N. 892 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 aprile - 15 dicembre 1997

                                N. 892
  Ordinanza   emessa   il   30   aprile  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 15 dicembre 1997)  dal  pretore  di  Roma,  sezione
 distaccata  di  Tivoli,  nel  procedimento  penale  a carico di Tozzi
 Natale
 Processo  penale  -  Giudizio  direttissimo  -  Fase   di   convalida
    dell'arresto   -   Relazione   dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.
    procedente e dichiarazione  dell'arrestato  -  Assunzione  con  le
    forme  dettate  per  la  fase  dibattimentale  ed  inserimento dei
    rispettivi atti con le forme sopra descritte nel fascicolo per  il
    dibattimento  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del  principio di
    parita' di trattamento con gli altri imputati -  Compressione  del
    diritto  di  difesa  -  Violazione del principio di indipendenza e
    imparzialita' del giudice.
 (C.P.P. 1988, artt. 34, 431 e 566; d.lgs. 28  luglio  1989,  n.  241,
    art. 138).
 (Cost.,  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e
    27, secondo comma).
(GU n.2 del 14-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato e dato lettura nel pubblico dibattimento la seguente
 ordinanza.
   Il 23 aprile 1997 gli agenti di p.g. dei carabinieri di  Marcellina
 traevano  in  arresto Tozzi Natale colto nella flagranza del reato di
 cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 1 e 2 c.p. nel termine di  legge  era
 presentato,  in tale stato, dinanzi a questo pretore per la convalida
 ed il contestuale giudizio a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Il pretore, convalidava l'arresto con ordinanza del 24 aprile  1997
 e  disponeva  l'applicazione  della  custodia  cautelare agli arresti
 domiciliari.
   Instauratosi il giudizio, il pretore rileva che sussistono  profili
 di incostituzionalita' come di seguito evidenziati: sul merito com'e'
 noto  la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995 (vedi
 la n. 149  e  la  432)  ha  rivisto  i  limiti  dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare  pre-giudizio)  una  valutazione  di contenuto sulla probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E, con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti  al
 pretore,  ha  dichiarato  la  manifesta infondatezza della questione,
 radicandola sulla circostanza che in tale eventualita'  la  convalida
 dell'arresto  implica  una  valutazione sulla riferibilita' del reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del giudice competente per il merito direttamente investito,  cui  e'
 devoluta  la  convalida  e il contestuale giudizio al quale si accede
 ogni altro provvedimento cautelare; aggiungendovi  che,  "il  giudice
 del  dibattimento,  al quale e' presentato l'imputato per il giudizio
 direttissimo,  si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la   convalida
 dell'arresto,  sulla  esistenza dei presupposti che gli consentono di
 procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente  ad  adottare
 incidentalmente  misure  cautelari,  attratte nella competenza per la
 cognizione  del  merito.  Non  puo'  dunque  essere  configurata  una
 menomazione  dell'imparzialita'  del  giudice,  che  adotta decisioni
 preordinate al proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle  superiori  argomentazioni  adottate  dalla Corte, si imponga la
 rivalutazione di aspetti di incostituzionalita' afferenti al  momento
 di  formazione  della  prova  per  la decisione di merito ed al tema,
 dunque,  della  corretta  utilizzazione  degli  elementi   di   prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero,  muovendo  dalla  indicata  premessa  che  il giudice della
 convalida e' il giudice di merito  solo  incidentalmente  chiamato  a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del  relativo  processo  e  posto  che, tale fase si snoda attraverso
 l'acquisizione di elementi di valutazione influenti sulla  formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte  proprie  dalle  regole vigenti per la fase di giudizio in modo
 che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in  senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'  (altrimenti   riposante   solo   sulla   generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella  acquisizione  e  formazione  della  prova. In particolare cio'
 concerne i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.  procedente e della dichiarazione
 dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito"  ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie difensive).,  dagli  artt.  3,  24,  secondo
 comma,  25 e 27, secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla  formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)   a
 salvaguardare  come  detto,  la  loro  compatibilita'  con i suddetti
 parametri di costituzionalita' si  impone  il  rispetto  delle  forme
 previste  per  gli  atti  a  contenuto congenere nel dibattimento, in
 funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i casi di    incidente
 probatorio)  cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini  di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.,  procedente  nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte  con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame  dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma
 e dell'art. 138 disp. att. al  c.p.p.    in  relazione  all'art.  431
 c.p.p.  laddove  non  prescrive  l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si trova proprio nella fase  dibattimentale conseguente
 alla  convalida  con  diretta   influenza,   dove   trovano   diretta
 applicazione le norme  censurate.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23
 legge 11 marzo 1953, n. 86;
   Solleva di ufficio  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 133 disp. att. c.p.p. per violazione
 degli  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27,
 secondo comma, della Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso;
   Ordina  che  a  cura  della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
   In Tivoli, cosi' pronunciata il 30 aprile 1997
                           Il pretore: Croce
 97C1493