'art. 18 legge n. 157/1992, il parere di un organo consultivo regionale ed est il comitato faunisto-venatorio. A tale consesso, cui partecipano in prevalente maggioranza rappresentanti delle associazioni di categoria e funzionari amministrativi, il legislatore regionale non ha inteso attribuire una connotazione scientifica e di conseguenza non possiede la necessaria competenza per valutare le eventuali refluenze negative sullo stato e la tutela della funa selvatica, nell'ipotesi di anticipazione e/o posticipazione della data di apertura della stagione venatoria, nonche' sull'inserimento o meno di talune specie animali fra quelle cacciabili. Infatti e' soltanto tre il numero dei membri designati fra docenti in materia di biologia e tutela dell'ambiente (art. 12, lettera c). A cio' si aggiunga che, secondo le previsioni del quinto comma del medesimo art. 12, il comitato in questione puo' emettere il prescritto parere in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti indipendentemente dal numero dei presenti e quindi anche nell'eventuale assenza di personale dotato di alta qualificazione scientifica. Il mancato avvalimento del qualificato supporto scientifico reso istituzionalmente dall'INPS costituisce indice di violazione anche dell'art. 97 della Costituzione giacche' la p.a. non pone in essere le opportune cautele a protezione del proprio patrimonio indisponibile preferendo avvalersi di un organo cui e' difficile riconoscere, per le ragioni sopra esposte, il necessario carattere di scientificita' e la competenza tecnica nelle variazioni. Analoghe censure si ritiene di dover muovere alla previsione del quinto comma ove sostanzialmente si ammette per periodi superiori a quelli prefissati dall'art. 18 legge n. 15/1992 la caccia al coniglio selvatico nell'isola di Pantelleria. La norma contiene, infatti, una deroga assoluta ed ingiustificata al principio generale posto dall'art. 19, comma 2, legge n. 157/1992, peraltro riconfermato dallo stesso legislatore siciliano con l'art. 4 del d.d.l. in questione, in materia di controllo della fauna selvatica e tutela delle produzioni agricole. La disposizione de qua anziche' prevedere il ricorso a mezzi ecologici preventivamente vagliati dall'INFS ed in assenza della necessaria verifica dell'inefficacia degli stessi nonche' della predisposizione di appositi piani di abbattimento, prevede l'automatica ed indiscriminata caccia al coniglio selvatico, contribuendo cosi' al depauperamento della fauna regionale nella mera presunzione di tutelare l'ambiente e gli interessi degli agricoltori. In relazione, inoltre, all'attivita' di controllo della fauna suscita rilievi di costituzionalita' anche sotto il profilo della violazione dell'art. 97 Cost., la disposizione di cui al comma 5 lettera b) dell'art. 4 laddove si dispone che le ripartizioni faunistico-venatorie possano avvalersi per l'abbattimento della fauna ritenuta lesiva per l'ambiente anche delle guardie volontarie di associazioni venatorie e ambientalistiche senza che contetualmente si preveda il possesso da parte delle stesse, della licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto stabilito dalla precedente lettera a), per i proprietari dei fondi. L'art. 19 della legge n. 157/1992, comma 2 e 3, dispone categoricamente, per intuibili ragioni di tutela anche dell'incolumita' pubblica, che i piani di abbattimento siano attuati esclusivamente da soggetti di cui sia stata verificata (con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio) la conoscenza e la capacita' tecnica del maneggio delle armi. Analoghe censure si ritiene di dover muovere alla previsione contenuta nell'art. 26, comma 4, che di seguito si trascrive: "Le aziende agro-venatorie possono utilizzare anche specie di fauna diverse da quelle indicate all'art. 19 purche' le relative immissioni e modalita' di abbattimento seguano le prescrizioni di volta in volta dettate dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Per la fauna di allevamento immessa per l'esercizio della caccia alternativa durante l'intero anno solare non si applicano limiti giornalieri per i capi abbattuti". Qualora la norma de qua dovesse trovare attuazione verrebbe sostanzialmente autorizzata la caccia anche in specie non incluse nell'elenco di quelle cacciabili in vilazione degli artt. 2, comma 1, 16, comma 4; 18, comma 1 e 30, comma 1 lettere b), c), g), h) della legge n. 157/1992. E' previsto infatti che possa costituire oggetto del prelievo venatorio per l'intero anno qualunque specie animale, anche protetta purche' immessa e proveniente da allevamento. Giacche' codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 578/1990 ha espressamente sancito il principio che "anche i volatili nati od allevati (a seguito di cattura) in stato di cattivita' non per questo perdono la loro naturale qualita' di ''fauna selvatica'', ove risultino appartenenti a specie viventi in stato di naturale libera' nel territorio nazionale" risulta evidente anche l'interferenza con la disciplina penale della materia. Altra questione che si ritiene di sottoporre all'esame di codesta ecc.ma Corte riguarda la violazione del principio dell'art. 13 della cennata legge n. 157/1992 circa l'esclusione di ogni arma e/o mezzo per l'esercizio venatorio oltre quelli espressamente ammessi dal medesimo, posta in essere dalla norma contenuta nell'art. 20, comma 4 ove si ammette quale ulteriore mezzo di caccia il furetto. L'ammettere un ulteriore mezzo di caccia oltre quelli stabiliti dalla normativa statale comporterebbe refluenze anche nel campo sanzionatorio e segnatamente in quello penale, rendendo lecita una condotta che nel rimanente territorio nazionale e' punita con l'ammenda sino a 3.000.000 di lire dall'art. 30, lettera h) della legge n. 157/1992. Atteso che, ad avviso del ricorrente, debba ritenersi principio inderogabile posto a tutela della fauna selvatica e della incolumita' pubblica quello che determina la durata massima della giornata venatoria, si ritiene illegittimo il comma 6 dell'art. 18, ove si protrae a mezz'ora dopo il tramonto l'esercizio della caccia, per violazione dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157/1992. L'art. 23, comma 3, che di seguito si trascrive, determina una composizione del comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia che si ritiene elusiva del principio posto dall'art. 14, comma 10 della legge n. 157 laddove determina con quota paritaria del 30% la partecipazione negli organi direttivi dei rappresentanti delle associazioni venatorie e delle organizzazioni di categoria: "Struttura e funzioni dell'ambito territoriale di caccia. 