N. 853 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 24 novembre 1997
N. 853 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 1997) dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto sul ricorso proposto da Restelli Roberta contro il prefetto di Roma ed altro. Circolazione stradale - Infrazione al nuovo codice della strada - Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima edittale, nel caso di mancato accoglimento - Ritenuta impossibilita', alla stregua del diritto vivente, per il giudice dell'opposizione all'ingiunzione prefettizia di stabilire una sanzione in misura inferiore rispetto a quella gia' irrogata dall'autorita' amministrativa - Violazione del diritto di difesa - Richiamo all'ordinanza n. 67/1994 e alla sentenza n. 336 (recte: 366) del 1994 della Corte costituzionale (Nuovo codice della strada, art. 204, comma 1). (Cost., art. 24).(GU n.50 del 10-12-1997 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 febbraio 1997. O s s e r v a Con ricorso depositato il 5 giugno 1996 da Restelli Roberta; si instava per ottenere l'annullamento della ingiunzione di pagamento emessa dal prefetto della provincia di Roma il 4 aprile 1996 in riferimento a infrazione al C.d.S. rilevata da vigili urbani del comune di Castelnuovo di Porto e il cui relativo importo sanzionatorio pecuniario non veniva corrisposto a seguito della rituale notificazione del verbale di accertamento. Espletata la istruzione dibattimentale, veniva emessa sentenza di rigetto non definitiva, ritenuto che avrebbe dovuto seguire pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione, cosi' come richiesto in via subordinata dal ricorrente in caso, appunto, di rigetto della opposizione proposta.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1997). 97C1378