DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 269 

  Regolamento recante  modificazioni ed  integrazioni al  decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, che disciplina
l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.
(GU n.186 del 11-8-1997)
 
 Vigente al: 26-8-1997  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto l'articolo 11,  comma 1, lettera a), della  legge 25 febbraio
1987, n, 67, e successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  7 del  decreto-legge  27  agosto 1993,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n, 422;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.   680,  recante   regolamento   concernente   la  disciplina   per
l'erogazione delle  provvidenze alle emittenti televisive  locali, ed
in particolare l'articolo 4, comma  3, che istituisce una commissione
composta  da rappresentanti  della pubblica  amministrazione e  delle
categorie  operanti  nel  settore,  nonche'  di  esperti  in  materie
giuridiche   ed  economiche   aventi  attinenza   con  l'informazione
televisiva e del  settore radioelettrico del Ministero  delle poste e
delle telecomunicazioni;
  Ritenuta la  necessita' di  integrare la rappresentanza  pubblica a
livello  amministrativo   e  di  ricostituire,  di   conseguenza,  un
equilibrio  nella composizione  della commissione  tra rappresentanti
pubblici e rappresentanti privati;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1997;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  4,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e' cosi' sostituito:
  "  3. L'Ufficio  per l'editoria  e la  stampa del  Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri svolge i compiti di cui ai commi 1 e 2, previo parere di una
commissione cosi' composta:
  a) un  Sottosegretario di Stato  alla Presidenza del  Consiglio dei
Ministri, che la presiede;
    b) un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro;
  c)  un  Sottosegretario  di  Stato   al  Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni;
  d) il capo  del Dipartimento per l'informazione  e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  e) il capo dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del dipartimento
per l'informazione  e l'editoria  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
  f) un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato;
  g)   un   dirigente   generale   del  Ministero   delle   poste   e
telecomunicazioni;
  h)  il  capo  del  Servizio   per  le  provvidenze  alle  emittenti
radiotelevisive della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  i)  un  membro  designato  da  ognuna  delle  piu'  rappresentative
associazioni nazionali  di categoria delle imprese  televisive locali
private per un totale di non piu' di otto membri;
  l) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
  m)   un   rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei
giornalisti;
  n) due esperti in materie giuridiche ed economiche aventi attinenza
con l'informazione televisiva designati  dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 luglio 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997
  Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 7