MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.257 del 3-11-1998)

   Con decreto ministeriale n. 25083 del 29 settembre 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavaoratori   interessati,   dipendenti  dalla   S.p.a.   Raccorderia
Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di
Castellammare di  Stabia (Napoli), per  un massimo di  36 dipendenti,
per il periodo dal 1 agosto 1998 al 30 novembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 17 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto ministeriale n. 25084  del 29 settembre 1998, in favore
di un lavoratore dipendente dalla S.p.a. Travanut Strade, con sede in
Codroipo (Udine) e  unita' di Codroipo (Udine), per un  massimo di un
dipendente,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  16 febbraio 1998  al 15
agosto 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 16 agosto 1998 al 31 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25085  del 29 settembre 1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Keller, con sede in Palermo e
unita' di Palermo, per un massimo  di 275 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 giugno 1998 al 15 dicembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1998 al 15 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla vigente  normativa,  con  particolare riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25086 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 4  maggio 1998 al 3  maggio 1999, della ditta  S.p.a. Arioli, con
sede in Gerenzano (Varese) e unita' di Gerenzano (Varese).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Arioli,  con sede in Gerenzano (Varese)
e unita' sede di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 4 maggio 1998
al 3 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  15 giugno  1998 con  decorrenza 4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25087 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 3  maggio 1998  al 2  maggio 1999,  della ditta  S.r.l. Palazzina
Camiceria,  con sede  in Pontevico  (Brescia) e  unita' di  Pontevico
(Brescia).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Palazzina Camiceria,  con  sede  in
Pontevico (Brescia) e  unita' di Pontevico (Brescia),  per il periodo
dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  29 aprile  1998 con  decorrenza 3
maggio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25088 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 2 giugno 1997 al 1 giugno 1998, della ditta S.a.s. Sole Italia di
Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita'
di Lamezia Terme (Catanzaro).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.a.s. Sole Italia di Prezioso  Gennaro & C.,
con  sede in  Lamezia Terme  (Catanzaro)  e unita'  di Lamezia  Terme
(Catanzaro), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  25 luglio  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25089  del 29 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto con  il decreto  ministeriale del  16 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. Cyanamid  Italia (dal 1  dicembre 1997 Wyeth  Lederle S.p.a.),
con sede in Aprila  (Roma) e unita' di Catania, per  il periodo dal 2
dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25090  del 29 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Barilla alimentare  - Gruppo  Barilla,  con sede  in Parma  e
unita' di  San Martino Buon Albergo  (Verona), per il periodo  dal 28
gennaio 1998 al 27 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  19 marzo  1998 con  decorrenza 28
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25091  del 29 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1 maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con
sede  in Milano  e unita'  di San  Giorgio Jonico  (Taranto), per  il
periodo dal 22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25092 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 25 maggio  1998 al 24 maggio 1999, della  ditta S.p.a. E.M.I.T. -
Ercole Marelli Impianti  Tecnologici, con sede in Milano  e unita' di
Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  E.M.I.T. -  Ercole Marelli  Impianti
Tecnologici, con  sede in Milano e  unita' di Milano, per  il periodo
dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 22  giugno 1998 con  decorrenza 25
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25093 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 4 maggio  1998 al 3 maggio 1999, della  ditta S.p.a. Belotti, con
sede in Genova e unita' di Manasseno (Genova).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Belotti, con sede in Genova e unita' di
Manasseno (Genova),  per il periodo dal  4 maggio 1998 al  3 novembre
1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  giugno 1998  con decorrenza  4
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25094  del 29 settembre 1998, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale del  21  settembre  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Annunziata,  con sede  in  Ceccano (Frosinone)  e  unita' di  Ceccano
(Frosinone), per il periodo dall'8 giugno 1998 al 7 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  20 luglio  1998 con  decorrenza 8
giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25095 del  29  settembre  1998,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dall'11  agosto 1997 al 1 giugno 1998,  della ditta S.r.l.
E.L.I., con  sede in  Eraclea (Venezia) e  unita' di  Cologno Monzese
(Milano).
  Parere  comitato tecnico  del  28  maggio 1998  e  28 luglio  1998:
favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale,  con effetto dall'11 agosto
1997, in  favore dei  lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta
S.r.l.  E.L.I., con  sede in  Eraclea (Venezia)  e unita'  di Cologno
Monzese (Milano), per  il periodo dall'11 agosto 1997  al 10 febbraio
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  giugno 1998 con  decorrenza 11
agosto 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dall'11 febbraio 1998 al 1 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 11
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 25108  del 7  ottobre 1998,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre   1996,  n.  662,  dell'art.  3,   comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A)
del   decreto-legge   8  aprile   1998,   n.   78,  convertito,   con
modificazioni, nella  legge 5  giugno 1998, n.  176, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 9 aprile 1997, con effetto
dal 1 giugno 1996, in  favore dei lavaoratori interessati, dipendenti
dalla  S.p.a. Temesa,  con sede  in S.  Gregorio (Reggio  Calabria) e
unita'  di  S. Gregorio  (Reggio  Calabria),  per  un massimo  di  14
dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 25109 del 7 ottobre 1998:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20
novembre  1996,  con  effetto  dal  3  maggio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  S.r.l. Deriver, con sede in
Milano e  unita' di Torre Annunziata  (Napoli), per un massimo  di 40
dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 14 gennaio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 3 maggio 1998,
in  favore  dei  lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  S.r.l.
