AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla legge 16 giugno 1998, n. 211, recante: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997". (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998).(GU n.167 del 20-7-1998)
Il testo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra
l'Italia e il Brasile, pubblicato in allegato alla legge di ratifica
sopra indicata, alle pagg. 4, seconda colonna, 5 e 6, prima colonna,
della Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998,
per un errore verificatosi in sede di trasmissione della copia
autentica dell'accordo medesimo da parte del competente ufficio del
Ministero degli affari esteri, deve intendersi annullato e sostituito
con il seguente accordo:
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA
INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominati le
"Parti"):
nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali
relazioni tra i due Paesi, e tenendo presente il significativo
contributo allo sviluppo ed all'economia del Brasile prestato dalla
collettivita' d'origine italiana che si e' stabilita nel suo
territorio da oltre un secolo ed in particolare l'apporto del lavoro
e delle componenti imprenditoriali di tale collettivita';
considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere
perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessita' di
assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore
delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo
sostenibile implica la compatibilita' tra crescita economica equa e
preservazione dell'ambiente;
consapevoli che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e
del Brasile al Mercosud contribuiscono al rafforzamento dei legami di
cooperazione tra le rispettive regioni ed a favorire la creazione di
un ordinamento internazionale piu' equo, intensificando il dialogo
tra le aree regionali di competenza;
convinti che il sentimento di solidarieta' ed amicizia esistente
tra i due Paesi potra' essere intensificato attraverso la
cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo;
considerando la necessita' di aggiornare le misure gia' concordate
nell'Accordo Quadro firmato nel 1989 tra i due Paesi, in materia
economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo e
con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi
finanziari bilaterali;
concordano quanto segue:
PARTE PRIMA
Finalita' della Cooperazione Bilaterale
ARTICOLO I
1. Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica,
industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso la
promozione di relazioni economiche e commerciali piu' intense,
l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale
della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni
nei settori industriali dei servizi e della messa in valore di
risorse naturali, l'afflusso di investimenti diretti nei
rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarieta'
tra enti ed imprese dei due Paesi.
2. Con questo obiettivo, conferiranno una particolare priorita' alla
promozione di investimenti produttivi in Brasile, da parte di
imprese italiane pubbliche o private.
ARTICOLO II
La collaborazione prevista nel presente Accordo dovra' favorire in
special modo il settore delle piccole e medie imprese, per il
significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e
sociale di ambedue i Paesi.
ARTICOLO III
Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del
presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed
industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la
costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, fornendo il sostegno
finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui
dispongono, secondo le modalita' descritte nell'Articolo VII.
ARTICOLO IV
Le Parti assicureranno altresi', con l'osservanza delle rispettive
legislazioni in materia, le condizioni giuridiche ed economiche
adeguate per garantire trattamento giusto ed imparziale agli
investimenti pubblici e privati di ambedue.
ARTICOLO V
Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla
cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati
all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla
protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi
ecosistemi, nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21
(Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi
all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie
specifiche per la protezione ambientale.
PARTE SECONDA
Strumenti per Promuovere la Cooperazione
ARTICOLO VI
1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli
precedenti, la Parte italiana si adoperera' per favorire
l'esportazione di beni di capitale, attraverso:
a) la garanzia di crediti all'esportazione;
b) l'autorizzazione agli istituti di credito attraverso
l'agevolazione assicurativa e finanziaria del credito
all'esportazione nei termini e nelle condizioni previste dalla
normativa nazionale ed internazionale vigente.
2. La Parte italiana operera' anche nel senso di favorire la
promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di
interesse comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta
priorita', dovranno essere conformi alla politica italiana di
assicurazioni.
3. Con la finalita' di allargare le possibilita' relative alle azioni
descritte nei paragrafi precedenti, le Parti identificheranno i
progetti che presentino un adeguato livello di redditivita' e
garanzie appropriate di ritorno dei finanziamenti concessi,
conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.
ARTICOLO VII
1. Le due Parti si impegnano a far conoscere e promuovere gli
strumenti di incentivazione e di promozione che i due Paesi sono
in grado di mettere in atto.
2. Ciascuna delle Parti cerchera' di promuovere e facilitare gli
investimenti delle sue proprie imprese nel mercato dell'altra
Parte, con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e
medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti
bancari dei rispettivi Paesi.
3. La Parte italiana e' disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo
strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti
agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e
nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.
4. La Parte brasiliana e' disposta, allo stesso fine, a stimolare
l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, per mezzo del
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES).
5. Ambedue le Parti si impegneranno a concordare adeguate forme di
promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti
delle imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati
da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio
territorio nazionale e nel rispetto di preesistenti accordi
internazionali.
ARTICOLO VIII
1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra
imprese italiane e brasiliane, derivanti dall'esecuzione del
presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.
