N. 890 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno 1997

                                N. 890
  Ordinanza  emessa  il 19 giugno 1997 dal pretore di Nocera Inferiore
 sui ricorsi proposti da Fortunato Rosa ed altri contro l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto  pagamento
    dei  rimborsi  in sei annualita' e mediante emissioni di titoli di
    Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data  di  entrata  in
    vigore  della  normativa  impugnata - Esclusione degli interessi e
    della rivalutazione monetaria - Limitazione del  diritto  ai  soli
    soggetti  interessati  e  ai  loro  superstiti  aventi titolo alla
    pensione  di  riversibilita'   -   Incidenza   sui   principi   di
    uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.2 del 14-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato  in data 19 giugno 1997 la seguente ordinanza nella
 causa civile iscritta  al  n.  7439/94  del  registro  generale,  tra
 Fortunato  Rosa  +  4,  rappresentati  e difesi dall'avv. V. Barbato,
 ricorrenti  e  l'I.N.P.S.,  in  persona  del  legale   rappresentante
 pro-tempore,   rappresentato   e   difeso   dall'avv.   R.  Grimaldi,
 resistente.
   Con ricorso depositato l'8 novembre 1994 Fortunato Rosa premettendo
 di  essere  titolare  di  pensione   diretta   e   di   pensione   di
 reversibilita',  chiedeva  al  pretore,  in  funzione  di giudice del
 lavoro, di dichiarare il suo diritto al ricalcolo della  pensione  di
 reversibilita'  in misura del 60% della pensione spettante al coniuge
 deceduto, comprendendo nel calcolo anche l'integrazione al minimo  da
 quest'ultimo   percepita,  o  che  costui  avrebbe  avuto  diritto  a
 percepire, cosi' come  statuito  dalla  sentenza  n.  495  del  29-31
 dicembre   1993  della  Corte  costituzionale;  chiedeva  inoltre  di
 condannare  l'I.N.P.S.  al  pagamento  in  suo  favore  dei  relativi
 importi.
   Si  costituiva  l'I.N.P.S.  nel  termine di cui all'art. 416 c.p.c.
 eccependo l'avvenuta decadenza della parte ricorrente dal  potere  di
 proporre l'azione giudiziaria, la prescrizione del diritto vantato, e
 comunque  la  carenza  di  prova in ordine ai fatti costitutivi della
 domanda.
   Nelle more del giudizio veniva promulgata dal Parlamento  la  legge
 23  dicembre  1996  n.  662,  che  all'art.  1,  commi 181, 182 e 183
 introduceva nuove  regole,  applicabili  anche  ai  giudizi  pendenti
 all'entrata  in  vigore della predetta legge, con la sola preclusione
 del giudicato, per il pagamento da parte degli istituti previdenziali
 delle  somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  in  conseguenza
 dell'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
   All'udienza  del 19 giugno 1997 il pretore disponeva la riunione al
 giudizio proposto da Fortunato Rosa degli altri proposti da Celentano
 Luigi, quale procuratore speciale di Clemente Anna, Pasqua  Nicolina,
 Manzo  Nunzia, Greco Maria, Annunziata Marianna, aventi ad oggetto la
 medesima questione. Il procuratore dei ricorrenti sollevava questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  181,  182  e  183
 della  legge n. 662/1996, in riferimento agli artt. 3, 24, e 38 della
 Costituzione nei termini che appresso si riportano.
   1. - In primo luogo ravvisava il contrasto del comma 181 con l'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che "il pagamento
 delle somme  maturate  fino  al  31  dicembre  1995  sui  trattamenti
 pensionistici   erogati  dagli  enti  previdenziali  interessati,  in
 conseguenza   dell'applicazione   delle    sentenze    della    Corte
 costituzionale  n.  495  del  1993  e  n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...",  asseriva  infatti che tale disciplina realizza sotto
 un duplice aspetto una deroga al diritto comune  delle  obbligazioni,
 innanzitutto   perche'   consente  all'Ente  tenuto  al  rimborso  di
 estinguere il  proprio  debito  in  sei  annualita',  precludendo  al
 creditore  la  possibilita'  di esigere tempestivamente l'adempimento
 dell'obbligazione nella sua interezza, ed in  secondo  luogo  perche'
 prevede  che  il  rimborso  delle  somme  in questione sia effettuato
 mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di  Stato  aventi
 libera  circolazione,  legittimando cosi' l'estinzione delle relative
 obbligazioni  mediante  una  datio  in  solutum,  a  prescindere  dal
 consenso  del  creditore.    Ad avviso del procuratore dei ricorrenti
 tale sistema di adempimento e' inidoneo a realizzare un immediata  ed
 integrale  ricostituzione del patrimonio del creditore, e per di piu'
 dotato di un carattere aleatorio in relazione alle  oscillazioni  che
 si  verificano  nel  mercato dei titoli di Stato, e tale situazione e
 tanto piu' grave quando si pensi che i destinatari di tale sistema di
 adempimento coincidono con l'area piu' svantaggiata  dei  pensionati,
 essendo titolari del diritto all'integrazione al trattamento minimo.
   2. - Sosteneva inoltre la ravvisabilita' di un contrasto tra l'art.
 3  della  Costituzione  ed  il  comma  182 dell'art. 1 della legge n.
