N. 641 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 1997

                                N. 641
  Ordinanza emessa il 24 giugno 1997 dal pretore di Benevento, sezione
 distaccata  di  Montesarchio  nel  procedimento  civile  vertente tra
 Iadanza Angelo e l'A.S.L. Benevento 1
 Sanita' pubblica - Medici di medicina generale e pediatri  di  libera
    scelta   convenzionati  con  il  Servizio  sanitario  nazionale  -
    Cessazione  dell'attivita'   convenzionata   al   compimento   del
    settantesimo  anno  di  eta'  -  Irragionevolezza  - Disparita' di
    trattamento rispetto ad  altri  liberi  professionisti,  anche  di
    altri  settori e ai pubblici dipendenti - Incidenza sul diritto al
    lavoro  e  sul  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
    amministrazione.
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 4).
 (Cost., artt. 3, comma 1, 4 e 97).
(GU n.40 del 1-10-1997 )
                            IL VICE PRETORE
   Esaminati gli atti e sentite le parti;
   Ritenuto   che  con  ricorso,  depositato  il  7  aprile  1997,  il
 ricorrente, assumendo di essere un medico di famiglia, titolare di un
 rapporto  parasubordinato  con  l'ASL  BN/1,  distretto  n.   19   di
 Montesarchio  e  che quest'ultima gli aveva comunicato che, maturando
 egli al 27 giugno 1997 settanta anni, doveva essere estromesso  dalla
 convenzione  (determinazione  del  19 marzo 1997, sub prot. n. 2858),
 per il raggiungimento del limite di eta'  ai  sensi  della  legge  n.
 549/1995  e  del contratto di lavoro ex d.P.R. n. 484/1996 e che cio'
 comporterebbe l'impossibilita' di lavorare,  ha  chiesto  l'immediata
 sospensiva  della  cancellazione  sopravveniente,  mantenimento della
 convenzione ed un rinvio alla Corte  costituzionale  della  legge  n.
 549/1995,  art.  2 e del d.P.R.  n. 484/1996, art. 6, che ne ha fatto
 applicazione, perche'  sia  la  legge  che  il  contratto  di  lavoro
 contengono   norme   in   contrasto  con  gli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
   Rilevato   che   la   resistente,   a   cui  il  ricorso  e'  stato
 tempestivamente notificato, ne ha chiesto il  rigetto,  eccependo  il
 difetto  di  giurisdizione  del giudice adito ex art. 37, primo comma
 c.p.c., l'incompetenza per territorio  del  giudice  adito  ai  sensi
 dell'art. 413 c.p.c., quarto comma e nel merito l'infondatezza;
                             O s s e r v a
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 640/1997).
 97C1073