Deriver, con  sede in Milano  e unita' di Torre  Annunziata (Napoli),
per un massimo di  2 dipendenti, per il periodo dal  3 maggio 1998 al
12 marzo 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 3 maggio 1998,
in  favore  dei  lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  S.r.l.
Deriver, con  sede in Milano  e unita' di Torre  Annunziata (Napoli),
per un massimo di 14 dipendenti, per  il periodo dal 3 maggio 1998 al
25 febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  4) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 3 maggio 1998,
in  favore  dei  lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  S.r.l.
Deriver, con  sede in Milano  e unita' di Torre  Annunziata (Napoli),
per un massimo di 15 dipendenti, per  il periodo dal 3 maggio 1998 al
2 maggio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  5) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto dal 3 maggio 1998,
in  favore  dei  lavoratori   interessati,  dipendenti  dalla  S.r.l.
Deriver, con  sede in Milano  e unita' di Torre  Annunziata (Napoli),
per un massimo di 23 dipendenti, per  il periodo dal 3 maggio 1998 al
30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Con decreto  ministeriale n.  25110 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  5 dicembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 5  dicembre 1997 con effetto dal 19  maggio 1997, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb
Adda, con sede in Lodi e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal
19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 19  maggio 1998 con  decorrenza 19
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 25111 del 7 ottobre 1998:
  1) a seguito dell'aprovazione della proroga complessa del programma
per riorganizzazione aziendale, intervenuta  con il presente decreto,
e'   autorizzata   la   ulteriore  corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 17 dicembre 1993 con  effetto dal 19 aprile 1993, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
O.A.N.  Officine aeronavali  Venezia  - Gruppo  Alenia,  con sede  in
Tessera (Venezia)  e unita' di  Capodichino (Napoli), per  il periodo
dal 19 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.
  Istanza aziendale presentata il 24  novembre 1997 con decorrenza 19
ottobre 1997.
  Delibera  CIPE  del  18  ottobre 1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  Il periodo  e' concesso anche  in deroga  al limite massimo  di cui
all'art.  1, comma  9,  della legge  n.  223/1991 relativamente  alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto  limite, con  particolare riferimento  alla fruizione  della
C.I.G.O.;
  2) a  seguito dell'aprovazione  del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale 16 marzo 1998, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  marzo  1998  con  effetto  dal 23  giugno  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Compuprint, con
sede in Caluso  (Torino) e unita' di Caluso (Torino),  per il periodo
dal 10 aprile 1998 al 22 giugno 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 17  aprile 1998 con  decorrenza 23
dicembre 1997.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
  3) a  seguito dell'aprovazione  del programma  per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 10 giugno 1998, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10  giugno  1998 con  effetto  dal  18  agosto  1997, in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pumex, con sede
in  Porticello  (Messina)  e  stabilimento  e  uffici  di  Ponticello
(Messina), per il periodo dal 18 febbraio 1998 al 17 agosto 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 marzo  1998 con  decorrenza 18
febbraio 1998;
  4) a seguito dell'aprovazione relativa al programma per conversione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 16 aprile 1998, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
16  aprile  1998  con  effetto  dal 2  giugno  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati  dipendenti dalla ditta S.r.l.  Newcompel, con
sede in Torino  e unita' di S. Damiano d'Asti  (Asti), per il periodo
dal 2 giugno 1998 al 1 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  24 luglio  1998 con  decorrenza 2
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25112  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 5 gennaio 1998 al 4  gennaio 2000, della ditta S.p.a. Manifattura
Perosa, con sede in Milano e unita' di Perosa Argentina (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Manifattura  Perosa, con
sede in Milano e unita' di  Perosa Argentina (Torino), per il periodo
dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1998  con decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25113  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
dicembre 1997  al 19  dicembre 1998, della  ditta S.p.a.  Fininc, con
sede in Torino e unita' di Torino.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Fininc, con  sede in Torino e unita' di
Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 15 gennaio 1998  con decorrenza 12
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25114  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 15
dicembre 1997  al 14  dicembre 1998, della  ditta S.p.a.  Inc General
Contractor, con sede in Torino  e unita' di Borgomanero (Novara), Bra
e Monta d'Alba (Cuneo) e Torino.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Inc General  Contractor, con  sede in
Torino e unita' di Borgomanero (Novara), Bra e Monta d'Alba (Cuneo) e
Torino, per il periodo dal 15 dicembre 1997 al 14 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 15 gennaio 1998  con decorrenza 15
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25115  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1  aprile 1998 al  31 marzo  1999, della ditta  S.p.a. Bongioanni
Sarb Pensotti, con sede in Vignolo (Cuneo) e unita' di Lonate Pozzolo
(Varese) e Vignolo (Cuneo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Bongianni  Sarb Pensotti,
con sede  in Vignolo (Cuneo)  e unita'  di Lonate Pozzolo  (Varese) e
Vignolo (Cuneo),  per il periodo  dal 1  aprile 1998 al  30 settembre
1998.