 662/1996,  nella  parte  in  cui  quest'ultimo  dispone  che   "nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrono gli interessi e la rivalutazione  monetaria",  in  quanto,
 essendo  ormai  assodato  il  diritto alla rivalutazione monetaria ed
 agli interessi legali in favore del titolare del diritto al  ottenere
 una  prestazione  di  natura  previdenziale, appare illogico sancirne
 l'esclusione  nei  confronti  di  talune  categorie  di  crediti;  in
 particolare  appare  ingiustificata  la disparita' di trattamento che
 viene a verificarsi nei confronti dei destinatari della  disposizione
 legislativa   in   discorso,   che   appartengono   a  fasce  sociali
 svantaggiate.
   3. - In relazione al comma 182 ravvisava il contrasto con gli artt.
 3 e 38 della Costituzione, nella parte  in  cui  stabilisce  che  "il
 pagamento  delle  somme  arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli
 soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione
 di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996"; affermava infatti che
 tale norma, escludendo gli eredi dalla possibilita'  di  azionare  il
 diritto  al rimborso spettante ai soggetti individuati dalle sentenze
 n.  495/1993  e  n.  240/1994,  ha  effettuato   una   ingiustificata
 discriminazione,  resa  ancora piu' marcata dal fatto, obiettivamente
 riscontrabile, che i soggetti destinatari dei rimborsi sono tutti  di
 eta'  avanzata;  la norma in esame, inoltre, se posta in relazione al
 comma 181, che dispone che il pagamento "avviene in sei  annualita'",
 appare  poi  in  contrasto con l'art. 38 della Costituzione in quanto
 abilita l'Ente debitore a corrispondere la somme dovute ai pensionati
 in lungo margine di tempo, senza tener conto che  l'elevata  eta'  di
 questi  ultimi  rende  probabile  il verificarsi di numerosi decessi,
 prima che sia intervenuto l'integrale pagamento, e  senza  che  alcun
 diritto  possa  trasmettersi  agli eredi, con il risultato pratico di
 esonerare in  molti  casi  l'Ente  dal  pagamento  della  prestazione
 previdenziale.
   4.  - Infine prospettava il possibile contrasto con l'art. 24 della
 Costituzione del comma 183, norma che dispone:  "I  giudizi  pendenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto
 le  questioni  di  cui  ai commi 181 e 182 del presente articolo sono
 dichiarati estinti d'ufficio con compensazione  delle  spese  tra  le
 parti.  I  provvedimenti  giudiziari  non ancora passati in giudicato
 restano privi di effetto". Asseriva infatti che  intanto  puo'  dirsi
 ammissibile,   e   compatibile   con   il   disegno   costituzionale,
 l'intervento del legislatore nel processo teso  a  definirne  l'esito
 attraverso  la  declaratoria  di  estinzione,  quando  la  situazione
 soggettiva di cui sono titolari gli interessati risulti, anche se non
 pienamente  soddisfatta,  comunque  arricchita dalla nuova previsione
 normativa; nel caso di specie, invece, la nuova normativa ha  escluso
 che  sugli  importi  maturati  fino al 31 dicembre 1995 in favore dei
 pensionati interessati possano essere computati gli interessi  legali
 e    la    rivalutazione   monetaria,   nonostante   la   consolidata
 interpretazione giurisprudenziale di senso  contrario,  menomando  in
 maniera   pregnante   il  diritto  di  difesa  degli  interessati,  e
 sottraendo la controversia al controllo giurisdizionale.
   Ritiene questo pretore che la questione di costituzionalita'  cosi'
 sollevata dal procuratore dei ricorrenti, oltre che rilevante al fine
 della  definizione  del  presente  giudizio,  in quanto esso riguarda
 proprio, come sopra si e' esposto, la materia che  e'  oggetto  della
 pronuncia  della  Corte  costituzionale n. 495/1993, poi disciplinata
 dall'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23  dicembre  1996  n.
 662,  non  sia  manifestamente infondata per tutti i rilievi poc'anzi
 riferiti ai punti 1), 2), 3) e 4), sia singolarmente considerati  che
 nel loro complesso.
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1997 n. 87, dichiara rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale:
     dell'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 1996 n.  662,  in
 riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui
 stabilisce che "il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre
 1995 sui trattamenti pensionistici erogati dagli  enti  previdenziali
 interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
 Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
 mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
 sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
 pubblico, aventi libera circolazione. Tale pagamento avviene  in  sei
 annualita'...";
     dell'art.  1,  comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
 che "nella determinazione dell'importo maturato al 31  dicembre  1995
 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria";
     dell'art.  1,  comma 182, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in  cui
 stabilisce  che  "il  pagamento delle somme arretrate di cui al comma
 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro  superstiti  aventi
 titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30 marzo 1996";
     dell'art.  1,  comma  183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in
 riferimento all'art. 24 della Costituzione;
   Ordina la sospensione del giudizio in corso fino  alla  definizione
 dell'incidente  di  costituzionalita',  assegnando  alle parti per la
 riassunzione  il  termine  di  mesi  tre  dalla   pubblicazione   del
 provvedimento della Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata, integralmente, alle parti in causa ed al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' sia comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
   Dispone, all'esito degli  adempimenti  di  cui  sopra,  l'immediata
 trasmissione   degli   atti   del   presente   giudizio   alla  Corte
 costituzionale.
    Nocera Inferiore, addi' 19 giugno 1997
                           Il pretore: Scelza
 97C1491