N. 914 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio - 29 dicembre 1997

                                N. 914
  Ordinanza   emessa   il   13   maggio  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 29  dicembre  1997)  dal  pretore  di  Catania  nel
 procedimento  civile  vertente tra Bongiovanni Giuseppina e Ministero
 del lavoro ed altri
 Lavoro (Tutela del) - Regione Sicilia - Lavoratrici  madri  impiegate
    in progetti di utilita' collettiva - Esclusione dall'indennita' di
    maternita'   (sul   presupposto  della  non  configurabilita'  del
    rapporto di lavoro subordinato affermata dalla legge) -  Deteriore
    trattamento delle lavoratrici madri in questione rispetto a quelle
    in   rapporto   di   lavoro  subordinato  o  impiegate  in  lavori
    socialmente utili limitatamente ai rapporti  instaurati  ai  sensi
    dei  decreti-legge  nn.  81,  105,  232,  326, 416, 515 del 1995 e
    39/1996 (art.  1,  decreto-legge  n.  180/1996)  -  Incidenza  sul
    principio  della  tutela  delle  lavoratrici madri - Richiamo alla
    sentenza  della  Corte costituzionale n. 43/1996 (inammissibilita'
    per difetto  di  rilevanza)  di  analoga  questione  ritenuta  dal
    giudice rimettente non estensibile al presente giudizio.
 (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 23, comma 7; legge regione Sicilia,
    1 settembre 1993, n. 25, art. 18).
 (Cost., artt. 3 e 37).
(GU n.3 del 21-1-1998 )
                              IL PRETORE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Premesso:
     che   con   ricorso   depositato  il  2  agosto  1996  Giuseppina
 Bongiovanni - utilizzata in qualita' di ragioniera  nel  progetto  n.
 0715/89  della  Cooperativa  Europa  2000,  progetto finanziato dalla
 regione Sicilia ai sensi dell'art. 23, legge n.  67/88  e  successive
 proroghe   -   conveniva   in   giudizio  il  Ministero  del  lavoro,
 l'Assessorato  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   regionale
 Sicilia,  l'Ufficio  provinciale  del  lavoro  di Catania. L'Istituto
 nazionale della previdenza sociale, la  cooperativa  Europea  2000  a
 r.l.  al fine del riconoscimento del diritto a percepire l'indennita'
 di maternita' a suo dire spettantile ai sensi della legge n.  1204/71
 per  essere stata in astensione obbligatoria dal 29 agosto 1995 al 30
 dicembre 1995;
     che in  via  amministrativa,  era  stato  negato  il  rivendicato
 diritto atteso che nella specie, pur avendo la Bongiovanni diritto ad
 astenersi dall'attivita' progettuale, non poteva esserle riconosciuta
 l'indennita'  richiesta,  non  sussistendo  alcun  rapporto di lavoro
 subordinato (in tal senso la nota dell'Assessorato del lavoro e della
 previdenza sociale dell'11 ottobre 1995, in atti, n. prot. 5757);
     che, la materia oggetto del contendere risulta  disciplinata  dal
 combinato  disposto  degli  artt.  15  legge  n. 1204/71, 23 legge n.
 67/88, 18 legge regione siciliana n. 25/93;
     che con ordinanza del pretore di Catania, sezione  distaccata  di
 Giarre,   del   3  maggio  1995  era  stata  sollevata  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 7, legge n. 67/88  in
 riferimento   agli  artt.  3  e  37  della  Costituzione,  dichiarata
 inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo dalla Corte
 costituzionale con ordinanza del 12 gennaio 1996, n. 6;
     che nel giudizio in  esame  e'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 23
 comma 7 legge  n.  67  dell'11  marzo  1988  e  dell'art.  18,  legge
 regionale  siciliana  n.  25 del 1 settembre 1993 che ha prorogato la
 durata massima dei progetti di utilita' collettiva di cui  al  citato
 art.  23  fino  al  gennaio  1996  -  nulla esprimendo in ordine alla
 qualificazione giuridica del  rapporto,  gia'  contenuta  invece  nel
 citato  comma  7  -  nella  parte in cui esclusa la sussistenza della
 subordinazione del  rapporto  di  lavoro  dei  giovani  impiegati  in
 attivita'   di   utilita'  collettiva,  non  consente  di  addivenire
 all'applicazione dell'art. 15 della legge n.  1204  del  30  dicembre
 1971,  in  contrasto  con  le  norme  di  cui agli artt. 3 e 37 della
 costituzione;
     che  appare,   pertanto,   palesemente   ed   ingiustificatamente
 disparitario   il   trattamento  riservato  alle  lavoratrici  madri,
 impiegate  nei  progetti  di  utilita'  collettiva,  trattamento  che
 finisce  per  non  consentire l'adempimento delle essenziali funzioni
 familiari, alla luce, peraltro, della normativa in  vigore  che,  nel
 tempo,  ha  sistematicamente  ampliato  la  tutela  delle lavoratrici
 madri, anche al di fuori dello  schema  tipologico  del  rapporto  di
 lavoro  subordinato  (legge  n.  546/87,  legge  n.  379/90, legge n.
 166/91), innovando,  appunto,  in  ultimo  anche  la  disciplina  dei
 sussidi per i lavoratori socialmente utili, limitatamente tuttavia ai
 rapporti  instaurati  ai  sensi  dei  decreti legge n. 31/95, 105/95,
 232/95, 326/95, 416/95, 515/95 e 39/96, (art. 1 del decreto-legge  n.
 180  del  2   aprile 1996), con la previsione dell'applicazione delle
 disposizioni   in   materia   di   indennita'    di    mobilita'    e
 conseguentemente, l'erogazione dell'indennita' di maternita', ma solo
 con  riferimento ai progetti approvati dal 1 gennaio 1996, cui non e'
 riconducibile la fattispecie in esame.
     che si ritiene, peraltro, proprio alla stregua  degli  interventi
 normativi  in  materia,  che  non  sia  consentita un'interpretazione
 analogica  o  estensiva   delle   disposizioni   richiamate,   stante
 l'espressa    volonta'    del   legislatore   di   ridurne,   seppure
 irrazionalmente, l'ambito di  applicazione,  da  un  canto  sotto  il
 profilo   delle  categorie  protette,  dall'altro  sotto  il  profilo
 dell'efficacia temporale.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.  3  ed  all'art.  37  della  Costituzione,  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma  7,  della  legge  11
 marzo  1988,  n.  67,  nonche'  dell'art.  18  della  legge regionale
 siciliana  1  settembre  1993,  nella  parte  in  cui  non  prevedono
 l'applicabilita'  alle  lavoratrici  madri  impiegate  in progetti di
 utilita' collettiva, dell'art. 15 della legge 30  dicembre  1971,  n.
 1204;
   Sospende  il procedimento e dispone la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Si comunichi alle parti;
   Si notifichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   Si  comunichi  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati  e   al
 Presidente del Senato della Repubblica.
     Catania addi' 13 maggio 1997
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 98C0033