N. 862 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1997

                                N. 862
  Ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore su
 ricorsi riuniti proposti da Barba Michele ed altri contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della rivalutazione monetaria - Limitazione del  diritto  ai  soli
    soggetti  interessati  e  ai  loro  superstiti  aventi titolo alla
    pensione  di  riversibilita'   -   Incidenza   sui   principi   di
    uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 38 e 24).
(GU n.52 del 24-12-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato  in  data 6 giugno 1997 la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta al n.  5149/1994  del  registro  generale,  tra
 Barba  Michele  +  28  rappresentati  e  difesi  dal  dott.  proc. M.
 Santocchio,  ricorrenti,  e  l'I.N.P.S.   in   persona   del   legale
 rappresentante   pro-tempre,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  R.
 Grimaldi, resistente.
   Con ricorso depositato il 6 maggio 1994 Barba  Michele  premettendo
 di   essere   titolare   di   pensione   diretta  e  di  pensione  di
 reversibilita', chiedeva al  pretore,  in  funzione  di  giudice  del
 lavoro,  di  dichiarare il suo diritto al ricalcolo della pensione di
 reversibilita' in misura del 60% della pensione spettante al  coniuge
 deceduto,  comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo da
 quest'ultimo  percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto   a
 percepire,  cosi'  come  statuito  dalla  sentenza  n.  495 del 29-31
 dicembre  1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre   di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si costituiva l'I.N.P.S. nel termine di  cui  all'art.  416  c.p.c.
 eccependo  l'avvenuta  decadenza della parte ricorrente dal potere di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque la carenza di prova in ordine  ai  fatti  costitutivi  della
 domanda.
   Nelle  more  del giudizio veniva promulgata dal Parlamento la legge
 23 dicembre 1996 n. 662,  che  all'art.  1,  commi  181,  182  e  183
 introduceva  nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi pendenti
 all'entrata in vigore della predetta legge, con la  sola  preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza del 6 giugno 1997 il pretore disponeva la  riunione  al
 giudizio  proposto  da Barba Michele degli altri proposti da Federico
 Vincenzo, Cantelmi Paolo  Pasquale,  Alfano  Elena,  Corrado  Grazia,
 Damiano  Palma,  Capri  Emilia,  Orza Maria, Raiola Felicia, Trabucco
 Antonietta, Cascone Carmela, Apicella Giovanna, Adinolfi Raffaela, Di
 Palma  Tommasina,  Crescenzo  Lucia,  Auricchio   Vittoria,   Coppola
 Annunziata,  Mele Filomena, Paduano Maria, Vastola Raffaela, Giordano
 Rosa, Robustelli Francesca, Forino Anna, Pagano Maria,  Ruocco  Maria
 Grazia,  Fioravante Velia, Marchese Nardino, Mancuso Giovanna, Flauto
 Anna, aventi ad oggetto la medesima  questione.  Il  procuratore  dei
 ricorrenti   sollevava   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   1, commi 181, 182 e  183  della  legge  n.  662/1996,  in
 riferimento  agli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione nei termini che
 appresso si riportano.
   1) In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181  con  l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui trattamenti
 pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,   in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495 del 1993 e  n.  240  del  1994,  e'  effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
 annualita' ..."; asseriva infatti che tale disciplina realizza  sotto
 un  duplice  aspetto una deroga al diritto comune delle obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un'immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel  mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2)  Sosteneva  inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3 della  Costituzione  ed  il  comma  182  dell'art.  1  della  legge
 662/1996,   nella  parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che  "nella
 determinazione  dell'importo  maturato  al  31  dicembre   1995   non
 concorrono  gli  interessi  e la rivalutazione monetaria", in quanto,
 essendo ormai assodato il diritto  alla  rivalutazione  monetaria  ed
 agli  interessi legali in favore del titolare del diritto al ottenere
 una prestazione di natura  previdenziale,  appare  illogico  sancirne
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare appare ingiustificata la disparita'  di  trattamento  che
 viene  a verificarsi nei confronti dei destinatari della disposizione
 legislativa  in  discorso,   che   appartengono   a   fasce   sociali
 svantaggiate.
   3)  In  relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996", affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993   e   240/1994,   ha   effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181 che dispone che il pagamento "avviene in  sei  annualita'",
 appare  poi  in  contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto
 abilita l'ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in lungo margine di tempo, senza tener conto che  l'elevata  eta'  di
 questi  ultimi  rende  probabile  il verificarsi di numerosi decessi,
 prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e  senza  che  alcun
 diritto  possa  trasmettersi  agli eredi, con il risultato pratico di
 esonerare in  molti  casi  l'ente  dal  pagamento  della  prestazione
 previdenziale.
   4)  Infine  prospettava  il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che dispone:  "I  giudizi  pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le  questioni  di  cui  ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
 dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le
 parti.  I  provvedimenti  giudiziari  non ancora passati in giudicato
 restano privi di effetto". Asseriva infatti che  intanto  puo'  dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo teso  a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente soddisfatta, comunque arricchita  dalla  nuova  previsione
 normativa;  nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha escluso
 che sugli importi maturati fino al 31 dicembre  1995  in  favore  dei
 pensionati  interessati possano essere computati gli interessi legali
 e   la   rivalutazione   monetaria,   nonostante    la    consolidata
 interpretazione  giurisprudenziale  di  senso contrario, menomando in
 maniera  pregnante  il  diritto  di  difesa  degli   interessati,   e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene  questo pretore che la questione di costituzionalita' cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della definizione del presente  giudizio,  in  quanto  esso  riguarda
 proprio,  come  sopra  si e' esposto, la materia che e' oggetto della
 pronuncia della Corte costituzionale n.  495/1993,  poi  disciplinata
 dall'art.  1,  commi  181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n.
 662, non sia manifestamente infondata per tutti  i  rilievi  poc'anzi
 riferiti  ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati che
 nel loro complesso.
                               P. Q. M.
   Il pretore di Nocera Inferiore, in funzione di giudice del  lavoro,
 letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale:
     1) dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996  n.  662,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione, nella parte in cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita' ...";
     2)  dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
 in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 dispone   che  "nella  determinazione  dell'importo  maturato  al  31
 dicembre  1995  non  concorrono  gli  interessi  e  la  rivalutazione
 monetaria";
     3)  dell'art.  1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella  parte  in
 cui  stabilisce  che  "il  pagamento  delle somme arretrate di cui al
 comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e  ai  loro  superstiti
 aventi  titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo
 1996";
     4) dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in
 riferimento all'art. 24 Cost.;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso fino  alla  definizione
 dell'incidente  di  costituzionalita',  assegnando  alle parti per la
 riassunzione  il  termine  di  mesi  tre  dalla   pubblicazione   del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, integralmente, alle parti in causa ed al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' sia comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone, all'esito degli  adempimenti  di  cui  sopra,  l'immediata
 trasmissione   degli   atti   del   presente   giudizio   alla  Corte
 costituzionale.
     Nocera Inferiore, addi' 6 giugno 1997
                           Il pretore: Scelza
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