Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, concernente le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamita' naturali(GU n.71 del 26-3-1997)
Vigente al: 10-3-1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite da eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del predetto decreto-legge n. 691/1994 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sono stabilite le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di equilibrio per i rischi di calamita' naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1035447 del 6 maggio 1996); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le imprese autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni nei rami danni, diversi dal credito e dalle cauzioni, debbono accantonare, a decorrere dall'esercizio 1995, una quota pari al due per cento del premio relativo ai contratti di assicurazione dei rischi delle calamita' naturali per la costituzione di una riserva di equilibrio per i medesimi rischi. Qualora il contratto di assicurazione garantisca anche altri rischi ed il premio relativo a questi ultimi non sia separatamente indicato, l'accantonamento e' pari allo 0,3 per cento del premio complessivo. La riserva e' effettuata relativamente ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dalla data del 20 dicembre 1994. 2. L'importo massimo della riserva non puo' essere superiore al 75 per cento dei premi dei rami danni nei quali sono ricompresi i rischi delle calamita' naturali assicurati. 3. Qualora il rapporto sinistri a premi dell'esercizio per i rami nei quali sono ricompresi i rischi delle calamita' naturali risulti pari o superiore al cento per cento, le imprese possono utilizzare la riserva accantonata entro i limiti previsti dalla seguente tabella; Rapporto sinistri Percentuale a premi (%) di utilizzo __ __ da 100 a 120 30 da 121 a 150 60 oltre 151 100 4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riserve tecniche che debbono essere costituite per le assicurazioni contro i danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1996 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro delle finanze Visco Visto, Il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 12