3. - Il comitato e' composto da: a) quattro rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello regionale maggiormente rappresentative nel territorio dell'ambito territoriale di caccia designati dalle stesse associazioni; b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole degli imprenditori presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'art. 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, scelti tra imprenditori agricoli con aziende ricadenti nelle aree comprese nell'ambito territoriale di caccia designati dalle medesime organizzazioni; c) tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative nel territorio dell'ambito territoriale di caccia riconosciute a livello regionale, designati dalle associazioni medesime; d) due rappresentanti nominati dal consiglio della provincia regionale in cui ricade l'ambito territoriale di caccia, di uno in rappresentanza della minoranza". La disposizione regionale, nell'attribuire un numero inferiore di componenti (3 anziche' 4) ai rappresentanti delle organizzazioni professionali, altera immotivamente l'equilibrio che la norma nazionale di riferimento intende garantire per la composizione dei confliggenti interessi delle due categorie di soggetti. Tale previsione, nel riconoscere una minore rappresentativita' della categoria degli agricoltori, realizza anche una ingiustificata disparita' di trattamento degli stessi rispetto agli imprenditori agricoli del rimanente territorio nazionale e costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ultima disposizione oggetto di gravame per violazione dell'art. 12 dello Statuto e' l'art. 9, comma 6, laddove si attribuisce all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il compito di emanare un regolamento di attuazione relativo all'istituzione dell'Osservatorio faunistico siciliano. La previsione, cosi' come formulata, conferisce all'assessore al ramo la competenza ad emanare una disciplina di dettaglio della materia che, seppure sia previsto che assuma la forma dell'atto amministrativo ("con proprio decreto"), contiene gli elementi che ne identificano i caratteri normativi. La disciplina che dovra' essere emanata ha la funzione di rendere possibile la concreta attuazione della previsione legislativa, per sua natura generale ed astratta e, sotto tale profilo, non puo' che essere contenuta in un regolamento di esecuzione, cioe' in uno dei regolamenti previsti dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Stante la suddetta qualificazione della norma, questa avrebbe dovuto pertanto essere emanata con atto del presidente della regione su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto del dettato dell'art. 12 dello Statuto. Anche a voler prescindere da ogni altra considerazione relativa alla sovrapponibilita' o meno delle funzioni esercitate dai Ministri della Repubblica con quelle esercitate dagli assessori regionali, la predetta disposizioni statutaria preclude di per se' la possibilita' che venga considerato applicabile, per analogia, il comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988, che disciplina la emanazione di regolamenti ministeriali o interministeriali.
P. Q. M. e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge il sottoscritto dott. Francesco Camerino vice commissario dello Stato per la regione siciliana nella qualita' di Commissario dello Stato f.f., con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge nn. 456, 122, 373, 379, 411, 431 dal titolo "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", approvato dall'ARS nella seduta del 14 agosto 1997: art. 4, comma 5, lettera b) per violazione dell'art. 19, commi 2 e 3 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dellao Statuto speciale; art. 9, comma 6, limitatamente all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'art. 12 dello Statuto speciale; art. 18, comma 6, per violazione dell'art. 18, comma 7 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale; art. 19, comma 1, per violazione dell'art. 97 della Costituzione nonche' dell'art. 18, comma 2, legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale; art. 19, comma 5, per violazione dell'art. 97 della Costituzione nonche' degli artt. 18, comma 1 e 19 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale; art. 20, comma 4, per violazione dell'art. 13, comma 5 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale nonche' per interferenza in materia penale; art. 23, comma 3, per violazione dell'art. 14, comma 10 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello Statuto speciale nonche' dell'art. 3 della Costituzione; art. 26, comma 4, per violazione dell'art. 97 della Costituzione e degli artt. 2, 16, comma 4, 18 e 30 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 4 dello Statuto nonche' per interferenza in materia penale. Palermo, addi' 22 agosto 1997 Il v. commissario dello Stato per la regione siciliana Commissario dello Stato f.f.: Camerino 97C1046