Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.83 del 9-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996. e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1995, con il quale e' stata ridefinita la tab. XII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in lettere; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in lettere; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "autonomia didatticaregime transitorio" del 5 agosto 1997; Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Al titolo VI "facolta' di lettere e filosofia", l'art 61, relativo al corso di laurea in lettere, e' soppresso ed e' sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli. Laurea in lettere Art. 61. Finalita' del corso di laurea L'accesso al corso di laurea in lettere e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Il corso di laurea ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni e delle realta' riguardanti l'evoluzione delle culture e le testimonianze relative, le diverse forme di espressione linguistica, letteraria ed artistica, i contesti storici ed ambientali, fornendo a questo fine le cognizioni e le capacita' critiche necessarie sia per ogni attivita' professionale che da attitudini e competenze negli ambiti indicati, sia per l'avvio alla ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui al successivo art. 62. Art. 62. Aree disciplinari caratterizzanti Le aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea in lettere, in prima applicazione, sono le seguenti (1): 1. Area delle scienze letterarie: L06C Lingua e letteratura greca L07A Lingua e letteratura latina L07B Letteratura latina medievale e umanistica L08B Letteratura cristiana antica L12A Letteratura italiana L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea L12C Critica letteraria L12D Letterature comparate L12E Letteratura dell'eta' medievale, umanistica e rinascimentale L16A Lingua e letteratura francese L17A Lingua e letteratura spagnola L17B Lingue e letterature ispanoamericane L17D Lingue e letterature portoghese e brasiliana L18A Lingua e letteratura inglese L18B Lingue e letterature nordamericane L19A Lingua e letteratura tedesca L21B Lingue e letterature slavoorientali 2. Area delle scienze filologiche: L02D Papirologia L06A Filologia anatolica L06D Civilta' bizantina L08A Filologia classica L10A Filologia romanza L11B Filologia italiana L20A Filologia germanica L21A Filologia slava 3. Area delle scienze glottologiche e linguistiche: L09A Lottologia e linguistica L09B Filologia italica e illirica L09D Filologia celtica (1) Le aree sono individuate sulla base dei settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e rideterminati con decreto ministeriale 23 giugno 1997. I settori si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati. L10D Linguistica romanza L11A Linguistica italiana L13C Iranistica L14B Semitistica L14C Ebraico L14D Lingua e letteratura araba L15A Assiriologia L22A Indologia 4. Area delle scienze storiche: L02A Storia greca L02B Storia romana L02C Numismatica L05A Egittologia L05B Civilta' copta L14A Storia dei paesi islamici L15B Storia del vicino oriente antico M01X Storia medioevale M02A Storia moderna M02B Storia dell'Europa orientale M03A Storia delle religioni M03B Storia del cristianesimo e delle chiese M03C Storia del cristianesimo antico e medievale M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo M04X Storia contemporanea M12A Archivistica M12B Paleografia M13X Bibliografia e biblioteconomia Q01B Storia delle dottrine politiche Q01C Storia delle istituzioni politiche P03X Storia economica 5. Area delle scienze archeologiche: L01A Preistoria e protostoria L03A Etruscologia L03B Archeologia classica L03C Archeologia cristiana L03D Archeologia medievale L04X Topografia antica L05E Archeologia feniciopunica L05F Archeologia del vicino oriente antico L06B Civilta' egee 6. Area delle scienze storicoartistiche: L25A Storia dell'arte medievale L25B Storia dell'arte moderna L25C Storia dell'arte contemporanea L25D Museologia e critica artistica e del restauro 7. Area delle scienze geografiche e antropologiche: M05X Discipline demoetnoantropologiche M06A Geografia M06B Geografia economicopolitica 8. Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo: L08C Drammaturgia antica L26A Discipline dello spettacolo L26B Cinema e fotografia L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea L27C Etnomusicologia 9. Area delle scienze filosofiche, pedagogiche e psicolo giche: M07A Filosofia teoretica M07C Filosofia morale M07D Estetica M07E Filosofia del linguaggio M08A Storia della filosofia M08B Storia della filosofia antica M08C Storia della filosofia medievale M08E Storia della scienza M09A Pedagogia generale M09B Storia della pedagogia M10A Psicologia generale M11A Psicologia dell'educazione Art. 63. Organizzazione degli studi Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualita' di insegnamento. Il corso di laurea e' articolato in indirizzi determinati dall'Universita' in relazione alle finalita' di cui all'art. 61, alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili. Gli indirizzi previsti sono: scienze dell'antichita' (ambiti: archeologico, filologicoletterario, storico); letterario, filologico e linguistico (ambiti: storicoletterario, filologico mediolatino e romanzo, storicolinguistico); storia e critica delle arti (ambiti: storicoartistico, musicologico, dello spettacolo); scienze storiche e geografiche (ambiti: storico, geografico). Il corso degli studi e' comprensivo di insegnamenti istituzionali e di orientamento e di insegnamenti relativi agli ambiti disciplinari compresi nei diversi indirizzi e nelle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 62. Il consiglio del corso di laurea puo' stabilire la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le modalita' delle prove scritte previste dal curricolo didattico (art. 66), come di ogni altro accertamento del