AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato  relativo alla  legge  16 giugno  1998,  n. 211,  recante:
  "Ratifica  ed   esecuzione  dell'accordo  quadro   di  cooperazione
  economica,  industriale  ed  allo  sviluppo tra  il  Governo  della
  Repubblica italiana  e il  Governo della Repubblica  federativa del
  Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997". (Legge pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998).
(GU n.167 del 20-7-1998)

  Il testo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
l'Italia  e il Brasile, pubblicato in allegato alla legge di ratifica
sopra  indicata, alle pagg. 4, seconda colonna, 5 e 6, prima colonna,
della  Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998,
per  un  errore  verificatosi  in  sede  di  trasmissione della copia
autentica  dell'accordo  medesimo da parte del competente ufficio del
Ministero degli affari esteri, deve intendersi annullato e sostituito
con il seguente accordo:
              ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA
                    INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
        ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
   Il   Governo   della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica  Federativa  del  Brasile  (d'ora  in avanti denominati le
"Parti"):
   nel  desiderio  di  rafforzare  ed  approfondire  le  tradizionali
relazioni  tra  i  due  Paesi,  e  tenendo  presente il significativo
contributo  allo  sviluppo ed all'economia del Brasile prestato dalla
collettivita'   d'origine  italiana  che  si  e'  stabilita  nel  suo
territorio  da oltre un secolo ed in particolare l'apporto del lavoro
e delle componenti imprenditoriali di tale collettivita';
   considerando  che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere
perseguito  in  modo  sostenibile,  tenendo presente la necessita' di
assicurare  l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore
delle  generazioni  future,  e  considerando  ancora  che lo sviluppo
sostenibile  implica  la compatibilita' tra crescita economica equa e
preservazione dell'ambiente;
   consapevoli  che  l'appartenenza  dell'Italia all'Unione Europea e
del Brasile al Mercosud contribuiscono al rafforzamento dei legami di
cooperazione  tra le rispettive regioni ed a favorire la creazione di
un  ordinamento  internazionale  piu' equo, intensificando il dialogo
tra le aree regionali di competenza;
   convinti  che  il sentimento di solidarieta' ed amicizia esistente
tra   i   due   Paesi   potra'  essere  intensificato  attraverso  la
cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo;
   considerando la necessita' di aggiornare le misure gia' concordate
nell'Accordo  Quadro  firmato  nel  1989  tra i due Paesi, in materia
economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo e
con  l'obiettivo  di  intensificare  gli scambi economici ed i flussi
finanziari bilaterali;
   concordano quanto segue:
                             PARTE PRIMA
               Finalita' della Cooperazione Bilaterale
                             ARTICOLO I
1. Le  Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica,
   industriale  ed  allo  sviluppo  tra  i  due  Paesi, attraverso la
   promozione  di  relazioni  economiche  e commerciali piu' intense,
   l'intensificazione  sia  in  ambito  bilaterale  che multilaterale
   della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni
   nei  settori  industriali  dei  servizi e della messa in valore di
   risorse   naturali,   l'afflusso   di   investimenti  diretti  nei
   rispettivi  territori che mirino a promuovere la complementarieta'
   tra enti ed imprese dei due Paesi.
2. Con  questo obiettivo, conferiranno una particolare priorita' alla
   promozione  di  investimenti  produttivi  in  Brasile, da parte di
   imprese italiane pubbliche o private.
                             ARTICOLO II
   La collaborazione prevista nel presente Accordo dovra' favorire in
special  modo  il  settore  delle  piccole  e  medie  imprese, per il
significativo  contributo  che conferiscono allo sviluppo economico e
sociale di ambedue i Paesi.
                            ARTICOLO III
   Allo  scopo  di  assicurare  la  realizzazione degli obiettivi del
presente  Accordo  e  di  incrementare la collaborazione economica ed
industriale  bilaterale,  le  Parti  si  impegneranno  a stimolare la
costituzione,  nei due Paesi, di societa' miste, fornendo il sostegno
finanziario  e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui
dispongono, secondo le modalita' descritte nell'Articolo VII.
                             ARTICOLO IV
   Le Parti assicureranno altresi', con l'osservanza delle rispettive
legislazioni  in  materia,  le  condizioni  giuridiche  ed economiche
adeguate   per   garantire  trattamento  giusto  ed  imparziale  agli
investimenti pubblici e privati di ambedue.
                             ARTICOLO V
   Le   Parti   daranno   priorita'   ad  iniziative  collegate  alla
cooperazione   per  l'adempimento  di  programmi  nazionali  dedicati
all'utilizzazione  razionale  delle rispettive risorse naturali, alla
protezione   dell'ambiente   ed  alla  conservazione  dei  rispettivi
ecosistemi,   nel  rispetto  degli  impegni  assunti  nell'Agenda  21
(Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi
all'interscambio   di  tecnologie  non  inquinanti  e  di  tecnologie
specifiche per la protezione ambientale.
