UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.257 del 3-11-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Udine, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
n. 33 del 10 febbraio 1994;
  Visto  il  regolamento  didattico  di Ateneo  emanato  con  decreto
rettorale n. 411  del 29 maggio 1998, entrato in  vigore il 15 giugno
1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il decreto  del  Ministro dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'11   maggio  1995,  pubblicato  sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995, n.
88,  con  cui  e'  stato approvato  il  nuovo  ordinamento  didattico
universitario della scuola di specializzazione "Psichiatria";
  Viste le proposte  di modifica del regolamento  didattico di Ateneo
formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di
Udine, relative  all'istituzione della scuola di  specializzazione in
"Psichiatria" rispettivamente in data:
  consiglio della  facolta' di  medicina e  chirurgia del  21 gennaio
1998;
   consiglio di amministrazione del 2 marzo 1998;
   senato accademico del 1 aprile 1998;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del  9 settembre  1998 relativo  alla scuola  di specializzazione  in
argomento;
                              Decreta:
  1.  E' istituita  ed attivata,  presso  la facolta'  di medicina  e
chirurgia,  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  la  scuola  di
specializzazione  in  "Psichiatria"  a partire  dall'anno  accademico
1998-99.
  2.  E' riportato  il  capo I  del titolo  IV  dell'allegato C)  del
regolamento  didattico di  Ateneo (decreto  rettorale n.  411 del  29
maggio   1998)  relativo   alle   "Norme  comuni   delle  scuole   di
specializzazione  del settore  sanitario  al fine  di consentire  una
corretta  lettura  delle  disposizioni  specifiche  della  scuola  in
argomento:
                              Titolo IV
                  FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
          Scuole di specializzazione del settore sanitario
                           (allegato "C")
                                Capo I
          Scuole di specializzazione del settore sanitario
                            Norme comuni
                               Art. 1.
              Istituzione, finalita', titolo conseguito
  1.  Presso l'Universita'  degli studi  di Udine  sono istituite  le
scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate
in indirizzi, di cui ai successivi Capi.
  2.  Le scuole  hanno lo  scopo  di formare  medici specialisti  nel
settore dell'area medica.
  3. Le  scuole rilasciano il  titolo di specialista  nello specifico
settore.
  4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi
di aggiornamento,  ai sensi e  con le modalita' previste  dall'art. 6
della legge  341/1990. A tali  corsi si applicano le  norme attuative
della Direttiva  CEE 92/98,  recepite con  il decreto  legislativo n.
541/1992.
                               Art. 2.
                     Organizzazione delle scuole
  1.   La   durata  del   corso   degli   studi  per   ogni   singola
specializzazione  e'  definito nell'ordinamento  didattico  specifico
della scuola.
  2. Ciascun  anno di  corso prevede  di norma  200 ore  di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale.  Tali  ordinamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina
e  chirurgia, i  dipartimenti  e gli  istituti  nonche' le  strutture
ospedaliere eventualmente convenzionate.
  4. Le strutture ospedaliere  convenzionabili debbono rispondere nel
loro insieme a  tutti i requisiti di idoneita' di  cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 257/1991.
  5.  Rispondono automaticamente  a  tali requisiti  gli istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con  quello proprio  della  scuola di  specializzazione. Le  predette
strutture  non  universitarie  sono   individuate  con  i  protocolli
d'intesa di cui  allo stesso art. 6, comma 2  del decreto legislativo
n. 502/1992.
  6. La formazione deve avvenire  nelle strutture universitarie ed in
quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali
tali da  garantire, oltre  ad una  adeguata preparazione  teorica, un
congruo  addestramento professionale  pratico, compreso  il tirocinio
nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990
e decreto legislativo n. 257/1991).
  7. Fatti  salvi i  criteri generali  per la  regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato  per  ciascun anno  di  corso  ed  in totale.  Il  numero
effettivo   degli  iscritti   e'  determinato   dalla  programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
e dalla successiva  ripartizione dei posti tra le  singole scuole. Il
numero  degli iscritti  a ciascuna  scuola non  puo' superare  quello
totale previsto  dallo statuto; in  caso di previsione  statutaria di
indirizzi riservati  a laureati non  medici, lo statuto  della scuola
indica il numero massimo degli iscrivibili.
