Sostituzione dell'art. 6, comma 1, del regolamento n. 10358 del 10 dicembre 1996, disciplinante le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati e le condizioni in presenza delle quali tale obbligo non sussiste. (Deliberazione n. 11134).(GU n.5 del 8-1-1998)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 2, del suddetto decreto legislativo in cui e' previsto che la Consob puo' disciplinare le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani debba essere eseguita nei mercati regolamentati, stabilendo, conformemente alla normativa comunitaria, le condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste; Vista la delibera n. 10358 del 10 dicembre 1996, con la quale e' stato approvato il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, del suddetto decreto legislativo; Visto in particolare l'art. 6 del citato regolamento che prevede che le disposizioni contenute nel regolamento stesso si applicano per un periodo massimo di un anno a far data dalla loro entrata in vigore; Tenuto conto che il citato regolamento subordina l'emanazione di una eventuale nuova disciplina alla valutazione degli effetti di circostanze, quali l'avvio dell'operativita' delle societa' di gestione dei mercati regolamentati, non ancora compiutamente verificatesi; Ritenuto opportuno mantenere in vigore l'attuale disciplina per favorire il miglior funzionamento dei mercati ed assicurare la loro integrita' e la significativita' dei prezzi degli strumenti finanziari ivi trattati; Delibera: L'art. 6, comma 1, del regolamento disciplinante le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati e le condizioni in presenza delle quali tale obbligo non sussiste, e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino al 31 dicembre 1998". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 22 dicembre 1997 Il presidente: Padoa-Schioppa