Proroga delle attivita' celebrative della Repubblica e della Costituzione previste dalla legge regionale 15 marzo 1996, n. 21.(GU n.50 del 20-12-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 14 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo Unico Proroga del termine di cui alla legge regionale 15 marzo 1996 n. 21 1. Il termine del 31 luglio 1997, fissato dall'art. 1, comma 1, legge regionale 15 marzo 1996, n. 21 per il completamento delle attivita' celebrative del 50 anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione nonche' del 40 anniversario della scomparsa di Piero Calamandrei, e' prorogato fino al 30 giugno 1998. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 16 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31 luglio 1997. Firenze, 4 agosto 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15/6/1995 n. 221)