                            PARTE SECONDA
              Strumenti per Promuovere la Cooperazione
                             ARTICOLO VI
1. Allo  scopo  di  raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli
   precedenti,   la   Parte   italiana  si  adoperera'  per  favorire
   l'esportazione di beni di capitale, attraverso:
   a) la garanzia di crediti all'esportazione;
   b) l'autorizzazione    agli   istituti   di   credito   attraverso
      l'agevolazione   assicurativa   e   finanziaria   del   credito
      all'esportazione  nei termini e nelle condizioni previste dalla
      normativa nazionale ed internazionale vigente.
2. La  Parte  italiana  operera'  anche  nel  senso  di  favorire  la
   promozione  di  investimenti  produttivi  in  imprese  miste  o di
   interesse  comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta
   priorita',  dovranno  essere  conformi  alla  politica italiana di
   assicurazioni.
3. Con la finalita' di allargare le possibilita' relative alle azioni
   descritte  nei  paragrafi  precedenti, le Parti identificheranno i
   progetti  che  presentino  un  adeguato  livello di redditivita' e
   garanzie   appropriate  di  ritorno  dei  finanziamenti  concessi,
   conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.
                            ARTICOLO VII
1. Le  due  Parti  si  impegnano  a  far  conoscere  e promuovere gli
   strumenti  di  incentivazione e di promozione che i due Paesi sono
   in grado di mettere in atto.
2. Ciascuna  delle  Parti  cerchera'  di  promuovere e facilitare gli
   investimenti  delle  sue  proprie  imprese  nel mercato dell'altra
   Parte,  con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e
   medie  imprese,  anche attraverso la collaborazione degli istituti
   bancari dei rispettivi Paesi.
3. La  Parte  italiana  e' disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo
   strumento  dell'assicurazione  del  credito  sia  i  finanziamenti
   agevolati  disponibili,  nei termini della legislazione italiana e
   nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.
4. La  Parte  brasiliana  e'  disposta, allo stesso fine, a stimolare
   l'afflusso  di  capitali  e  di iniziative italiane, per mezzo del
   Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES).
5. Ambedue  le  Parti  si impegneranno a concordare adeguate forme di
   promozione  delle  esportazioni,  in  mercati  terzi, dei prodotti
   delle  imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati
   da  ciascuna  Parte  in favore delle imprese collocate sul proprio
   territorio  nazionale  e  nel  rispetto  di  preesistenti  accordi
   internazionali.
                            ARTICOLO VIII
1. Tutte  le  divergenze  e  controversie  che  dovessero sorgere tra
   imprese  italiane  e  brasiliane,  derivanti  dall'esecuzione  del
   presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.
2. Qualora  le  divergenze  o  le  controversie  di  cui al paragrafo
   precedente  non  saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi
   dalla  data della richiesta scritta di composizione, si potra' far
   ricorso  al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera
   di  Commercio  Internazionale  di  Parigi,  da parte di uno o piu'
   arbitri  scelti,  in  conformita'  al regolamento della menzionata
   Camera.
3. Rimane  stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero
   di  arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge
   processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati
   e  determinati dal regolamento stabilito della Camera di Commercio
   Internazionale di Parigi.
4. Le  Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio
   arbitrale,  e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire
   piena efficacia al relativo lodo.
                             ARTICOLO IX
   Le  Parti  considereranno  prioritari  quei  progetti  in grado di
generare  valuta  attraverso  l'esportazione della totalita' o di una
parte della produzione derivata dall'investimento.
                             ARTICOLO X
   Le  Parti  concordano  che  i  finanziamenti concessi da organismi
finanziari  internazionali  o  regionali svolgano un importante ruolo
nella  promozione  dello  sviluppo  economico.  In  questo senso, una
particolare  priorita' sara' conferita a quei progetti che utilizzano
la  modalita'  di  cofinanziamento vincolato con organismi finanziari
internazionali o regionali.
                             PARTE TERZA
                     Cooperazione allo Sviluppo
                             ARTICOLO XI
   Con  l'obiettivo di raggiungere le finalita' descritte nella Parte
Prima  del  presente  Accordo,  una particolare attenzione sara' data
alle  iniziative  brasiliane d'appoggio allo sviluppo, che conteranno
sull'appoggio  della  Cooperazione italiana allo Sviluppo. Sara' data
enfasi ai progetti di elevato contenuto sociale, a quelli che daranno
priorita'  ad  iniziative  ambientali o particolarmente significativi
sotto  gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e
della formazione.
                            ARTICOLO XII
1. Le  due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento
   delle  attivita'  nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
   particolare   nelle   possibilita'   offerte   dalla  legislazione
   italiana.
