MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare
  di produzione  dei vini  a denominazione  di origine  controllata e
  garantita "Carmignano".
(GU n.53 del 5-3-1998)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda presentata  dalla Congregazione dei vini di
Carmignano,  intesa  ad  ottenere  la modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Carmignano",  approvato con  decreto del  Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1990,  viste le  risultanze  della  pubblica
audizione  svoltasi a  Carmignano  (Prato) il  15  dicembre 1997,  ha
deliberato di accogliere le modifiche degli  articoli 2, 3, 5 e 7 del
vigente   disciplinare   di   produzione,  proponendo   -   ai   fini
dell'emanazione  del   relativo  decreto  dirigenziale  -   il  testo
modificato del  disciplinare di  produzione di  cui trattasi  come di
seguito riportato.
  Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta
di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.
642/1972,  e successive  modifiche  ed  integrazioni, essere  inviate
dagli interessati al  Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
   a denominazione di origine controllata e garantita "Carmignano"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata e  garantita "Carmignano"
gia'  riconosciuta con  decreto  del Presidente  della Repubblica  20
ottobre  1990,  e'  riservata  ai  vini  rossi  che  rispondono  alle
condizioni  e ai  requisiti  stabiliti dal  presente disciplinare  di
produzione.
                               Art. 2.
  Il vino "Carmignano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti,   aventi   nell'ambito   aziendale,   aventi   la   seguente
composizione ampelografica:
  Sangiovese minimo 50%;
  Canaiolo nero fino al 20%;
  Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon,  da soli o congiuntamente, dal
10 al 20%;
  Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia del Chianti da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
  Possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni a bacca  rossa raccomandati e/o autorizzati  per la provincia
di Prato fino ad un massimo del 10% del totale.
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  del  vino "Carmignano"  devono
essere  prodotte nei  terreni collinari  dei comuni  di Carmignano  e
Poggio a Caiano in provincia di Prato.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione del  vino "Carmignano"  devono essere  quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo di  cui all'art.  15 della legge  10 febbraio1992,  n. 164,
unicamente i vigneti collinari di  giacitura e orientamento adatti, i
cui  terreni, situati  a un'altitudine  non superiore  ai 400  metri,
siano  derivati  da  calcarei  marnosi  di  tipo  alberese  e  scisti
argillosi (eocene) e arenarie (oligocene).
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  e  i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente  usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve
superare le 8 tonnellate. Nelle  annate favorevoli, i quantitativi di
uve  ottenuti e  da destinare  alla  produzione dei  vini a  D.O.C.G.
"Carmignano" devono essere  riportati nel limite di  cui sopra, ferma
restando il  limite resa uvavino  di cui  al presente articolo  per i
quantitativi predetti,  purche' la produzione globale  non superi del
20%  il limite  medesimo. Oltre  tale limite  decade il  diritto alla
D.O.C.G. per tutto il prodotto.
  Fermi  restando i  limiti  sopra indicati,  la produzione  ottenuta
dalle viti  in coltura promiscua non  deve superare i kg  3,5 a ceppo
con la tolleranza del 20% sopra indicata.
  La resa massima dell'uva in vino  non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite ma non  il 75% l'eccedenza non ha diritto
alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade  il diritto alla D.O.C.G. per tutto
il prodotto.
  La regione Toscana, con  proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria interessate,  puo' stabilire,  di anno  in anno,  prima
della vendemmia, un  limite massimo di produzione  inferiore a quello
fissato nel  presente disciplinare  di produzione,  dandone immediata
comunicazione al  Ministero per le  politiche agricole e  al Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di
imbottigliamento devono essere effettuate nell' interno della zona di
produzione delle uve e cioe' nel territorio amministrativo dei comuni
di Carmignano e di Poggio a Caiano.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del vino  "Carmignano" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a  conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  E'  consentita l'aggiunta,  nel  limite massimo  del  15%, di  vino
avente diritto  alla denominazione "Carmignano" di  annate diverse da
quella indicata in etichetta.
  Le uve  provenienti dai vigneti iscritte  all'albo del "Carmignano"
D.O.C.G. possono essere destinate alla produzione dei vini "Vin Santo
di Carmignano" D.O.C.  e "Vin Santo di Carmignano  occhio di pernice"
D.O.C. qualora  i produttori interessati  optino in tutto o  in parte
per tali rivendicazioni  in sede di denuncia annuale delle  uve e del
vino.
                               Art. 6.
  Il  vino "Carmignano"  all'atto  dell'immissione  al consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore:   rubino  vivace,   intenso,   tendente   al  granato   con
l'invecchiamento;
  odore: vinoso  con profumo  intenso, anche di  mammola, e  con piu'
pronunciato carattere di finezza per l'invecchiamento;
  sapore: asciutto, sapido, pieno, armonico, morbido e vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% voI;
  acidita' totale minima: 5 g/l;
  estratto secco netto minimo: 22 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini  -  di
modificare, con proprio decreto, i  limiti sopra indicati per il vino
"Carmignano" relativi all'acidita' totale e all'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Il vino "Carmignano" non puo' essere immesso al consumo prima del 1
giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
  Qualora il vino "Carmignano" venga immesso al consumo a partire dal
29 settembre (giorno  di S. Michele e festa di  Carmignano) del terzo
anno successivo a  quello di produzione delle uve,  potra' portare in
etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva".
  Il periodo di invecchiamento di cui sopra deve essere effettuato in
botti di rovere e/o di castagno, rispettivamente per almeno otto mesi
per  il "Carmignano"  e per  almeno dodici  mesi per  il "Carmignano"
tipologia "riserva"; si potra' mantenere il 5% di vino dell'annata in
affinamento,   da  usarsi   esclusivamente  per   le  colmature,   in
contenitori diversi dal legno.
  L'obbligo del periodo di invecchiamento  di cui sopra, decorrera' a
partire dal prodotto dell'annata 1996.
                               Art. 8.
  Alla  denominazione di  cui  all'art. 1  e'  vietata l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione  aggiuntiva diversa  da quelle  previste nel
presente disciplinare  di produzione compresi gli  aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che facciano  riferimento a  comuni, frazioni,  aree,
fattorie e  localita' compresi  nella zona delimitata  nel precedente
art. 3 e dalle quali effettivamente  provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto in coerenza con le norme vigenti.
  In   etichetta  e'   obbligatoria   l'indicazione  dell'annata   di
produzione delle uve.