N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 1997
N. 67 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 1997 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Concorso a impiego pubblico - Regione Abruzzo - Corsi-concorsi per la copertura di posti nella prima qualifica dirigenziale - Disposizioni per l'adeguamento a sentenze del Consiglio di Stato che dispongono l'annullamento di provvedimenti di esclusione dalla partecipazione di alcuni concorrenti - Ammissioni di tali concorrenti a partecipare a concorso speciale, per titoli ed esami, a posti nel ruolo unico della dirigenza - Lesione del diritto di eguaglianza - Violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. (Legge regione Abruzzo 23 settembre 1997). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.47 del 19-11-1997 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria, contro la regione Abruzzo, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Abruzzo 23 settembre 1997 recante disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica dirigenziale unica comunicata al Commissario del Governo il 3 ottobre 1997. Il provvedimento legislativo in epigrafe richiamato dovrebbe nelle intenzioni dare esecuzione a sentenze con le quali il Consiglio di Stato ha annullato alcuni provvedimenti di esclusione dalla partecipazione al corsoconcorso pubblico per la copertura di posti nella prima qualifica dirigenziale con profili professionali di "ingegnere", "agronomo" e "geologo", riconoscendo ai ricorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione che l'amministrazione regionale aveva invece ritenuto inesistente, con il conseguente obbligo per l'amministrazione stessa di ammettere gli interessati "ora per allora" al corso-concorso per l'accesso alla prima qualifica dirigenziale. L'ottemperanza al giudicato amministrativo richiederebbe il rinnovo della procedura concorsuale, al fine di operare una comparazione tra la posizione dei ricorrenti con quelle di coloro a suo tempo vincitori; ma cosi' si andrebbe ad incidere su posizioni che la regione ritiene di salvaguardare. Non e' pero' condivisibile, in relazione ai principi di imparzialita' e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., la soluzione legislativa adottata dalla regione che, prevedendo una prova concorsuale riservata ai soli ricorrenti ed escludendo quindi ogni valutazione comparativa rispetto a coloro a suo tempo risultati vincitori, istituisce una procedura privilegiata che da un lato e' oggi di favore (rispetto alla regola generale del concorso aperto a tutti), dall'altro non soddisfa le legittime aspettative dei soggetti interessati, che sono chiamati a concorrere per l'assegnazione dei nuovi posti risultanti dall'organico regionale ma non di quelli per i quali fu espletato il concorso da cui essi furono esclusi con provvedimento dichiarato illegittimo. Le valutazioni di opportunita' circa la salvaguardia delle posizioni di coloro che a suo tempo risultarono vincitori di concorso non possono prevalere sull'esigenza di operare una comparazione fra la posizione di costoro e quella di quanti furono illegittimamente esclusi dal concorso, esigenza che, volendo rispettare il giudicato, richiederebbe una rinnovazione funditus della procedura concorsuale o una integrazione incidente comunque sulla graduatoria originaria, con eventuale previsione di posti soprannumerati - rispetto a quelli allora messi a concorso - per i vincitori dell'epoca che risultassero postergati e le cui posizioni si intendesse tutelare.
P.Q.M. Si chiede che ai sensi dell'art. 128, ultimo comma, della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale anzidetta. Roma, addi' 16 ottobre 1997 Gaudenzio Pierantozzi - avvocato dello Stato 97C1226