2. In questo senso cercheranno di:
   a) elaborare  programmi  che permettano una selezione attenta e la
      canalizzazione   di   risorse   finanziarie   verso  i  settori
      fondamentali  dell'economia  e  della societa' brasiliana e che
      potranno  essere  anche  definiti  con criteri di "graduazione"
      nella selezione delle iniziative;
   b) effettuare   verifiche   periodiche   della   situazione  della
      cooperazione in corso e della programmazione;
   c) identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i
      seguenti principi fondamentali:

        I) il  contributo italiano avra' una contropartita brasiliana
           nel finanziamento delle spese locali;
       II) saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo
           e  l'applicazione,  in  Brasile,  di  nuove tecnologie nel
           settore  di  beni  servizi,  tenendo  in considerazione la
           necessita'  di  formazione e perfezionamento del personale
           di livello universitario e tecnico professionale;
      III) saranno  esaminate iniziative destinate al perfezionamento
           della  produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare
           l'utilizzazione  delle  risorse brasiliane e migliorare il
           potenziale di esportazione;
       IV) saranno  analizzate  proposte che permettano di migliorare
           le  condizioni  sociali  e  sanitarie,  con l'obiettivo di
           attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale;
        V) nella  definizione  ed  esecuzione di progetti nell'ambito
           del   presente   Accordo,  le  Parti  considereranno,  con
           particolare  attenzione,  iniziative  volte  allo sviluppo
           sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale
           delle  risorse  naturali  e  la  protezione  dell'ambiente
           contro i rischi che potranno essere loro causati;
       VI) saranno  studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le
           possibilita'     d'istituire    meccanismi,    forme    di
           cofinanziamento  ed  azioni  congiunte di cooperazione con
           terzi  paesi  in  via  di  sviluppo,  secondo  l'interesse
           comune;
       VII) qualora  opportuno,  e  nelle forme concordate tra le due
           Parti,  saranno  utilizzati  servizi di organizzazioni non
           governative.
                            PARTE QUARTA
                      Meccanismi Istituzionali
                            ARTICOLO XIII
1. Le  due  Parti  istituiranno  un Consiglio Italo-Brasiliano per la
   Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo.
   Il  Consiglio,  sotto  la presidenza dei rispettivi Ministri degli
   Affari  Esteri,  o di rappresentanti da loro delegati, si riunira'
   possibilmente  una  volta  l'anno  o  quando  se  ne  presenti  la
   necessita'.
2. Esso avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da
   seguire,  di  proporre i progetti che dovranno essere realizzati e
   di   indicare  gli  strumenti  finanziari  da  utilizzare  per  la
   realizzazione  degli  stessi,  oltre  che  le funzioni generali di
   stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due
   Paesi.
3. Una  volta  che  il  Consiglio sara' istituito, esso provvedera' a
   definire un proprio regolamento di funzionamento.
                            ARTICOLO XIV
1. Il  Consiglio  potra'  istituire  gruppi  di lavoro ad hoc, che si
   riuniranno  ogni  qual  volta  se  ne  presenti la necessita', per
   l'esame  e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che
   presentino  un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i
   Gruppi  di  Lavoro  potranno avvalersi per il loro funzionamento e
   per  i  compiti  di  segreteria  tecnica  anche  di strutture gia'
   esistenti  (come  l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di
   Commercio  italo-  brasiliana,  associazioni per lo sviluppo della
   collaborazione ed altre).
2. In  particolare il Consiglio istituira' un Gruppo di Lavoro per la
   Cooperazione   Finanziaria,  presieduto  per  parte  italiana  dal
   Ministro  del  Tesoro  e  per  parte brasiliana dal Ministro delle
   Finanze,  o  da  rappresentanti  da loro delegati, ed un Gruppo di
   Lavoro  per  la  Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto
   per  parte  italiana  dal Ministro per il Commercio con l'Estero e
   per  parte  brasiliana  dal  Ministro  dell'Industria, Commercio e
   Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.
                             ARTICOLO XV
   Sotto  l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato Imprenditoriale
per  la  Collaborazione  congiunta, composto dai rappresentanti delle
realta'  economico-imprenditoriali  delle  due Parti, con lo scopo di
ampliare  concretamente  i vincoli economici ed industriali tra i due
Paesi.
                            ARTICOLO XVI
   Nessuna  delle  disposizioni contenute nel presente Accordo potra'
essere  in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso
Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.
                            ARTICOLO XVII
1. Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore alla data in cui sara'
   ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informera'
   l'altra   Parte   della   conclusione   delle  formalita'  interne
   necessarie ed avra' validita' di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile
   tacitamente,  salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a
   6 (sei) mesi.
2.	Per  i  programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia
   scritta  di  cui  al  precedente  punto  1,  le disposizioni degli
   Articoli  da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per
   un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni.
3.	Il  presente  Accordo sostituira' l'Accordo Quadro di Cooperazione
   Economica,   Industriale,   Scientifico-Tecnologica,   Tecnica   e
   Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989,
   il quale cessera' di avere effetti, tranne il suo articolo VII che
   rimarra'   in  vigore  fino  al  momento  dell'entrata  in  vigore
   dell'Accordo  sulla  Promozione  e  Protezione degli Investimenti,
   firmato  a  Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da
   XII  a  XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata
   in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica.

Fatto  a  Roma,  il  12  febbraio  1997,in due esemplari nelle lingue
   italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----