  8. Sono  ammessi al concorso  di ammissione alla scuola  i laureati
del  corso  di laurea  in  medicina  e  chirurgia, nonche',  per  gli
specifici indirizzi, laureati non  medici. Le lauree sono specificate
nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che
siano in possesso di titolo  di studio, conseguito presso universita'
straniere   e  ritenuto   equipollente  dalle   competenti  autorita'
accademiche italiane.
  9.  I  laureati in  medicina  e  chirurgia utilmente  collocati  in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione  utile successiva  all'effettivo inizio  dei singoli  corsi.
Durante   tale  periodo   i   predetti  specializzandi   acquisiscono
conoscenze teoriche  e le prime  nozioni pratiche nell'ambito  di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
                               Art. 3.
            Piano di studi di addestramento professionale
  1.   Il   consiglio   della   scuola  e'   tenuto   a   determinare
l'articolazione del  corso di  specializzazione ed il  relativo piano
degli studi nei  diversi anni e nelle strutture di  cui al precedente
articolo 2, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire
lo scopo di cui all'art. 1, comma 2 e gli obiettivi specificati nelle
tabelle "A"  e "B", relative  agli standards formativi  specifici per
ogni specializzazione,  determina pertanto, nel rispetto  dei diritti
dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  2. Il  piano di studi e'  determinato dal consiglio di  ogni scuola
nel  rispetto degli  obiettivi generali  e di  quelli da  raggiungere
nelle diverse aree, degli obiettivi  specifici e dei relativi settori
scientifico disciplinari riportati  per ogni singola specializzazione
nella  specifica  tabella  "A".   L'organizzazione  del  processo  di
addestramento  ivi  compresa  l'attivita' svolta  in  prima  persona,
minima indispensabile  per il  conseguimento del diploma,  e' attuata
nel  rispetto di  quanto previsto  per ogni  singola specializzazione
nella specifica tabella "B".
  3.  Il  piano  dettagliato  delle attivita'  formative  di  cui  ai
precedenti commi  1 e 2  e' deliberato  dal consiglio della  scuola e
reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
                               Art. 4.
                Programmazione annuale delle attivita'
                      e verifica del tirocinio.
  1. All'inizio  di ciascun anno  di corso il consiglio  della scuola
programma  le  attivita'  comuni  per  gli  specializzandi  e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  3.  Il tirocinio  e'  svolto nelle  strutture  universitarie ed  in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento della  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  4.  Il  consiglio  della  scuola puo'  autorizzare  un  periodo  di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
                               Art. 5.
                           Esame di diploma
  1.  L'esame  finale  consta  nella presentazione  di  un  elaborato
scritto su una tematica, coerente  con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno  un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  2.  La commissione  d'esame  per il  conseguimento  del diploma  di
specializzazione e' nominata dal direttore della scuola.
  3.  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame  finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle "B".
                               Art. 6.
                  Protocolli di intesa e convenzioni
  1. L'Universita', su proposta del  consiglio della singola scuola e
del consiglio della facolta' di  medicina e chirurgia quanto trattasi
di piu' scuole  per la stessa convenzione,  puo' stabilire protocolli
di  intesa  ai  sensi  del  2  comma,  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo  n. 502/1992,  per  i  fini di  cui  all'articolo 16  del
medesimo decreto legislativo.
  2.  L'Universita', su  proposta  del consiglio  della scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
                               Art. 7.
                             Norme finali
  1. Le  tabelle "A" e  "B", che definiscono gli  standards nazionali
per ogni  singola tipologia  di scuola  (sugli obiettivi  formativi e
relativi   settori   scientifico   disciplinari   di   pertinenza   e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con le  procedure di  cui
all'art. 9  della legge n.  341/1990. Gli standards sono  applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  2.  La  tabella  relativa  ai requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  3.  Le scuole  di specializzazione  che  non si  adeguino al  nuovo
ordinamento  entro l'anno  accademico immediatamente  successivo alla
pubblicazione  dell'ordinamento didattico  nazionale cessano  la loro
attivita'.
  4.  Il presente  ordinamento  generale si  applica  alle scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti.
  Dopo  l'articolo 164  del Capo  XXIII  del Titolo  IV (Facolta'  di
medicina e  chirurgia) dell'allegato C) "Scuole  di specializzazione"
del  regolamento  didattico di  Ateneo  vengono  inseriti i  seguenti
articoli:
                              Capo XXIV
               Regolamento e programmazione didattica
           della scuola di specializzazione in psichiatria
                              Art. 165.
