N. 897 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno - 15 dicembre 1997

                                N. 897
  Ordinanza  emessa  il  3   giugno   1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  15  dicembre  1997)  dall'ufficio conciliazione -
 sezione vicaria  di  Napoli  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Cipolletta Maria Saveria e Caruso-Barisiello  Giovanna ed altra.
 Prescrizione  e  decadenza  -  Contratto  di  assicurazione - Diritti
    derivanti dal contratto per responsabilita' civile -  Prescrizione
    - Termine di un anno, decorrente dal giorno in  cui  il  terzo  ha
    chiesto  il  risarcimento  e  non dal giorno in cui il terzo abbia
    promosso l'azione contro l'assicurato, notificandola nei due  anni
    previsti  -    Conseguente,  indebito  arricchimento dell'istituto
    assicuratore nell'ipotesi di mancato seguito all'azione da   parte
    del  terzo - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del
    principio secondo  il  quale  nessuna    prestazione  personale  o
    patrimoniale puo' essere imposta se non per legge.
 (C.C., art. 2952, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 23).
(GU n.2 del 14-1-1998 )
                        IL GIUDICE CONCILIATORE
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sulla questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 23 della  Costituzione,
 dell'art. 2952, terzo comma, c.c.
   Nel  giudizio promosso dalla sig.ra Cipolletta Maria Saveria avente
 ad  oggetto  "Risarcirnento  danni",  la  convenuta,  sig.ra   Caruso
 Barisiello  Giovanna,  con  comparsa  di  costituzione e risposta, ha
 sollevato - in via preliminare - eccezione di incostituzionalita' del
 terzo comma dell'art 2952 c.c., laddove prevede che  "...  i  diritti
 derivanti  dal  contratto  di  assicurazione  per  la responsabilita'
 civile si prescrivono in un anno ...". Il termine decorre dal  giorno
 in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato.
   Viene   osservato   che   se   l'assicurato   invia   alla  propria
 assicurazione  la  richiesta  del  terzo  e  questi  non  da  seguito
 all'azione,  l'assicurato  stesso  e'  penalizzato  dall'aumento  del
 premio o, comunque, dalla mancata  riduzione  prevista  per  chi  non
 comunica alcun sinistro sia attivo che passivo.
   Di  contro,  l'istituto assicuratore ne trae vantaggio, perche' non
 esborsa alcunche' e guadagno per effetto dell'aumentato premio  della
 polizza assicurativa.
   In  tale  circostanza,  si  reputa piu' giusto inviare all'istituto
 assicuratore solo  l'atto  di  citazione,  notificato  nei  due  anni
 previsti,  ai  fini  della prescrizione e, come recita l'ultima parte
 del terzo comma dell'art. 2952 c.c., "o ha promosso contro di  questi
 1'azione".
   Ritenuto, per l'effetto, che l'eccezione di incostituzionalita' del
 terzo  comma  dell'art.  2952  c.c.  "...  I  diritti  derivanti  dal
 contratto  di  assicurazione  per  la   responsabilita'   civile   si
 prescrivono   in   un  anno  ..."  e  "...  Nell'assicurazione  della
 responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo
 ha richiesto il risarcimento all'assicurato ...", posta in  relazione
 agli   artt.   3   (uguaglianza  tra  cittadini)  e  23  (prestazione
 professionale   o   patrimoniale)   della   Costituzione    non    e'
 manifestamente infondata.
                               P. Q. M.
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 mandando alla cancelleria per gli  adempimenti  di  cui  all'art.  23
 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  e, per l'effetto, sospende il
 presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
     Napoli, addi' 3 giugno 1997
                   Il giudice conciliatore: Iannitti
 97C1498