N. 901 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio - 19 dicembre 1997
N. 901 Ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Raeli Vittorio contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Corte dei conti - Regione Sardegna - Procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico di componenti dell'Ufficio regionale del referendum - Limitazione della partecipazione esclusivamente ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna - Ingiustificato trattamento di privilegio - Incidenza sul principio dell'indipendenza dei giudici speciali - Violazione del principio contenuto nella legislazione statale circa la ripartizione degli incarichi tra tutti i magistrati contabili senza limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388). (Legge regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, art. 6, sostituito dalla legge regione Sardegna 24 maggio 1984, n. 25, art. 2, lett. d)). (Cost., artt. 3, 108 e 116).(GU n.3 del 21-1-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1650/96 proposto dal dott. Vittorio Raeli, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Mario Angelelli in Roma, viale Carso n. 23; contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; per l'annullamento della deliberazione del consiglio di presidenza della Corte dei conti in data 4/5 dicembre 1995, con cui e' stata indetta una procedura concorsuale classificata "infungibile per sede" e riservata ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Sardegna, per il conferimento dell'incarico di componente dell'ufficio regionale del referendum: della circolare n. 82/C/CP/201 del Consiglio di presidenza in data 11 dicembre 1995, nella parte in cui invita i magistrati in servizio presso la predetta sezione giurisdizionale a dare la disponibilita' eventuale al conferimento dell'incarico ai sensi della legge regionale n. 20/1957; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 5 febbraio 1997 la relazione del consigliere Lucia Tosti; Udito altresi l'avvocato dello Stato Cesaroni per l'amministrazione; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o Riferisce il ricorrente, magistrato in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia che il Consiglio di presidenza con deliberazione adottata nell'adunanza del 4/5 dicembre 1995 ha indetto una procedura concorsuale, classificandola "infungibile per sede". riservata ai magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti nella regione Sardegna, per il conferimento dell'incarico di componente dell'ufficio regionale del referendum ai sensi dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20. Con circolare n. 82 dell'11 dicembre 1995, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, solo tali magistrati sono stati invitati a far pervenire la propria disponibilita'. Ad avviso del ricorrente gli atti impugnati sono illegittimi per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 58 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 2 del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388. Violazione dell'art.13 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Il consiglio di presidenza non poteva legittimamente classificare come infungibile per sede la procedura concorsuale per il conferimento dell'incarico, sia perche' la "sede di servizio" non figura tra i criteri applicabili in materia di incarichi, sia perche' il criterio stesso sarebbe contrario al principio dell'equa ripartizione, determinando una ingiustificata limitazione di ordine territoriale; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti, per incompletezza dell'istruttoria, per contraddittorieta', dei provvedimenti e per violazione di circolare, nel senso che l'istruttoria della pratica sarebbe lacunosa, non essendo stati acquisiti gli ulteriori elementi che il ricorrente si era offerto di fornire. L'amministrazione inoltre non avrebbe considerato che con precedente determinazione aveva disposto di classificare solo in via provvisoria, e senza prestare acquiescenza alcuna alle tesi limitative della competenza del consiglio, tutti gli incarichi in Sicilia ed in Sardegna come infungibili per sede. Secondo i principi fissati dallo stesso consiglio nella circolare n. 74/90 per individuare la differenza tra incarichi fungibili ed infungibili, i criteri preferenziali per definire un incarico infungibile sono solo quelli del "possesso di particolari requisiti o di specifiche professionalita'", senza alcun accenno alla "sede di servizio"; 3) violazione della legge 17 aprile 1988, n. 117 e del decreto legislativo n. 29/1993, poiche' tali norme avrebbero innovato lo status e le garanzie dei magistrati della Corte dei conti, escludendo nella materia qualsiasi altra competenza, con abrogazione implicita di ogni precedente norma incompatibile con tale sistema, compreso l'art. 6 della l.r. 17 maggio 1957, n. 20 nel testo sostituito dall'art. 2 della l.r. 24 maggio 1984, n. 24. Ulteriore indizio di abrogazione implicita sarebbe rinvenibile nell'art. 74 del decreto legislativo n. 29/1993 stante l'incompatibilita' della norma regionale con l'art. 58, comma 5, nella parte in cui dispone che i conferimenti degli incarichi devono essere operati "secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita'"; 4) violazione degli artt. 3, 5, 