2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo
precedente non saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi
dalla data della richiesta scritta di composizione, si potra' far
ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera
di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o piu'
arbitri scelti, in conformita' al regolamento della menzionata
Camera.
3. Rimane stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero
di arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge
processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati
e determinati dal regolamento stabilito della Camera di Commercio
Internazionale di Parigi.
4. Le Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio
arbitrale, e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire
piena efficacia al relativo lodo.
ARTICOLO IX
Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di
generare valuta attraverso l'esportazione della totalita' o di una
parte della produzione derivata dall'investimento.
ARTICOLO X
Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi
finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo
nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una
particolare priorita' sara' conferita a quei progetti che utilizzano
la modalita' di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari
internazionali o regionali.
PARTE TERZA
Cooperazione allo Sviluppo
ARTICOLO XI
Con l'obiettivo di raggiungere le finalita' descritte nella Parte
Prima del presente Accordo, una particolare attenzione sara' data
alle iniziative brasiliane d'appoggio allo sviluppo, che conteranno
sull'appoggio della Cooperazione italiana allo Sviluppo. Sara' data
enfasi ai progetti di elevato contenuto sociale, a quelli che daranno
priorita' ad iniziative ambientali o particolarmente significativi
sotto gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e
della formazione.
ARTICOLO XII
1. Le due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento
delle attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
particolare nelle possibilita' offerte dalla legislazione
italiana.
2. In questo senso cercheranno di:
a) elaborare programmi che permettano una selezione attenta e la
canalizzazione di risorse finanziarie verso i settori
fondamentali dell'economia e della societa' brasiliana e che
potranno essere anche definiti con criteri di "graduazione"
nella selezione delle iniziative;
b) effettuare verifiche periodiche della situazione della
cooperazione in corso e della programmazione;
c) identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i
seguenti principi fondamentali:
I) il contributo italiano avra' una contropartita brasiliana
nel finanziamento delle spese locali;
II) saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo
e l'applicazione, in Brasile, di nuove tecnologie nel
settore di beni servizi, tenendo in considerazione la
necessita' di formazione e perfezionamento del personale
di livello universitario e tecnico professionale;
III) saranno esaminate iniziative destinate al perfezionamento
della produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare
l'utilizzazione delle risorse brasiliane e migliorare il
potenziale di esportazione;
IV) saranno analizzate proposte che permettano di migliorare
le condizioni sociali e sanitarie, con l'obiettivo di
attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale;
V) nella definizione ed esecuzione di progetti nell'ambito
del presente Accordo, le Parti considereranno, con
particolare attenzione, iniziative volte allo sviluppo
sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale
delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente
contro i rischi che potranno essere loro causati;
VI) saranno studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le
possibilita' d'istituire meccanismi, forme di
cofinanziamento ed azioni congiunte di cooperazione con
terzi paesi in via di sviluppo, secondo l'interesse
comune;
VII) qualora opportuno, e nelle forme concordate tra le due
Parti, saranno utilizzati servizi di organizzazioni non
governative.
PARTE QUARTA
Meccanismi Istituzionali
ARTICOLO XIII
1. Le due Parti istituiranno un Consiglio Italo-Brasiliano per la
Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo.
Il Consiglio, sotto la presidenza dei rispettivi Ministri degli
Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunira'
possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la
necessita'.
2. Esso avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da
seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e
di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la
realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di
stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due
Paesi.
3. Una volta che il Consiglio sara' istituito, esso provvedera' a
definire un proprio regolamento di funzionamento.
ARTICOLO XIV
1. Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, che si
riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessita', per
l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che
presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i
Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e
per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture gia'
esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di
Commercio italo- brasiliana, associazioni per lo sviluppo della
collaborazione ed altre).
2. In particolare il Consiglio istituira' un Gruppo di Lavoro per la
Cooperazione Finanziaria, presieduto per parte italiana dal
Ministro del Tesoro e per parte brasiliana dal Ministro delle
Finanze, o da rappresentanti da loro delegati, ed un Gruppo di
Lavoro per la Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto
per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e
per parte brasiliana dal Ministro dell'Industria, Commercio e
Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.
ARTICOLO XV
Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato Imprenditoriale
per la Collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti delle
realta' economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di
ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due
Paesi.
ARTICOLO XVI
Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra'
essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso
Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.
ARTICOLO XVII
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui sara'
ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informera'
l'altra Parte della conclusione delle formalita' interne
necessarie ed avra' validita' di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile
tacitamente, salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a
6 (sei) mesi.
2. Per i programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia
scritta di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli
Articoli da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per
un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni.
3. Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Quadro di Cooperazione
Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e
Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989,
il quale cessera' di avere effetti, tranne il suo articolo VII che
rimarra' in vigore fino al momento dell'entrata in vigore
dell'Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti,
firmato a Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da
XII a XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata
in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica.
Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997,in due esemplari nelle lingue
italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----