  Istanza  aziendale presentata  l'11  maggio 1998  con decorrenza  1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25116  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma  per crisi  aziendale, relativamente  al periodo  dal 17
luglio 1998  al 16 luglio  1999, della ditta S.p.a.  Gabbiani G.D.G.,
con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Gabbiani  G.D.G., con sede in Podenzano
(Piacenza) e  unita' di Podenzano  (Piacenza), per il periodo  dal 17
luglio 1998 al 16 gennaio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  5 agosto  1998 con  decorrenza 17
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25117 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  10   giugno  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Acciaierie
Megara, con sede  in Catania e unita' di Catania,  per il periodo dal
22 giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 17  luglio 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25118  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 2 febbraio 1998 al 31  luglio 1999, della ditta S.p.a. Componenti
presse, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco e Pont
Canavese (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Componenti presse,  con
sede in  Grugliasco (Torino) e  unita' di Grugliasco e  Pont Canavese
(Torino), per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il  4 marzo  1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25119  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 2 febbraio  1998 al 31 luglio 1999, della  ditta S.p.a. Sandretto
industrie,  con sede  in  Grugliasco (Torino)  e  unita' di  Collegno
(Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta S.p.a. Sandretto  industrie, con
sede in  Grugliasco (Torino)  e unita' di  Collegno (Torino),  per il
periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 giugno 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il  4 marzo  1998  con decorrenza  2
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25120 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  26   maggio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti della S.p.a. Industria
precompressi  vibrati -  Inprevib, con  sede  in Torino  e unita'  di
Chivasso (Torino),  per il periodo dal  20 aprile 1998 al  19 ottobre
1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  maggio 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25121 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  26 maggio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. Abb  Sace, con sede  in Bergamo  e unita' di  Bergamo, Dalmine
(Bergamo) e filiali periferiche, per il  periodo dal 3 maggio 1998 al
2 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 maggio  1998 con  decorrenza 2
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25122 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a.  Ricagni  condizionatori,  con   sede  in  Peschiera  Borromeo
(Milano) e unita' di Peschiera  Borromeo (Milano), per il periodo dal
3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  12 giugno  1998 con  decorrenza 3
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25123 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale dell'8  aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.r.l. Eurfashion,  con sede in  Macomer (Nuoro) e unita'  di Macomer
(Nuoro), per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 1  aprile 1998  con decorrenza  1
marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25124 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  19   maggio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Neolt, con
sede  in Ponte  S.  Pietro  (Bergamo) e  unita'  di  Ponte S.  Pietro
(Bergamo) e  Valbrembo (Bergamo),  per il periodo  dal 9  agosto 1998
all'8 febbraio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  28 agosto  1998 con  decorrenza 9
agosto 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25125 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  29  maggio 1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti della  S.p.a. Smurfit
Sisa  -  Gruppo J.  Smurfit,  con  sede in  Asti  e  unita' di  Monza
(Milano), per il periodo dal 20 novembre 1997 al 19 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 10  dicembre 1997 con decorrenza 20
novembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25126 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1997,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. Cementir,  con sede in  Roma e unita' di  Maddaloni (Caserta),
per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 27 febbraio 1998  con decorrenza 2
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25127 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale del  18  settembre  1996, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti della S.r.l. Boghetti,
con sede in Massa (Massa Carrara)  e unita' di Massa (Massa Carrara),
per il periodo dal 15 luglio 1994 al 21 novembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 22  luglio 1994 con  decorrenza 22
maggio 1994.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
25 febbraio 1995, n. 16902/9.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25128 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a.  Carmine Russo,  con sede  in  Cicciano (Napoli)  e unita'  di
Cicciano (Napoli), per il periodo dal 1 marzo 1997 al 28 agosto 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 1
marzo 1997.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25129  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 27 gennaio 1998 al 23 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Gilardoni,
con sede  in Milano e unita'  di filiale di Roma,  Mandello del Lario
(Como), Milano, Motta S. Anastasia (Catania).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Gilardoni, con  sede in
Milano  e unita'  di  filiale  di Roma,  Mandello  del Lario  (Como),
Milano, Motta S.  Anastasia (Catania), per il periodo  dal 27 gennaio
1998 al 26 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1998 con decorrenza 27
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25130 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  19   maggio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori dipendenti  della S.p.a. Magnaghi
