Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.257 del 3-11-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1994; Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998, entrato in vigore il 15 giugno 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995, n. 88, con cui e' stato approvato il nuovo ordinamento didattico universitario della scuola di specializzazione "Psichiatria"; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, relative all'istituzione della scuola di specializzazione in "Psichiatria" rispettivamente in data: consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 21 gennaio 1998; consiglio di amministrazione del 2 marzo 1998; senato accademico del 1 aprile 1998; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 settembre 1998 relativo alla scuola di specializzazione in argomento; Decreta: 1. E' istituita ed attivata, presso la facolta' di medicina e chirurgia, dell'Universita' degli studi di Udine la scuola di specializzazione in "Psichiatria" a partire dall'anno accademico 1998-99. 2. E' riportato il capo I del titolo IV dell'allegato C) del regolamento didattico di Ateneo (decreto rettorale n. 411 del 29 maggio 1998) relativo alle "Norme comuni delle scuole di specializzazione del settore sanitario al fine di consentire una corretta lettura delle disposizioni specifiche della scuola in argomento: Titolo IV FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Scuole di specializzazione del settore sanitario (allegato "C") Capo I Scuole di specializzazione del settore sanitario Norme comuni Art. 1. Istituzione, finalita', titolo conseguito 1. Presso l'Universita' degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica, eventualmente articolate in indirizzi, di cui ai successivi Capi. 2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 4. L'Universita' degli studi di Udine puo' istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 2. Organizzazione delle scuole 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola. 2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992. 6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto dallo statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. 9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale. Art. 3. Piano di studi di addestramento professionale 1. Il consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 1, comma 2 e gli obiettivi specificati nelle tabelle "A" e "B", relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 2. Il piano di studi e' determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella "A". L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella "B". 3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 4. Programmazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio. 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. 3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 4. Il consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 5. Esame di diploma 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal direttore della scuola. 3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle "B". Art. 6. Protocolli di intesa e convenzioni 1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quanto trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2 comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo. 2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 7. Norme finali 1. Le tabelle "A" e "B", che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'ordinamento didattico nazionale cessano la loro attivita'. 4. Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. Dopo l'articolo 164 del Capo XXIII del Titolo IV (Facolta' di medicina e chirurgia) dell'allegato C) "Scuole di specializzazione" del regolamento didattico di Ateneo vengono inseriti i seguenti articoli: Capo XXIV Regolamento e programmazione didattica della scuola di specializzazione in psichiatria Art. 165. Istituzione, finalita', titolo conseguito 1. La scuola di specializzazione in psichiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria. Art. 166. Durata 1. Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 167. Organizzazione del corso 1. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate i protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella "A" e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari. 2. La sede amministrativa della scuola e' la clinica psichiatrica dell'Universita' degli studi di Udine. Tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente comma e fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi previsti dalle norme vigenti, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscrittti determinato in dodici (tre per ogni anno di corso). Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero della sanita', e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A) Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia. Obiettivo: conoscenza della anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici. Conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche. Conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria. Conoscenza delle malattie neurologiche con espressivita' clinica di tipo psichiatrico. Conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicita', delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci. Conoscenza delle altre terapie biologiche. Uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria. Settori: E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, F11A psichiatria, F11B neurologia, E05B biochimica clinica, F03X genetica medica, F07E endocrinologia, F01X statistica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia. B) Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica. Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonche' orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di test psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria. Settori: F11A psichiatria. C) Area di psichiatria clinica. Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in eta' infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico. Dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento. Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche. Settori: F11A psichiatria, E07X farmacologia. D) Area di psicoterapia. Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia. Settori: F11A psichiatria. E) Area di psichiatria sociale. Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale, dei principi di igiene mentale, degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilita' professionale, l'attivita' peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria. Settori: F11A psichiatria, F22B medicina legale, F16B medicina fisica e riabilitativa. Tabella B - Standards complessivi di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento; aver seguito almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione; aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica; aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci; aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento; aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva; aver somministrato ad almeno 40 pazienti test psicometrici e scale di valutazione; aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilita' professionale e al rapporto tra imputabilita' e malattia mentale. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre di quelle di seguito indicate): a) psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalita' di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione); b) psicoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalita' di intervento terapeutico; c) riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalita' di intervento terapeutico; d) psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilita' e malattie mentali che di responsabilita' professionale dello psichiatra; e) medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbilita' psichiatrica delle tossicodipendenze; f) psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarita' della patologia psichiatrica in eta' senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in eta' senile nonche' nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare; g) psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarita' della patologia psichiatrica in eta' adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in eta' adolescenziale; h) psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologia internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e piu' in generale, delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medicopaziente. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Art. 168. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 30 settembre 1998 Il rettore: Strassoldo