Contaminazione da diossina del pastazzo di agrumi proveniente dal Brasile per l'alimentazione delle bovine da latte(GU n.189 del 14-8-1998)
Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 25 luglio 1998, serie L 209/50 e' stata pubblicata la direttiva 98/60/CE della Commissione che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; il testo della direttiva viene integralmente riportato nel presente comunicato. In allegato alla direttiva viene fissato temporaneamente il limite superiore di rilevazione della diossina nel pastazzo di agrumi ad un valore pari a 500 pgI TEQ/kg. L'art. 2, par. 1 della direttiva 98/60 prevede che tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1 agosto 1998, pertanto, in attesa della conclusione dell'iter di recepimento nazionale con il presente comunicato si invitano gli operatori interessati ad ottemperare al disposto della direttiva medesima, sin dal 1 agosto 1998. DIRETTIVA 98/60/CE DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1998 che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/8/CE (2), della Commissione, in particolare l'articolo 6, considerando che nei granulati di pastazzo di agrumi originari del Brasile o provenienti da tale paese si sono riscontrati livelli di diossine cosi' elevati da costituire un rischio per la salute dell'uomo; che granulati suddetti sono utilizzati come materia prima per mangimi e che i mangimi contaminati da diossine provocano a loro volta una contaminazione da diossine dei prodotti alimentari di origine animale; che le diossine sono classificate dalle organizzazioni internazionali competenti tra le sostanze cancerogene per l'uomo; che tali organizzazioni internazionali raccomandano l'adozione di misure intese a ridurre quanto piu' possibile l'assorbimento di diossine attraverso l'alimentazione; che e' quindi opportuno vietare l'uso di granulati di pastazzo di agrumi contaminati da diossine a livelli inaccettabili per l'alimentazione degli animali e per la produzione di alimenti composti per animali; considerando che tutte le fonti di contaminazione da diossine ai suddetti livelli inaccettabili non hanno potuto essere determinate con sufficiente certezza entro il breve periodo di tempo disponibile, che non esistono per il momento sufficienti garanzie che le possibili fonti di contaminazione siano state eliminate dal processo di fabbricazione dei granulati di pastazzo di agrumi; che non puo' essere realizzata a breve termine una valutazione scientifica piu' completa sul tenore massimo accettabile di diossine; che e' quindi urgente fissare temporaneamente il limite massimo al livello di rilevazione (500 pgI-TEQ/kg) in attesa della valutazione scientifica completa sul rischio in causa; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali; Articolo 1 L'allegato I e l'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE sono modificati secondo quanto disposto nell'allegato della presente direttiva. La presente disposizione sara' riesaminata anteriormente al 1 gennaio 1999 sulla base di prove relative alle fonti di contaminazione o sulla base di una completa valutazione scientifica dei rischi. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano a pubblicano entro il 31 luglio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1 agosto 1998. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione __________ (1) GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31. (2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 22. ALLEGATO 1) Al punto "B. Prodotti" dell'allegato I e' aggiunto il punto 21 seguente: __________________________________________________________________ "21. Diossina (somma di| | PCDD e PCDF, | |500 pg I-TBQ/kg (limite espressi in equi- |Pastazzo di agrumi|superiore di rilevazio- valenti tossici | |ne)(1) internazionali | | _______________________|__________________|_______________________ (1) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri infe- riori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione" __________________________________________________________________ 2) Nella parte A dell'allegato II e' aggiunto il punto 4 seguente: __________________________________________________________________ "4. Diossina (somma di| | di PCDD e PCDF, | |500 pg I-TBQ/kg (limite espressi in equiva-|Pastazzo di agrumi|superiore di rilevazio- lenti tossici | |ne)(1) internazionali) | | _______________________|__________________|_______________________ (1) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione. __________________________________________________________________