N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1997

                                 N. 8
  Ordinanza emessa il 25 novembre 1997 dalla pretura di Siena, sezione
 distaccata  di  Poggibonsi  nel  procedimento penale a carico di Rosi
 Luigi ed altro
 Reato in genere - Violazioni nell'uso delle denominazioni di  origine
    dei vini - Produzione, vendita e distribuzione per il consumo, con
    denominazione d'origine, di vini privi dei requisiti richiesti per
    tale  denominazione  - Trattamento sanzionatorio - Dedotta parita'
    di trattamento per condotte di diversa  offensivita'  -  Lamentata
    eccessiva afflittivita' a fronte delle sanzioni previste dall'art.
    516  del  c.p.  per  l'ipotesi  analoga  di  vendita  di  sostanze
    alimentari non genuine come genuine - Lesione del principio  della
    finalita' rieducativa della pena.
 (Legge 10 febbraio 1992, n. 164, artt. 10 e 28, comma 2).
 (Cost., art. 3, 25 e 27, secondo comma).
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Rilevato  che la difesa ha richiesto che sia sollevata questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 28, comma 2, e  10  legge  n.
 164/1992 contestati agli imputati.
                             O s s e r v a
   La  questione  non  e'  manifestamente  infondata ed e' sicuramente
 rilevante, le norme in questione sanzionano una serie di condotte che
 non sono definite  nelle  norme  stesse  ma  in  atti  amministrativi
 trattandosi quindi di tipiche norme penali in bianco.
   Cio' premesso la difesa solleva la questione di incostituzionalita'
 in  relazione  agli  artt.  25,  27,  comma  secondo  e  terzo, della
 Costituzione.  Di particolare rilievo appare il riferimento  all'art.
 3  della  Costituzione  in  quanto  la  difesa  solleva  la questione
 proponendo in maniera  corretta  e  condivisibile  il  raffronto  con
 l'art.  516  del  c.p. Questo perche' l'art. 516 del c.p. prevede una
 fattispecie simile a quella contestata agli odierni  imputati  ovvero
 la  vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e punisce
 tale fattispecie con una pena fino a 6 mesi di reclusione o fino a L.
 2.000.000 di multa. Laddove nel caso di cui  all'art.  28,  comma  2,
 viene   prevista  una  pena  della  reclusione  fino  ad  un  anno  e
 soprattutto  una  pena  pecuniaria  rilevantissima  tanto  che  nella
 fattispecie in esame gli imputati rischiano ciascuno la multa da lire
 177.000.000 a 4.662.000.000.
   Sotto  il profilo dell'art. 25 della Costituzione lamenta la difesa
 come la norma in questione accomuni condotte diverse,  disomogenee  e
 difficilmente  accomunabili  in  quanto  la  norma integratrice della
 fattispecie e' costituita dal cosi' detto disciplinare di  produzione
 che prevede una pluralita' di condotte che variano dalle modalita' di
 imbottigliamento  alla etichettatura e cosi' via per tutte le fasi di
 produzione e  commercializzazione  del  vino.  Cosi'  facendo  vengno
 sanzionate  in  identica  misura condotte che hanno evidentemente una
 ben diversa offensivita'.
   La  difesa  infine  si  e'  richiamata  anche  all'art.  27   della
 Costituzione  (erroneamente richiamando il comma 2) in quanto lamenta
 che la eccessivita' della pena  si  traduce  in  una  violazione  del
 principio  di  tendenziale  rieducazione  del  reo  oltreche'  in una
 irragionevolezza.
   La questione e' sicuramente  rilevante  nel  giudizio  penale    in
 quanto  la  norma  la  cui  legittimita'  costituzionale  e' posta in
 discussione deve essere applicata  dal  pretore  ed  inoltre  non  e'
 manifestamente  infondata  in  relazione  alle  puntuali osservazioni
 della   difesa   che   soprattutto  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione meritano di essere portate  all'attenzione  della  Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il giudizio in corso;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria per le notifiche di legge.
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 98C0047