16, 51, 100, 108, 116 e 120 della Costituzione. I provvedimenti sarebbero viziati da illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale della richiamata norma regionale per violazione del principio di uguaglianza; prevedendo limitazioni in ordine alla sede territoriale (art. 3), per violazione del principio di unita' ed indivisibilita' della Repubblica (art. 5), per violazione del principio che tutela la libera circolazione dei cittadini (art. 16), per violazione del principio che garantisce a tutti i cittadini l'accesso ai pubblici concorsi in condizioni di eguaglianza (art. 51), per violazione del principio di indipendenza dei magistrati e della riserva di competenza dell'organo di autogoverno (artt. 107 e 108), per violazione della riserva di legge in materia di status dei magistrati (art. 116), del principio che vieta alle regioni di limitare il diritto dei cittadini di esercitare la loro professione in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, commi 2 e 3). Con successiva memoria il ricorrente ha evidenziato nuovi elementi di fatto sopravvenuti che confermerebbero la fondatezza del secondo motivo. Il Consiglio di presidenza in data successiva ai provvedimenti impugnati, con la delibera n. 129/96, avrebbe infatti adottato nuovi criteri per il conferimento degli incarichi, in conformita' al precetto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 388/1995, omettendo ogni riferimento agli incarichi infungibili per sede e successivamente avrebbe esteso a tutti i magistrati della Corte dei conti la partecipazione alle procedure concorsuali per il conferimento di incarichi c.d. "infungibili per sede"; con altra determinazione avrebbe deciso di non resistere al ricorso proposto dal dott. Raeli e di aderire alla questione di legittimita' costituzionale. La causa alla pubblica udienza del 5 febbraio 1997 e' stata trattenuta in decisione. D i r i t t o 1. - La questione di diritto sottoposta al collegio consiste nello stabilire se il Consiglio di presidenza della Corte dei conti abbia o no legittimamente disposto di limitare la scelta dei magistrati ai quali conferire l'incarico di componente dell'Ufficio del referendum nella regione Sardegna ai soli magistrati in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione stessa. 2. - Il provvedimento impugnato e' immediatamente lesivo della posizione soggettiva vantata dal ricorrente nella sua qualita' di magistrato della Corte dei conti in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Puglia, poiche' gli impedisce di concorrere al conferimento dell'incarico. 3. - Valutati i motivi dedotti a sostegno del ricorso, deve essere esaminato per primo quello con il quale l'interessato prospetta l'illegittimita' derivata dei provvedimenti impugnati, per ilIegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della regione Sardegna n. 20 del 17 maggio 1957, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 24 maggio 1984, n. 25, limitatamente alla parte della censura in cui si sostiene l'incompetenza della regione in ordine alle materie attinenti lo status dei magistrati contabili per contrasto con gli artt. 108, 116 e 3 della Costituzione. Gli altri profili di incostituzionalita' prospettati con riferimento agli artt. 5, 16, 51 e 120, commi secondo e terzo, sono invece manifestamente infondati poiche' la norma, atteso il suo specifico contenuto precettivo, non viola i principi dell'unita' ed indivisibilita' della Repubblica, della libera circolazione dei cittadini, del libero accesso ai pubblici uffici, ne' esorbita dai limiti al potere legislativo regionale previsti dalla Costituzione. Cio' posto e' pacifico che l'interpello del Consiglio di presidenza rappresenta la diretta applicazione della norma regionale sospettata di incostituzionalita'. Dispone la norma alla lettera d) che l'Ufficio regionale del referendum, la cui nomina spetta al presidente della Giunta regionale, sia composto, tra gli altri, da un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal presidente della sezione stessa. L'organo di autogoverno nell'adunanza del gennaio 1990, nel deliberare i criteri per attribuire gli incarichi su designazione della Corte, aveva introdotto la distinzione tra incarichi furigibili ed infungibili. Per l'attribuzione dei secondi si richiedeva solo il possesso di particolari requisiti o di specifiche professionalita', destinate ad operare come criteri preferenziali per la scelta previo interpello, senza alcun riferimento al limite oggettivo della sede. Nella successiva adunanza del novembre 1993 il Consiglio deliberava tuttavia l'integrazione di tali criteri, sia pure "in via del tutto provvisoria" ed in attesa dell'emanazione del regolamento ex art. 58 del decreto legislativo n. 29/93, classificando tutti gli incarichi per la partecipazione in organi collegiali e di controllo di enti pubblici regionali della Sicilia e della Sardegna come "infungibili per sede". Il provvedimento e' stato adottato in applicazione ditali criteri e prima che lo stesso Consiglio, con deliberazione n. 129/CP/96 dell'11/12 marzo e 25/26 marzo 1996, provvedesse al loro adeguamento alle disposizioni regolamentari contenute nel d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in modo da escludere la categoria degli incarichi "infungibili per sede". 