MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 1998 

  Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.
(GU n.150 del 30-6-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Baecker Thorsten, nato il 6 febbraio 19 66
a Berlino, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.
12  del  sopra indicato  decreto  legislativo,  l'accesso all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Preso   atto   che   e'   in   possesso   del   titolo   accademico
"diplomingenieur (FH)"  conseguito presso la  Technische Fachhoschule
Berlin nel luglio 1992;
  Considerato  che   il  richiedente  inoltre  ha   svolto  attivita'
professionale per un periodo superiore ai due anni;
  Viste le  determinazioni della  conferenza di servizi  nelle sedute
del 12 dicembre 1996, 27 giugno 1997 e del 20 novembre 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto, pertanto, che ricorrano  le condizioni previste dall'art.
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato;
  Ritenuto  che la  prova attitudinale  integrativa conseguente  alla
valutazione di cui sopra debba essere  composta da un esame scritto e
da un esame orale  e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto di studio  e/o di approfondimenti nel  corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in
anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari;
                              Decreta:
  1. Al  sig. Baecker Thorsten,  nato il  6 febbraio 1966  a Berlino,
cittadino tedesco, e'  riconosciuto il titolo accademicoprofessionale
"diplomingenieur (FH)",  di cui in  premessa quale titolo  valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   e   l'esercizio   della
professione.
  2. Detto  riconoscimento e' subordinato, a  scelta del richiedente,
al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di
una prova attitudinale.
  3. La  prova attitudinale, ove  oggetto di scelta  dell'istante, e'
volta  ad accertare,  in capo  al  candidato, le  conoscenze di  base
comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria.
  4. Le materie individuate come sopra sono in specie:
    a) meccanica razionale;
    b) fisica tecnica;
  c) elettrotecnicaimpianti  elettrici (corso integrato) o  una delle
due.
  5. La prova di che trattasi si  compone di un esame scritto e di un
esame orale da svolgersi in lingua italiana:
  a) l'esame scritto - formulato  dalla commissione d'esame di cui al
decreto  ministeriale  2  giugno   1995,  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale di  questo Ministero del 31  luglio 1995, n. 14  - consiste
nella redazione di  un progetto integrato assistito  da una relazione
tecnica concernente una o piu' delle materie individuate al numero 4,
sopra;
  b)  l'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
tecniche  vertenti sulle  materie  indicate  sopra. L'indicato  esame
vertera' altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale del
candidato.  All'esame qui  considerato il  candidato potra'  accedere
solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
  Ai fini dello svolgimento di  detta prova, l'istante presentera' al
Consiglio  nazionale   degli  ingegneri  domanda  in   carta  legale,
allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento.
  6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante,
e'  diretto  ad  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti.
  7. Il  tirocinio di  che trattasi ha  una durata di  anni due  e si
svolgera' presso  un ingegnere che, scelto  dall'istante, si dichiari
disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di
residenza   dell'istante  che   abbiano  un'anzianita'   d'iscrizione
all'albo professionale di almeno cinque anni.
  All'uopo,  l'istante presentera'  al Consiglio  nazionale ingegneri
domanda in carta legale allegandovi tra l'altro:
  1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento;
  2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
  8.  Il  Consiglio   nazionale  ingegneri  vigilera'  sull'effettivo
svolgimento  del  tirocinio,  a   mezzo  del  presidente  dell'ordine
provinciale.
   Roma, 9 giugno 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi