MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 10 marzo 1998, n. 3 

  Autonomie locali -  Controllo sugli atti degli enti  locali - Legge
15 maggio 1997, n. 127.
(GU n.74 del 30-3-1998)
 
 Vigente al: 30-3-1998  
 

                                  Ai prefetti della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alla  Presidenza del  Consiglio dei
                                  Ministri  -    Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante dello Stato nella
                                  regione Sardegna
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  All'UNCEM
  La legge n.  127/1997 ha introdotto notevoli  e rilevanti modifiche
alla legge n. 142/1990 anche in  merito al controllo sugli atti degli
enti locali.
  Per rispondere in maniera organica  e coordinata ai diversi quesiti
posti si forniscono, di seguito,  taluni chiarimenti, sui quali si e'
anche  espresso favorevolmente  l'apposito Osservatorio  - costituito
fra i Ministeri dell'interno e per la funzione pubblica - per l'esame
delle questioni relative all'applicazione della legge n. 127/1997.
  L'art.  17,  comma  33  e  seguenti, della  legge  n.  127/1997  ha
modificato la  disciplina dei controlli nell'intento  di semplificare
l'esercizio di tale funzione.
  Va  anche rilevato  che  la legge  n. 127  del  1997 ha  introdotto
modifiche al  sistema del  riparto delle  competenze fra  consiglio e
giunta.
  In particolare l'art.  5, comma 4, della legge n.  127 del 1997, ha
parzialmente derogato  al principio generale stabilito  dall'art. 32,
comma  2, lettera  a), della  legge n.  142 del  1990, che  riconosce
all'organo consiliare  degli enti  locali la  potesta' regolamentare.
L'aggiunta di  un comma  2-bis all'art. 35  della legge  n. 142/1990,
secondo il quale "E', altresi', di competenza della giunta l'adozione
dei  regolamenti sull'ordinamento  degli  uffici e  dei servizi,  nel
rispetto dei  criteri generali stabiliti dal  consiglio", ha innovato
rispetto al generale principio della competenza consiliare.
  In tale specifica materia  quindi l'attivita' regolamentare diventa
di competenza della giunta e  non dell'organo consiliare: tale deroga
al criterio generale e' connessa alle funzioni attribuite alla giunta
in   ordine  alla   attivita'  esecutiva   ed  in   particolare  alla
elaborazione  del  piano  esecutivo  di gestione  nel  quale  vengono
emanati atti di indirizzo nei  confronti dei responsabili dei servizi
al  fine di  realizzare la  programmazione prevista  nel bilancio  di
previsione.
  In merito alla suindicata innovazione, si ritiene che la previsione
di  una competenza  regolamentare  in capo  alla  giunta non  estenda
automaticamente,  ai relativi  atti, la  necessita' del  controllo di
legittimita'.
  L'art.  17, comma  33,  della legge  n. 127  del  1997, infine  nel
disciplinare il controllo  sugli atti degli enti  locali, prevede che
il  controllo   si  esercita,   tra  l'altro,  nei   confronti  della
generalita'  dei  regolamenti  consiliari   ad  eccezione  di  quelli
attinenti  all'autonomia  organizzativa   e  contabile,  destinati  a
disciplinare l'attivita' propria dei consigli comunali e provinciali.
  Il comma  33 dell'art. 17  individua, tassativamente, gli  atti sui
quali e' obbligatorio il controllo dell'organo regionale.
  Il  successivo  comma  34  consolida l'istituto  del  controllo  "a
richiesta":  prevede infatti  che "sono  anche soggette  al controllo
preventivo di  legittimita' le deliberazioni che  le giunte intendono
di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo".
  E'  stato chiesto  da taluni  enti se,  per gli  atti sottoposti  a
controllo   volontariamente,   sia   ammissibile  la   richiesta   di
chiarimenti e  l'audizione degli amministratori che  la legge prevede
per gli atti  da inviare obbligatoriamente al controllo.  A parere di
questa  Direzione,  la  risposta  deve  essere  affermativa  dato  il
carattere strumentale dei chiarimenti e dell'audizione, rispetto alla
migliore conoscenza  degli atti e,  quindi, ad un  migliore controllo
degli stessi.
  Per quanto riguarda  la categoria delle deliberazioni  per le quali
e' possibile  chiedere il controllo, alcuni  quesiti hanno ipotizzato
che  la  richiesta  di  controllo  possa  riguardare,  oltre  che  le
deliberazioni della giunta, anche quelle di competenza del consiglio,
con cio' consentendosi alla giunta stessa di ottenere la verifica del
comitato  regionale  di  controllo  su  deliberazioni  consiliari  di
particolare rilevanza ora non piu' soggette al controllo obbligatorio
di legittimita'.
  In realta' una simile  interpretazione non corrisponderebbe appieno
alla  esigenza  di assicurare  la  necessaria  autonomia ai  consigli
comunali  e provinciali.  Tali organi  si vedrebbero  infatti esposti
alla potesta'  di invio  delle deliberazioni  al CO.RE.CO.,  con cio'
alterandosi  l'equilibrio funzionale  degli  organi collegiali  degli
enti locali  e la  particolare funzione di  indirizzo e  di controllo
politicoamministrativo spettante ai consigli comunali e provinciali.
  Conseguentemente si  ritiene che  la giunta comunale  o provinciale
non possa  richiedere il  controllo al CO.RE.CO.  delle deliberazioni
consiliari.
  In relazione  poi al computo  del numero dei  consiglieri necessari
per attivare  il c.d. controllo  eventuale di  cui al comma  38, alla
luce delle  soluzioni gia' adottate  sotto la vigenza della  legge n.
142/1990, si ritiene che la  disposizione vada interpretata nel senso
di  garantire,  in  massima   misura,  l'iniziativa  delle  minoranze
consiliari.
  Infatti il computo di un quarto o di un quinto dei consiglieri, per
la  sottoposizione al  controllo eventuale  dell'organo regionale  di
controllo delle  delibere di cui al  comma 38, lettere a)  e b), puo'
portare, in alcuni casi, ad un numero decimale.
  In tal caso  - per la suindicata esigenza di  tutelare le minoranze
-, in linea con un  consolidato orientamento interpretativo di questa
Direzione, si ritiene che  l'arrotondamento del decimale possa essere
effettuato per difetto.
 Applicabilita' dell'art. 16 della legge n. 55/1990.
  Ulteriori  problemi  interpretativi  sono   sorti  in  merito  alla
applicabilita' del controllo del  CO.RE.CO. su richiesta del prefetto
ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della legge n. 55/1990.
  Detta   disposizione  -   introdotta  con   normativa  speciale   -
attribuisce  al  prefetto  il  potere di  richiedere  in  determinate
circostanze,  per i  comuni, le  province e  gli altri  enti previsti
dall'art. 49  della legge n. 142,  il controllo sulle materie  di cui
all'art. 45,  comma 2,  lettera a),  ossia su  acquisti, alienazioni,
appalti ed in generale tutti i contratti.
  A questo  riguardo si  fa rinvio  alla circolare  n. 1/1998  del 14
gennaio 1998 con la quale e' stato comunicato il parere del Consiglio
di Stato, favorevole  al mantenimento della facolta'  del prefetto di
attuare il controllo nelle materie previste dall'art. 45, lettera a),
della legge n. 142/1990.
  A tal proposito  il potere del prefetto di  richiedere il controllo
deve intendersi applicabile alle deliberazioni adottate nelle materie
indicate dall'art. 45, comma 2, lettera a), della legge n. 142/1990.
  Come si evince dal citato parere  del Consiglio di Stato, l'art. 16
della  legge  n. 55/1990,  non  e'  stato  inciso, per  le  finalita'
perseguite, dalla  legge n. 127/1997 e  conseguentemente il richiamo,
ivi  contenuto, all'art.  45, comma  2,  lettera a),  della legge  n.
142/1990,  e' da  intendersi un  rinvio ricettizio  che incorpora  la
disposizione  consentendo   ad  essa   di  sopravvivere   anche  dopo
l'abrogazione, disposta per il controllo ordinario degli atti.
  Come evidenziato  dal Consiglio di  Stato nel parere  allegato alla
circolare  n. 1/98,  si  sottolinea la  necessita'  di motivare,  con
idonei  riferimenti, la  richiesta di  controllo, pur  nella doverosa
cautela nell'indicazione delle fonti.
  Quanto ai  termini per  l'invio al CO.RE.CO.  e alle  modalita' del
controllo, il Supremo consesso si riferisce alla legge n. 127/1997. A
tal riguardo si rappresenta che l'art.  16 della legge n. 55/1990, ha
riguardo alle  modalita' ed  ai termini  previsti dall'art.  45 della
legge  n.  142,  disposizione  questa che  prevede  il  controllo  su
richiesta della minoranza e che ora e' stata riprodotta nell'art. 17,
comma 38, della legge n. 127/1997.
  Conseguentemente, secondo  il parere  del Consiglio di  Stato, solo
per le modalita' e i  termini occorrera' riferirsi all'art. 17, comma
38 (che prevede  un termine di 10 giorni) mentre  per quanto riguarda
le materie opera  il richiamo all'art. 45, comma 2,  lettera a), come
sopra meglio specificato.
  Si rappresenta inoltre che il controllo dovra' essere richiesto dal
prefetto   ed   effettuato   dall'organo   regionale   di   controllo
considerato, tra l'altro, che l'art.  16 della legge n. 55/1990, piu'
volte   richiamato,  si   riferisce   al   controllo  preventivo   di
legittimita'  che   anche  nel  nuovo  sistema   continua  ad  essere
esercitato dal CO.RE.CO. secondo  le modalita' previste dall'art. 17,
commi 40 e 41.
  E'  stato  poi  chiesto  a  questa Direzione  se  il  controllo  in
questione possa essere esteso  anche alle determinazioni dirigenziali
che, in larga parte in  base alla sopravvenuta normativa, hanno preso
il posto delle deliberazioni di cui all'art. 45, comma 2, lettera a).
  Ragioni aderenti alle finalita' sostanziali  di difesa sociale e di
garanzia  della  stessa  autonomia  degli organi  di  governo  locale
indurrebbero  ad  una  soluzione  positiva.  Sul  piano  strettamente
formale  permangono, tuttavia,  elementi  di  perplessita'. Per  cui,
riguardo alla questione  - che presenta indubbi aspetti  di novita' -
questo  Ministero ha  in corso  i necessari  approfondimenti, le  cui
conclusioni verranno comunicate non appena possibile.
  Si  fa  da ultimo  presente  che  questa Direzione  generale  nello
spirito di collaborazione  con gli enti locali, e  nel rispetto della
loro autonomia,  e' disponibile  a fornire gli  ulteriori chiarimenti
ritenuti  necessari   per  l'applicazione  delle   norme  riguardanti
l'ordinamento  locale,  attraverso   il  collaudato  strumento  dello
Sportello delle  autonomie (n.  46547633 -  46547634 -  46547635; fax
4740987).
  Si  pregano  le  SS.LL.  di comunicare  agli  enti  interessati  il
contenuto della presente circolare.
                                                Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                               Gelati