Milano, con sede  in Milano e unita' di Brugherio  (Milano) e Milano,
per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  luglio 1998  con decorrenza  5
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25131 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  17 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.p.a. G.F.T., con sede in Torino  e unita' di Torino, per il periodo
dal 16 maggio 1998 al 15 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  luglio 1998 con  decorrenza 16
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25132  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 28 giugno 1996 al 27  giugno 1998, della ditta S.p.a. Dali dall'8
novembre 1996  Manifattura Miraglia, con  sede in Carini  (Palermo) e
unita' di Carini (Palermo).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Dali dall'8 novembre 1996
Manifattura Miraglia, con sede in Carini (Palermo) e unita' di Carini
(Palermo), per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 17  luglio 1996 con  decorrenza 28
giugno 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25133  del 7 ottobre 1998, e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo
dal 9 febbraio  1998 all'8 febbraio 1999, della  ditta S.p.a. Ansaldo
Acque, con sede in Genova e unita' di sede di Genova.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Acque, con sede in
Genova e  unita' sede di Genova,  per il periodo dal  9 febbriao 1998
all'8 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 25  marzo 1998  con decorrenza  9
febbraio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  25134 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge  n. 416/81,  intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  16
aprile  1998,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  della S.r.l.  G.E.B.,  con  sede in  Milano  e unita'  di
Milano, per un  massimo di 6 dipendenti, per il  periodo dal 9 giugno
1998 all'8 dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale e l'I.N.P.G.I., sono
autorizzati  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  25137 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge  n. 416/81,  intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  19
maggio  1998,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti della S.r.l. Telestampa centro Italia, con sede in Oricola
(L'Aquila) e  unita' di  stabilimento di  Oricola (L'Aquila),  per un
massimo di  24 dipendenti, per  il periodo dal  31 luglio 1998  al 30
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale e l'I.N.P.G.I., sono
autorizzati  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n.  25138 del 7  ottobre 1998,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  19  maggio 1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti della
S.p.a.  Guida Monaci,  con sede  in  Roma e  unita' di  Roma, per  un
massimo di  20 dipendenti,  per il  periodo dal 10  maggio 1998  al 9
novembre 1998.
  Con decreto ministeriale n. 25139 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Perego  &  Pozzi, con  sede  in
Briosco (Milano) e  unita' di Molteno (Milano), per un  massimo di 34
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  27 luglio  1998 al  26
gennaio 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 27 gennaio 1999 al 26 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25140 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Gema &  Tecnomatic, con  sede in
Rivoli (Torino)  e unita' di  Rivoli e  Casine Vica (Torino),  per un
massimo  di  9  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 14  maggio
1998 al 13 novembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 14 novembre 1998 al 13 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25141 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della  Schiava, con sede in Milano
e unita' di  Milano, per un massimo di 33  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 14 maggio 1998 al 13 novembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 14 novembre 1998 al 23 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25142 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Della  Schiava, con sede in Milano
e unita' di  Milano, per un massimo di 33  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 24 dicembre 1997 al 13 maggio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 maggio 1998, n. 24615/1-2.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25143 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Enterprise, con sede  in Milano e
unita'  di Viareggio  (Lucca), per  un massimo  di 42  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 agosto 1998 al 6 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25144 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pat 2,  con sede in Aci S. Antonio
contrada  Lavinaio (Catania)  e  unita' di  Aci  S. Antonio  contrada
Lavinaio (Catania), per un massimo  di 45 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
prorogata dal 5 novembre 1998 al 4 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25145 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Costanzo,  con  sede  in
Misterbianco (Catania)  e unita' di  Catanzaro, per un massimo  di 31
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo
1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 25146 del 7 ottobre 1998, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Costanzo,  con  sede  in
Misterbianco (Catania)  e unita' in  provincia di Campobasso,  per un
massimo  di 31  dipendenti, unita'  in provincia  di Catania,  per un
massimo di  406 dipendenti, unita'  in provincia di Macerata,  per un
massimo  di 12  dipendenti, unita'  in provincia  di Ravenna,  per un
massimo di 14 dipendenti, unita' in provincia di Roma, per un massimo
di 6 dipendenti, unita' in provincia di Caltanissetta, per un massimo
di 2  dipendenti, unita' in provincia  di Enna, per un  massimo di 44
dipendenti, unita'  in provincia  di Messina, per  un massimo  di 386
dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 marzo
1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.