profitto che sia ritenuto opportuno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e deve aver dimostrato una adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal consiglio del corso di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 64. Affinita' e riconoscimenti Il corso di laurea in lettere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, il consiglio del corso di laurea valuta l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 65. Manifesto degli studi Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facolta', su proposta del consiglio del corso di laurea in lettere, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando altresi' le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. A tal fine, a richiesta dello studente, il piano di studi puo' prevedere anche piu' delle ventuno annualita' previste. Art. 66. Curriculum didattico Lo studente deve superare gli esami relativi a undici insegnamenti di carattere istituzionale e di orientamento; da seguire, di norma, nel primo biennio. Nei casi nei quali l'obbligatorieta' sia riferita a un intero settore scientificodisciplinare, il consiglio del corso di laurea potra' specificare nel manifesto degli studi l'insegnamento espressamente richiesto. Sono insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi: 1-2) letteratura italiana (L12A): due annualita', delle quali la prima comprensiva di una prova scritta; 3) una disciplina scelta fra quelle dei settori L09A (glottologia e linguistica) e L11A (linguistica italiana); 4-5) due discipline scelte tra: storia greca (L02A); storia romana (L02B); storia medievale (M01X); storia moderna (M02A); storia contemporanea (M04X); 6) una disciplina scelta nel settore M06A (geografia); 7) una disciplina scelta fra quelle dei settori: M07A (filosofia teoretica); M07C (filosofia morale); M07D (estetica); M08A (storia della filosofia); M08B (storia della filosofia antica); M08C (storia della filosofia medievale); M09A (pedagogia generale). Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di scienze dell'antichita': 8) letteratura latina (L07A) (comprensiva di una prova scritta); 9) letteratura greca (comprensiva di una prova scritta); 10) archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B). Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo letterario, filologico e linguistico: 8) letteratura latina (L07A) (comprensiva di una prova scritta); 9) istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C) oppure una disciplina individuata nel settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea); 10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere, secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65; 11) previo superamento del primo esame di letteratura italiana: filologia romanza (L10A) oppure letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B). Nel caso in cui le discipline in questione, da seguire comunque da chi scelga l'indirizzo letterario, filologico e linguistico, siano rinviate al secondo biennio, lo studente potra' completare il numero degli insegnamenti richiesti secondo le norme indicate piu' avanti. Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di storia e critica delle arti: 8-9) due discipline scelte tra istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C), una disciplina del settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea), una disciplina del settore L26A (discipline dello spettacolo); 10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere, secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65. Sono insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di scienze storiche e geografiche: 8) una terza disciplina dell'area storica individuata tra quelle che non siano gia' state prescelte al punto 4-5, oppure una seconda disciplina geografica, diversa da quella gia' scelta, individuata nei settori M06A (geografia) e M06B (geografia economicopolitica); 9) istituzioni di storia dell'arte (L25A-B-C) oppure una disciplina individuata nel settore L27B (musicologia e storia della musica moderna e contemporanea); 10) una disciplina scelta nei settori delle lingue e letterature straniere; secondo le indicazioni date dal consiglio del corso di laurea nel manifesto degli studi di cui all'art. 65. L'insegnamento necessario per completare il numero richiesto potra' essere scelto tra gli insegnamenti obbligatori degli altri indirizzi, ovvero tra quelli indicati a questo scopo dal consiglio del corso di laurea. Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale proseguire il suo curriculum in un ambito specifico, all'atto di iscrizione al terzo anno. La scelta e' valida e lo studente potra' affrontare i relativi insegnamenti solo ove abbia preliminarmente superato gli esami di almeno sei insegnamenti obbligatori, tra i quali uno di letteratura italiana e altri quattro indicati a questo fine per ciascun indirizzo. Il consiglio del corso di laurea definisce gli ambiti disciplinari di riferimento di ciascun indirizzo, fissando le relative discipline obbligatorie e a scelta (complessivamente almeno quattro e non piu' di sei) che lo studente interessato al percorso didattico in questione e' tenuto a seguire. Le rimanenti annualita', fino al completamento delle ventuno richieste, potranno essere scelte entro gli ambiti disciplinari di indirizzo, nonche' tra le altre aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea, e anche al di fuori delle stesse per motivate ragioni culturali. La scelta andra' compiuta in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicita' e di efficacia del singolo piano di studio. Potranno essere altresi' previste iterazioni secondo criteri definiti dal consiglio del corso di laurea. Art. 67. Norme transitorie Gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento. Il manifesto degli studi di cui all'art. 65 conterra' le modalita' per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 9 gennaio 1998 p. Il rettore: Decleva