MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. 6 

  Disposizioni  relative  alla  fissazione delle  condizioni  per  la
trasformazione in alcole delle uve da tavola ritirate dal mercato nel
corso della campagna 1998/99.
(GU n.189 del 14-8-1998)
 
 Vigente al: 14-8-1998  
 

                                  A tutte le regioni
                                  Al Ministero delle finanze
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  AIMA
                                  All'UNAPROA
                                  All'UIAPOA
                                  All'UNACOA
                                  All'Assodistillatori
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al  Comando  generale della guardia
                                  di finanza - Ufficio operazioni
                                  Al Comando generale carabinieri
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Al     reparto     operativo    dei
                                  carabinieri presso il MIPA
  Ai sensi del  regolamento (CE) n. 1611/98 della  Commissione del 24
luglio 1998, che  autorizza la trasformazione in alcole  delle uve da
tavola  ritirate  dal  mercato  nel  corso  della  campagna  1998/99,
considerata la  necessita' di  adottare disposizioni  supplementari a
livello nazionale  per il controllo  delle fasi di  assegnazione agli
stabilimenti  di  distillazione,  della consegna  e  della  effettiva
distillazione  del   prodotto  consegnato  alle   distillerie,  fermo
restando  la validita'  delle disposizioni  relative al  regime degli
interventi di mercato emanate  dalla circolare ministeriale 18 aprile
1997, n. 6, allegato 4, in  esecuzione del regolamento (CE) n. 659/97
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del
Consiglio per quanto concerne il  regime degli interventi nel settore
degli ortofrutticoli,  si e'  ritenuto opportuno emanare  la seguente
circolare:
  Operazioni di  assegnazione alle distillerie della  frutta ritirata
dal mercato.
  Sulla  base delle  disposizioni  del regolamento  (CE) n.  1611/98,
l'AIMA emettera' bandi  di gara pubblici al fine di  assegnare le uve
da tavola ritirate dal mercato alle industrie di distillazione.
  L'AIMA  si  accerta  che  la pubblicizzazione  dei  predetti  bandi
avvenga in modo da garantire  che la competizione degli operatori non
determini   distorsioni  della   concorrenza,  cosi'   come  previsto
all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1611/98.
     Consegna del prodotto ritirato dal mercato alle distillerie.
  Sulla base delle disposizioni della circolare 18 aprile 1997, n. 6,
allegato  4, punto  A),  comma  6, le  OP  notificano, ai  competenti
assessorati  regionali, i  programmi  settimanali  di intervento  con
almeno 48 ore di anticipo,  specificando i nominativi e gli indirizzi
delle distillerie,  o degli  impianti per la  preparazione preventiva
del prodotto  alla distillazione,  a cui verranno  inviate le  uve da
tavola ritirate dal mercato, in esecuzione dei risultati dei bandi di
gara.
  Gli impianti  destinati alla  preparazione preventiva  del prodotto
alla  distillazione,   di  cui  all'articolo  3,   paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1611/98, nell'arco  di tempo in cui svolgono tale
attivita'  non possono  attuare altre  lavorazioni, pertanto,  devono
essere destinati esclusivamente al predetto scopo.
  Alle uve da tavola, sulla  base delle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1611/98, nei centri d'intervento
e nel corso delle operazioni di  ritiro sara' aggiunto blu di metile,
in quantita' sufficiente a  permettere l'indubbia identificazione del
prodotto.
  Le operazioni di  consegna dell'uva da tavola  ritirata dal mercato
alle distillerie, o agli impianti  di preparazione, avverra' sotto il
controllo  e la  piena  responsabilita'  delle commissioni  istituite
dalle  OP  in esecuzione  delle  disposizioni  di cui  alla  predetta
circolare 18 aprile l 997, n. 6, allegato 4, punto E), comma 2.
 Controlli regionali.
  Le regioni competenti per territorio riconoscono ed autorizzano gli
impianti  di  preparazione  preventiva  dandone  comunicazione  degli
elenchi   a   questo  Ministero   -   DG   Politiche  comunitarie   e
internazionali -  Divisione V, prima dell'inizio  delle operazioni di
consegna dell'uva da tavola.
  Gli organi regionali competenti  per territorio provvedono, secondo
le modalita' previste nella circolare  18 aprile 1997, n. 6, allegato
4,  punto  F), ad  effettuare  controlli  per verificare  l'effettiva
consegna  del   prodotto  alle   distillerie,  o  agli   impianti  di
preparazione, attraverso  controlli fisici  e documentali al  fine di
accertare l'effettiva trasformazione finale del prodotto in alcole di
gradazione superiore  a 80%  vol., nonche'  la sua  denaturazione per
renderlo inadatto agli usi alimentari.
  Le attivita' di distillazione devono  terminare entro la fine della
campagna 1998/99 (1  maggio 1998-30 aprile 1999), di  cui all'art. 2,
del regolamento (CE) n. 1611/98.
  L'alcole  ottenuto dalla  distillazione dell'uva  da tavola,  sulla
base delle disposizioni  all'art. 5 del regolamento  (CE) n. 1611/98,
deve  essere sottoposto  a procedimento  di denaturazione  sulla base
delle disposizioni della normativa fiscale in materia.
  L'operazione   di    denaturazione   dell'alcole    puo'   avvenire
direttamente  presso  la  distilleria o  presso  altro  stabilimento,
dotato di  opificio di denaturazione, attraverso  l'invio dell'alcole
sotto scorta del documento di accompagnamento DAA.
 Comunicazioni.
  Al  termine delle  operazioni  di consegna  e  di distillazione  le
regioni competenti per territorio comunicano,  al MIPA - DG Politiche
comunitarie e  internazionali -  Div. V  ed all'AIMA  - Div.  XIII, i
quantitativi di uva  da tavola avviata alla distillazione,  per OP di
provenienza e per impresa di distillazione.
 Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 162