3.1. - La questione e' dunque rilevante poiche' il Consiglio di presidenza, attesa l'inequivoca formulazione della norma ed in presenza dei richiamati criteri, non poteva non limitare l'interpello ai soli magistrati espressamente previsti dalla legge regionale. La norma regionale, d'altro canto, non puo' ritenersi implicitamente abrogata per effetto del combinato disposto dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell'art. 13, secondo comma, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostenuto dal ricorrente. La disposizione invocata, nel prescrivere che l'organo di autogoverno deliberi "sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi" opera infatti sul diverso piano dell'attribuzione di competenze al Consiglio di presidenza in materia di predeterminazione dei criteri di conferimento degli incarichi, al fine di assicurare la loro equa ripartizione. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della norma, devono ritenersi implicitamente abrogate solo le disposizioni che anteriormente affidavano tale specifico potere a soggetti diversi dall'organo di autogoverno e dunque, nella specie, l'art. 2, lett. d), nella parte in cui prevede che il presidente della sezione regionale designi il magistrato (cfr. per un caso analogo T.A.R. Sicilia Palermo, I sez. 22 aprile 1993, n. 43). La norma stessa non ha pero' un contenuto precettivo che comporti l'effetto dell'abrogazione implicita anche delle leggi dello Stato che prevedono tali incarichi od introducano, come nella specie, dei limiti oggettivi alla loro attribuzione. Queste ultime rappresentano infatti il presupposto dell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, sicche' l'eventuale contrasto va ricercato assumendo a parametro il sistema delle norme che regola lo status dei magistrati con riferimento agli incarichi e, se esistente deve essere risolto dal giudice delle leggi. 3.2. - La questione, nei limiti sopra delineati, non appare manifestamente infondata. Al riguardo occorre risalire all'art. 2, primo comma, lett. p), della legge 23 ottobre 1992, n. 241, con il quale si e' disciplinata la delega al Governo ad emanare norme dirette tra l'altro a "prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione" potesse essere conferito "in casi rigorosamente predeterminati". Il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, nell'attuare tale delega ha formulato l'art. 58 che, dopo aver sancito al secondo comma il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, ha preso in considerazione al terzo comma, tra gli altri, i magistrati contabili prevedendo che, per gli stessi, l'applicazione della norma di carattere generale contenuta nel secondo comma fosse subordinata all'emanazione di appositi regolamenti delegati ex art. 17, secondo comma, della legge n. 400/88 che determinassero, alla luce delle norme generali regolatrici della materia, "gli incarichi consentiti e quelli vietati" ai destinatari della norma. La previsione della legge e' stata attuata con l'emanazione del d.P.R.. 27 luglio 1995, n. 388 diretto testualmente a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati della Corte dei conti. Dopo aver riaffermato il principio che gli stessi non possono svolgere incarichi se non nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato o dal regolamento stesso (art. 2, primo comma), vi si prevedono, all'art. 3, lett. h), tra gli incarichi consentiti, quelli "previsti da legge dello Stato ... con specifico riferimento a magistrati della Corte in genere" facendo comunque salve le disposizioni generali dell'art. 2 che rendono espliciti ed integrano i criteri generali contenuti nella legge di delega. In particolare al quarto comma dell'art. 2 si ribadisce che gli incarichi devono essere ripartiti tra "tutti i magistrati" senza discriminazioni o limitazioni di carattere oggettivo e generalizzato riferibili alla sede. Le fonti primarie e secondarie delegate, alle quali il legislatore ha riservato la determinazione delle ipotesi di divieto degli incarichi ai magistrati contabili, non contemplano pertanto tra i divieti quelli che, come nella specie, si risolvano in una alterazione dello status dei magistrati stessi, introducendo come diretta conseguenza una ingiustificata disparita' di trattamento. Ne consegue che l'art. 2, lett. d) della legge regionale della Sardegna 24 maggio 1984, n. 25 e' sospetto di incostituzionalita' nella parte in cui riserva solo ai magistrati della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti la possibilita di essere designati a far parte dell'Ufficio regionale del referendum, anziche' estendere tale possibilita' a tutti i matristrati senza vincoli di sede.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' dispone: Sospende il giudizio sul ricorso n. 1650/96; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale della Sardegna 17 maggio 1957, n. 20 cosi' come sostituito dall'art. 2, lett. d), della legge regionale della Sardegna n. 25 del 24 maggio 1984, in relazione agli artt. 3, 108 e 116 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' possa pronunciarsi sulla predetta questione; Manda alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma alla camera di consiglio del 5 febbraio 1997. Il presidente: Schinaia Il consigliere estensore: Tosti 98C0014