MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

  Contaminazione  da  diossina del pastazzo di agrumi proveniente dal
Brasile per l'alimentazione delle bovine da latte
(GU n.189 del 14-8-1998)

  Sulla  Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita' europee  del 25  luglio
1998, serie L 209/50 e'  stata pubblicata la direttiva 98/60/CE della
Commissione  che  modifica  la   direttiva  74/63/CEE  del  Consiglio
relativa    alle    sostanze    ed   ai    prodotti    indesiderabili
nell'alimentazione  degli animali;  il  testo  della direttiva  viene
integralmente riportato nel presente comunicato.
  In allegato alla direttiva  viene fissato temporaneamente il limite
superiore di rilevazione della diossina  nel pastazzo di agrumi ad un
valore pari a 500 pgI TEQ/kg.
  L'art.  2,   par.  1  della   direttiva  98/60  prevede   che  tali
disposizioni si applicano a decorrere dal 1 agosto 1998, pertanto, in
attesa della  conclusione dell'iter  di recepimento nazionale  con il
presente  comunicato   si  invitano  gli  operatori   interessati  ad
ottemperare al  disposto della direttiva  medesima, sin dal  1 agosto
1998.
                DIRETTIVA 98/60/CE DELLA COMMISSIONE
                         del 24 luglio 1998
     che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa
             alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
                  nell'alimentazione degli animali
                  (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLA  COMUNITA'  EUROPEE,  HA  ADOTTATO  LA  PRESENTE
DIRETTIVA:
visto il trattato che istituisce la Comunita' europea,
vista  la  direttiva  74/63/CEE  del Consiglio, del 17 dicembre 1973,
relativa   alle    sostanze    ed    ai    prodotti    indesiderabili
nell'alimentazione  degli  animali(1),  modificata  da  ultimo  dalla
direttiva 97/8/CE (2), della Commissione, in  particolare  l'articolo
6,
considerando  che  nei  granulati di pastazzo di agrumi originari del
Brasile o provenienti da tale paese si sono  riscontrati  livelli  di
diossine  cosi'  elevati  da  costituire  un  rischio  per  la salute
dell'uomo; che granulati suddetti sono utilizzati come materia  prima
per  mangimi e che i mangimi contaminati da diossine provocano a loro
volta una contaminazione  da  diossine  dei  prodotti  alimentari  di
origine   animale;   che   le   diossine   sono   classificate  dalle
organizzazioni internazionali competenti tra le sostanze  cancerogene
per  l'uomo;  che  tali  organizzazioni  internazionali  raccomandano
l'adozione  di  misure  intese  a  ridurre  quanto   piu'   possibile
l'assorbimento  di diossine attraverso l'alimentazione; che e' quindi
opportuno  vietare  l'uso  di  granulati  di   pastazzo   di   agrumi
contaminati  da  diossine a livelli inaccettabili per l'alimentazione
degli animali e per la produzione di alimenti composti per animali;
considerando che tutte le fonti  di  contaminazione  da  diossine  ai
suddetti  livelli  inaccettabili  non hanno potuto essere determinate
con sufficiente certezza entro il breve periodo di tempo disponibile,
che non esistono per il momento sufficienti garanzie che le possibili
fonti  di  contaminazione  siano  state  eliminate  dal  processo  di
fabbricazione  dei  granulati  di  pastazzo  di  agrumi; che non puo'
essere realizzata a breve termine una  valutazione  scientifica  piu'
completa  sul  tenore  massimo accettabile di diossine; che e' quindi
urgente fissare temporaneamente  il  limite  massimo  al  livello  di
rilevazione  (500 pgI-TEQ/kg) in attesa della valutazione scientifica
completa sul rischio in causa;
considerando  che  le  misure  previste dalla presente direttiva sono
conformi  al  parere  del  comitato  permanente  degli  alimenti  per
animali;
                             Articolo 1
L'allegato  I e l'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE sono
modificati  secondo  quanto  disposto  nell'allegato  della  presente
direttiva.
La presente disposizione sara' riesaminata anteriormente al 1 gennaio
1999  sulla  base  di  prove  relative alle fonti di contaminazione o
sulla base di una completa valutazione scientifica dei rischi.
                             Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano a pubblicano entro il 31 luglio 1998  le
disposizioni  legislative,  regolamentari e amministrative necessarie
per  conformarsi  alla  presente   direttiva.   Essi   ne   informano
immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1 agosto 1998.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un  riferimento  alla  presente  direttiva  o  sono  corredate  di un
siffatto  riferimento  all'atto  della  pubblicazione  ufficiale.  Le
modalita' di riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.  Gli  Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il testo delle
disposizioni  di  diritto  interno  che  essi  adottano  nel  settore
disciplinato dalla presente direttiva.
                             Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.
                             Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.
                                             Per la Commissione
                                               Franz FISCHLER
                                          Membro della Commissione
          __________
          (1) GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31.
          (2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 22.
                              ALLEGATO
1)  Al  punto  "B.  Prodotti" dell'allegato I e' aggiunto il punto 21
   seguente:
   __________________________________________________________________
   "21. Diossina (somma di|                  |
        PCDD e PCDF,      |                  |500 pg I-TBQ/kg (limite
        espressi in equi- |Pastazzo di agrumi|superiore di rilevazio-
        valenti tossici   |                  |ne)(1)
        internazionali    |                  |
   _______________________|__________________|_______________________
   (1) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della
       presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri infe-
       riori al limite di rilevazione siano uguali al limite di
       rilevazione"
   __________________________________________________________________
2) Nella parte A dell'allegato II e' aggiunto il punto 4 seguente:
   __________________________________________________________________
   "4. Diossina (somma  di|                  |
       di PCDD e PCDF,    |                  |500 pg I-TBQ/kg (limite
       espressi in equiva-|Pastazzo di agrumi|superiore di rilevazio-
       lenti tossici      |                  |ne)(1)
       internazionali)    |                  |
   _______________________|__________________|_______________________
   (1) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della
       presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori
       al limite di rilevazione siano uguali al limite di
       rilevazione.
   __________________________________________________________________