REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 61 

Proroga   delle   attivita'  celebrative  della  Repubblica  e  della
Costituzione previste dalla legge regionale 15 marzo 1996,  n. 21.
(GU n.50 del 20-12-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32
                         del 14 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
                   Proroga del termine di cui alla
                 legge regionale 15 marzo 1996 n. 21
 
  1. Il termine del 31 luglio 1997, fissato  dall'art.  1,  comma  1,
legge  regionale  15  marzo  1996,  n.  21 per il completamento delle
attivita' celebrative del 50 anniversario della  proclamazione  della
Repubblica,   dell'elezione   dell'Assemblea   Costituente   e  della
promulgazione della Costituzione nonche' del  40  anniversario  della
scomparsa di Piero Calamandrei, e' prorogato fino al 30 giugno 1998.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16
luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  31
luglio 1997.
   Firenze, 4 agosto 1997
                              MARCUCCI
             (incaricata con D.P.G.R. 15/6/1995 n. 221)