              Istituzione, finalita', titolo conseguito
  1. La scuola di specializzazione in psichiatria risponde alle norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  2. La scuola ha lo scopo  di formare medici specialisti nel settore
professionale della psichiatria e della psicoterapia.
  3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.
                              Art. 166.
                                Durata
  1. Il corso ha la durata di 4 anni.
                              Art. 167.
                       Organizzazione del corso
  1.  Concorrono al  funzionamento  della scuola  le strutture  della
facolta'  di medicina  e chirurgia  e quelle  del Servizio  sanitario
nazionale individuate i protocolli d'intesa  di cui all'art. 6, comma
2,  del decreto  legislativo  n. 502/1992  ed  il relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella "A" e quello  dirigente del Servizio sanitario nazionale
delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.
  2. La sede  amministrativa della scuola e'  la clinica psichiatrica
dell'Universita' degli  studi di Udine. Tenuto  conto delle capacita'
formative delle strutture di cui al  precedente comma e fatti salvi i
criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle
norme vigenti, la  scuola e' in grado di accettare  un numero massimo
di iscrittti determinato  in dodici (tre per ogni anno  di corso). Il
numero effettivo  degli iscritti e' determinato  dalla programmazione
nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanita',
e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 A) Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.
  Obiettivo:  conoscenza  della   anatomofisiologia  delle  strutture
nervose correlate  con i processi psichici.  Conoscenza dei correlati
biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi
psichiatriche.
  Conoscenza  dei concetti  di  gene e  di  trasmissione genetica  in
rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di
ricerca genetica in psichiatria.
  Conoscenza delle malattie neurologiche con espressivita' clinica di
tipo psichiatrico.
  Conoscenza della  classe di  appartenenza, dello  spettro d'azione,
dei  meccanismi d'azione,  della cinetica,  delle indicazioni,  delle
controindicazioni,  degli  effetti  indesiderati,  della  tossicita',
delle   sindromi  da   sospensione  e   dall'impiego  clinico   degli
psicofarmaci.
  Conoscenza delle altre terapie biologiche.
  Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche
dati  remote   e  applicazione  della  statistica   alla  ricerca  in
psichiatria.
  Settori:   E06A   fisiologia   umana,   E07X   farmacologia,   F11A
psichiatria, F11B neurologia, E05B  biochimica clinica, F03X genetica
medica, F07E endocrinologia, F01X statistica medica, F18X diagnostica
per immagini e radioterapia.
  B) Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica.
  Obiettivo:  possedere  un  corretto corredo  psicopatologico  sulle
varie forme di patologia  mentale, interpretare adeguatamente profili
diagnostici    differenziali,    nonche'   orientare    razionalmente
all'indicazione e  alla verifica  delle terapie;  essere in  grado di
effettuare   psicodiagnosi   strumentali   attraverso   la   corretta
applicazione  di  test  psicologici,   neuropsicologici  e  scale  di
valutazione di comune impiego in psichiatria.
  Settori: F11A psichiatria.
  C) Area di psichiatria clinica.
  Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche
e prognostiche delle malattie  psichiatriche, comprese quelle in eta'
infantoadolescenziale, geriatrica,  le malattie psicosomatiche  e gli
indirizzi di gestione clinica e di presa in carico.
  Dimostrare di possedere le  competenze tecniche e metodologiche per
trattare i vari  quadri clinici, incluse le situazioni di  crisi e di
psichiatria di consultazione e di collegamento.
  Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.
  Settori: F11A psichiatria, E07X farmacologia.
  D) Area di psicoterapia.
  Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle
basi  teoriche e  delle tecniche  delle varie  forme di  psicoterapia
individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per
l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.
  Settori: F11A psichiatria.
  E) Area di psichiatria sociale.
  Obiettivo:  conoscenza   dei  correlati  sociali   della  patologia
mentale,  dei  principi di  igiene  mentale,  degli aspetti  etici  e
giuridici riguardanti  il rapporto  col paziente,  la responsabilita'
professionale, l'attivita'  peritale, gli accertamenti  e trattamenti
sanitari   volontari   e   obbligatori,   le   basi   della   ricerca
epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti
in psichiatria.
  Settori:  F11A psichiatria,  F22B  medicina  legale, F16B  medicina
fisica e riabilitativa.
