Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.(GU n.150 del 30-6-1998)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Baecker Thorsten, nato il 6 febbraio 19 66 a Berlino, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico "diplomingenieur (FH)" conseguito presso la Technische Fachhoschule Berlin nel luglio 1992; Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attivita' professionale per un periodo superiore ai due anni; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 12 dicembre 1996, 27 giugno 1997 e del 20 novembre 1997; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sopra indicato; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni due, in analogia a quanto deciso in casi similari; Decreta: 1. Al sig. Baecker Thorsten, nato il 6 febbraio 1966 a Berlino, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo accademicoprofessionale "diplomingenieur (FH)", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione. 2. Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento oppure al superamento di una prova attitudinale. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta dell'istante, e' volta ad accertare, in capo al candidato, le conoscenze di base comuni a tutti i corsi di laurea dell'area d'ingegneria. 4. Le materie individuate come sopra sono in specie: a) meccanica razionale; b) fisica tecnica; c) elettrotecnicaimpianti elettrici (corso integrato) o una delle due. 5. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e di un esame orale da svolgersi in lingua italiana: a) l'esame scritto - formulato dalla commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1995, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero del 31 luglio 1995, n. 14 - consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da una relazione tecnica concernente una o piu' delle materie individuate al numero 4, sopra; b) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate sopra. L'indicato esame vertera' altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. All'esame qui considerato il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. Ai fini dello svolgimento di detta prova, l'istante presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegandovi originale o copia autenticata del presente provvedimento. 6. Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta dell'istante, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui ai numeri 3 e 4, precedenti. 7. Il tirocinio di che trattasi ha una durata di anni due e si svolgera' presso un ingegnere che, scelto dall'istante, si dichiari disponibile. La scelta dovra' ricadere tra gli ingegneri del luogo di residenza dell'istante che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. All'uopo, l'istante presentera' al Consiglio nazionale ingegneri domanda in carta legale allegandovi tra l'altro: 1) originale o copia autenticata dal presente provvedimento; 2) dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. 8. Il Consiglio nazionale ingegneri vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 9 giugno 1998 Il direttore generale: Hinna Danesi