Modificazioni al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.(GU n.83 del 9-4-1998)
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Viste le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, e successive modificazioni e integrazioni; Ravvisata l'opportunita' di un efficace assetto dei rapporti tra i partecipanti alla compensazione dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991, che riduca i rischi affrontati dagli aderenti generali per l'operativita' degli aderenti indiretti e permetta un piu' agevole accesso indiretto di questi ultimi alla compensazione e garanzia; Ritenuto che al suddetto proposito possa concorrere un sistema che, sulla base delle pattuizioni intervenute tra le parti, riconosca all'aderente generale la possibilita' di chiedere la sospensione immediata dell'aderente indiretto dalle contrattazioni nei mercati di cui all'art. 23 della legge n. 1 del 1991; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; E m a n a le seguenti modifiche al testo delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia: Art. 1. 1. Dopo l'art. 9 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia sono inseriti i seguenti articoli: "Art. (9-bis ) (Sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni su richiesta dell'aderente generale). - 1. L'aderente generale e l'aderente indiretto possano concordare limiti per l'operativita' dell'aderente indiretto, superati i quali l'aderente generale puo' chiedere alla societa' di gestione del mercato la sospensione dell'aderente indiretto dalle contrattazioni. 2. Nei casi indicati al comma 1, l'accordo concluso dall'aderente generale con l'aderente indiretto indica i livelli di operativita' dell'aderente indiretto, inferiori a quelli indicati nel comma precedente, superati i quali l'aderente generale contatta l'aderente indiretto, al fine di evitare la sospensione di quest'ultimo dalle contrattazioni e dalle funzioni di cui all'art. 8 ovvero di consentire il trasferimento delle posizioni dell'aderente indiretto nel conto "terzi" dell'aderente generale, di cui all'art. 11, comma 1; il trasferimento e' rimesso alla volonta' del solo aderente indiretto ed ha effetto dal momento in cui l'aderente indiretto e' sospeso dalle negoziazioni in conformita' al presente articolo. 3. Nel regolamento del mercato sono indicati i criteri ai quali le parti si attengono nella determinazione dei limiti e dei livelli di operativita' dell'aderente indiretto, di cui ai commi 1 e 2. 4. L'aderente generale comunica immediatamente all'aderente indiretto la richiesta di sospensione presentata ai sensi del comma 1. 5. L'aderente generale, contestualmente alla richiesta indicata nel comma 1, comunica alla societa' di gestione di mercato i limiti eventualmente posti, in conformita' al regolamento del mercato, all'operativita' dell'aderente indiretto nell'accordo con questo stipulato dall'aderente generale nonche' i dati implicanti il superamento dei limiti medesimi. 6. Nella richiesta di sospensione l'aderente generale comunica l'esito dei contatti assunti con l'aderente indiretto ai sensi del comma 2. 7. La societa' di gestione del mercato, ricevuta la richiesta dell'aderente generale, verifica il superamento dei limiti di cui al comma 1; a tal fine, la societa' di gestione puo' chiedere dati alla Cassa di compensazione e garanzia. La societa' di gestione puo' omettere la verifica se l'aderente indiretto conferma il superamento dei limiti. 8. La societa' di gestione, conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato, sospende immediatamente l'aderente indiretto dalle contrattazioni se l'aderente indiretto conferma il superamento dei limiti di cui al comma 1 o se, sulla base della verifica effettuata, accerta il superamento dei limiti stessi. Art. (9-ter ) (Effetti della sospensione). - 1. La sospensione dalle contrattazioni e' immediatamente comunicata dalla societa' di gestione alla Consob e alla Cassa, la quale sospende l'aderente indiretto dalle funzioni di cui all'art. 8. 2. Dal momento in cui la sospensione dalle contrattazioni ha effetto, l'aderente indiretto non puo' effettuare operazioni. L'aderente generale che ha chiesto la sospensione dell'aderente indiretto continua a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, punto 3), per le posizioni contrattuali in essere al momento in cui la sospensione ha effetto; e' fatta salva la possibilita' di trasferire tali posizioni contrattuali, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente o dell'art. 10, comma 7. 3. Ricevuta la comunicazione della sospensione, l'aderente indiretto comunica tempestivamente a ciascuno dei propri committenti l'impossibilita' di effettuare operazioni per loro conto.". 2. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 11, delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 2, gli aderenti generali registrano le posizioni contrattuali di ciascun aderente indiretto:". Roma, 26 marzo 1998 Il Governatore: Fazio