N. 853 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 24 novembre 1997

                                N. 853
  Ordinanza   emessa   l'11   febbraio   1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 24 novembre 1997)  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Castelnuovo di Porto sul ricorso proposto da Restelli
 Roberta contro il prefetto di Roma  ed altro.
 Circolazione stradale - Infrazione al nuovo  codice  della  strada  -
    Ricorso al prefetto - Previsione di un raddoppio della pena minima
    edittale,   nel   caso   di   mancato   accoglimento   -  Ritenuta
    impossibilita', alla stregua del diritto vivente, per  il  giudice
    dell'opposizione  all'ingiunzione  prefettizia  di  stabilire  una
    sanzione in misura  inferiore  rispetto  a  quella  gia'  irrogata
    dall'autorita' amministrativa - Violazione del diritto di difesa -
    Richiamo  all'ordinanza  n. 67/1994 e alla sentenza n. 336 (recte:
    366) del 1994 della Corte costituzionale
 (Nuovo codice della strada, art. 204, comma 1).
 (Cost., art. 24).
(GU n.50 del 10-12-1997 )
                              IL PRETORE
   A scioglimento della riserva assunta all'udienza  dell'11  febbraio
 1997.
                             O s s e r v a
   Con  ricorso  depositato  il  5 giugno 1996 da Restelli Roberta; si
 instava per ottenere l'annullamento della  ingiunzione  di  pagamento
 emessa  dal  prefetto  della  provincia  di  Roma il 4 aprile 1996 in
 riferimento a infrazione al C.d.S.  rilevata  da  vigili  urbani  del
 comune   di   Castelnuovo   di   Porto  e  il  cui  relativo  importo
 sanzionatorio pecuniario  non  veniva  corrisposto  a  seguito  della
 rituale  notificazione  del  verbale  di  accertamento.  Espletata la
 istruzione dibattimentale, veniva  emessa  sentenza  di  rigetto  non
 definitiva,  ritenuto  che  avrebbe  dovuto  seguire  pronuncia sulla
 richiesta di riduzione della sanzione, cosi' come  richiesto  in  via
 subordinata  dal  ricorrente  in  caso,  appunto,  di  rigetto  della
 opposizione proposta.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 849/1997).
 97C1378