Disposizioni relative alla fissazione delle condizioni per la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/99.(GU n.189 del 14-8-1998)
Vigente al: 14-8-1998
A tutte le regioni Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA All'Assodistillatori Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'AGCI All'UNCI Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Al Comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni Al Comando generale carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al reparto operativo dei carabinieri presso il MIPA Ai sensi del regolamento (CE) n. 1611/98 della Commissione del 24 luglio 1998, che autorizza la trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel corso della campagna 1998/99, considerata la necessita' di adottare disposizioni supplementari a livello nazionale per il controllo delle fasi di assegnazione agli stabilimenti di distillazione, della consegna e della effettiva distillazione del prodotto consegnato alle distillerie, fermo restando la validita' delle disposizioni relative al regime degli interventi di mercato emanate dalla circolare ministeriale 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, in esecuzione del regolamento (CE) n. 659/97 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli, si e' ritenuto opportuno emanare la seguente circolare: Operazioni di assegnazione alle distillerie della frutta ritirata dal mercato. Sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1611/98, l'AIMA emettera' bandi di gara pubblici al fine di assegnare le uve da tavola ritirate dal mercato alle industrie di distillazione. L'AIMA si accerta che la pubblicizzazione dei predetti bandi avvenga in modo da garantire che la competizione degli operatori non determini distorsioni della concorrenza, cosi' come previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1611/98. Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie. Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto A), comma 6, le OP notificano, ai competenti assessorati regionali, i programmi settimanali di intervento con almeno 48 ore di anticipo, specificando i nominativi e gli indirizzi delle distillerie, o degli impianti per la preparazione preventiva del prodotto alla distillazione, a cui verranno inviate le uve da tavola ritirate dal mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di gara. Gli impianti destinati alla preparazione preventiva del prodotto alla distillazione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1611/98, nell'arco di tempo in cui svolgono tale attivita' non possono attuare altre lavorazioni, pertanto, devono essere destinati esclusivamente al predetto scopo. Alle uve da tavola, sulla base delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1611/98, nei centri d'intervento e nel corso delle operazioni di ritiro sara' aggiunto blu di metile, in quantita' sufficiente a permettere l'indubbia identificazione del prodotto. Le operazioni di consegna dell'uva da tavola ritirata dal mercato alle distillerie, o agli impianti di preparazione, avverra' sotto il controllo e la piena responsabilita' delle commissioni istituite dalle OP in esecuzione delle disposizioni di cui alla predetta circolare 18 aprile l 997, n. 6, allegato 4, punto E), comma 2. Controlli regionali. Le regioni competenti per territorio riconoscono ed autorizzano gli impianti di preparazione preventiva dandone comunicazione degli elenchi a questo Ministero - DG Politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, prima dell'inizio delle operazioni di consegna dell'uva da tavola. Gli organi regionali competenti per territorio provvedono, secondo le modalita' previste nella circolare 18 aprile 1997, n. 6, allegato 4, punto F), ad effettuare controlli per verificare l'effettiva consegna del prodotto alle distillerie, o agli impianti di preparazione, attraverso controlli fisici e documentali al fine di accertare l'effettiva trasformazione finale del prodotto in alcole di gradazione superiore a 80% vol., nonche' la sua denaturazione per renderlo inadatto agli usi alimentari. Le attivita' di distillazione devono terminare entro la fine della campagna 1998/99 (1 maggio 1998-30 aprile 1999), di cui all'art. 2, del regolamento (CE) n. 1611/98. L'alcole ottenuto dalla distillazione dell'uva da tavola, sulla base delle disposizioni all'art. 5 del regolamento (CE) n. 1611/98, deve essere sottoposto a procedimento di denaturazione sulla base delle disposizioni della normativa fiscale in materia. L'operazione di denaturazione dell'alcole puo' avvenire direttamente presso la distilleria o presso altro stabilimento, dotato di opificio di denaturazione, attraverso l'invio dell'alcole sotto scorta del documento di accompagnamento DAA. Comunicazioni. Al termine delle operazioni di consegna e di distillazione le regioni competenti per territorio comunicano, al MIPA - DG Politiche comunitarie e internazionali - Div. V ed all'AIMA - Div. XIII, i quantitativi di uva da tavola avviata alla distillazione, per OP di provenienza e per impresa di distillazione. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 162