N. 897 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno - 15 dicembre 1997
N. 897 Ordinanza emessa il 3 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1997) dall'ufficio conciliazione - sezione vicaria di Napoli nel procedimento civile vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso-Barisiello Giovanna ed altra. Prescrizione e decadenza - Contratto di assicurazione - Diritti derivanti dal contratto per responsabilita' civile - Prescrizione - Termine di un anno, decorrente dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento e non dal giorno in cui il terzo abbia promosso l'azione contro l'assicurato, notificandola nei due anni previsti - Conseguente, indebito arricchimento dell'istituto assicuratore nell'ipotesi di mancato seguito all'azione da parte del terzo - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non per legge. (C.C., art. 2952, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 23).(GU n.2 del 14-1-1998 )
IL GIUDICE CONCILIATORE Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dell'art. 2952, terzo comma, c.c. Nel giudizio promosso dalla sig.ra Cipolletta Maria Saveria avente ad oggetto "Risarcirnento danni", la convenuta, sig.ra Caruso Barisiello Giovanna, con comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato - in via preliminare - eccezione di incostituzionalita' del terzo comma dell'art 2952 c.c., laddove prevede che "... i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile si prescrivono in un anno ...". Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato. Viene osservato che se l'assicurato invia alla propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non da seguito all'azione, l'assicurato stesso e' penalizzato dall'aumento del premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto assicuratore ne trae vantaggio, perche' non esborsa alcunche' e guadagno per effetto dell'aumentato premio della polizza assicurativa. In tale circostanza, si reputa piu' giusto inviare all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei due anni previsti, ai fini della prescrizione e, come recita l'ultima parte del terzo comma dell'art. 2952 c.c., "o ha promosso contro di questi 1'azione". Ritenuto, per l'effetto, che l'eccezione di incostituzionalita' del terzo comma dell'art. 2952 c.c. "... I diritti derivanti dal contratto di assicurazione per la responsabilita' civile si prescrivono in un anno ..." e "... Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato ...", posta in relazione agli artt. 3 (uguaglianza tra cittadini) e 23 (prestazione professionale o patrimoniale) della Costituzione non e' manifestamente infondata.
P. Q. M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e, per l'effetto, sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Napoli, addi' 3 giugno 1997 Il giudice conciliatore: Iannitti 97C1498