  Tabella  B  -  Standards     complessivi      di      addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  aver preso  in carico almeno  80 pazienti  per i quali  ha definito
diagnosi, eziopatogenesi e prognosi,  curando il versante terapeutico
sotto  il profilo  delle  indicazioni,  controindicazioni ed  effetti
indesiderati di ogni trattamento;
  aver seguito almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;
  aver  seguito  almeno  10  casi  con  programmi  di  riabilitazione
psichiatrica;
  aver  seguito  almeno 5  disegni  sperimentali  di trattamento  con
psicofarmaci;
  aver   effettuato   almeno   20  interventi   di   psichiatria   di
consultazione e collegamento;
  aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;
  aver somministrato ad almeno 40  pazienti test psicometrici e scale
di valutazione;
  aver  affrontato problemi  di psichiatria  forense con  particolare
riguardo ai  temi della  responsabilita' professionale e  al rapporto
tra imputabilita' e malattia mentale.
  Costituiscono attivita' di  perfezionamento opzionali (obbligatorie
almeno tre di quelle di seguito indicate):
  a)  psicofarmacoterapia:  aver  acquisito  approfondite  conoscenze
teoriche  ed  esperienza   pratica  relativamente  alle  indicazioni,
controindicazioni,    meccanismi    d'azione,    interazione    degli
psicofarmaci  e alle  correlazioni  tra  psicofarmacoterapia e  altre
procedure terapeutiche  psichiatriche (varie modalita'  di intervento
psicoterapeutico    individuale   o    di    gruppo,   tecniche    di
psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);
  b) psicoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed
esperienze   pratiche   relative    alle   principali   tecniche   di
riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre
modalita' di intervento terapeutico;
  c)   riabilitazione  psichiatrica:   aver  acquisito   approfondite
conoscenze teoriche  ed esperienze pratiche relative  alle principali
tecniche  di riabilitazione  in  psichiatria e  alla correlazione  di
queste con altre modalita' di intervento terapeutico;
  d)  psichiatria  forense:  aver acquisito  approfondite  conoscenze
teoriche   ed   esperienze   pratiche  relative   alla   legislazione
psichiatrica,   ai   problemi    etici   e   giuridici   dell'operare
psichiatrico,    all'espletamento    delle   perizie    psichiatriche
concernenti sia  problemi del  rapporto tra imputabilita'  e malattie
mentali che di responsabilita' professionale dello psichiatra;
  e)   medicina   delle  farmacotossicodipendenze:   aver   acquisito
approfondite  conoscenze  teoriche  relativamente  ai  meccanismi  di
dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle
sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e
nel  trattamento delle  farmacodipendenze; aver  acquisito esperienza
nelle  problematiche relative  alla  comorbilita' psichiatrica  delle
tossicodipendenze;
  f) psichiatria  geriatrica: aver acquisito  approfondite conoscenze
sulle peculiarita'  della patologia psichiatrica in  eta' senile, con
particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e
del  deterioramento   mentale  e  delle   problematiche  psicosociali
dell'anziano; aver acquisito esperienza  pratica nella diagnosi e nel
trattamento  dei  quadri  psichiatrici  in eta'  senile  nonche'  nei
problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;
  g)   psichiatria   adolescenziale:  aver   acquisito   approfondite
conoscenze sulle  peculiarita' della  patologia psichiatrica  in eta'
adolescenziale e  sulle problematiche psicobiologiche  e psicosociali
dell'adolescente; aver acquisito esperienza  pratica nella diagnosi e
nel trattamento dei quadri psichiatrici in eta' adolescenziale;
  h) psicologia  medica: aver  acquisito approfondite  conoscenze sui
rapporti  fra  patologia  internistiche   o  chirurgiche  e  disturbi
mentali,   sulle   problematiche   relative   alla   psichiatria   di
consultazione  e collegamento  e alla  medicina psicosomatica,  sugli
aspetti psicologici  del paziente  non psichiatrico,  degli operatori
medici e non, e piu' in generale, delle strutture assistenziali; aver
acquisito esperienza pratica relativamente  ai settori suddetti nella
diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione
relativa al rapporto medicopaziente.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
                              Art. 168.
                         Disposizioni finali
  1. Per  tutto quanto non  previsto dal presente regolamento,  si fa
riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 30 settembre 1998
                                               Il rettore: Strassoldo