N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1997
N. 8 Ordinanza emessa il 25 novembre 1997 dalla pretura di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Rosi Luigi ed altro Reato in genere - Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine dei vini - Produzione, vendita e distribuzione per il consumo, con denominazione d'origine, di vini privi dei requisiti richiesti per tale denominazione - Trattamento sanzionatorio - Dedotta parita' di trattamento per condotte di diversa offensivita' - Lamentata eccessiva afflittivita' a fronte delle sanzioni previste dall'art. 516 del c.p. per l'ipotesi analoga di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena. (Legge 10 febbraio 1992, n. 164, artt. 10 e 28, comma 2). (Cost., art. 3, 25 e 27, secondo comma).(GU n.5 del 4-2-1998 )
IL PRETORE Rilevato che la difesa ha richiesto che sia sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28, comma 2, e 10 legge n. 164/1992 contestati agli imputati. O s s e r v a La questione non e' manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante, le norme in questione sanzionano una serie di condotte che non sono definite nelle norme stesse ma in atti amministrativi trattandosi quindi di tipiche norme penali in bianco. Cio' premesso la difesa solleva la questione di incostituzionalita' in relazione agli artt. 25, 27, comma secondo e terzo, della Costituzione. Di particolare rilievo appare il riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto la difesa solleva la questione proponendo in maniera corretta e condivisibile il raffronto con l'art. 516 del c.p. Questo perche' l'art. 516 del c.p. prevede una fattispecie simile a quella contestata agli odierni imputati ovvero la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e punisce tale fattispecie con una pena fino a 6 mesi di reclusione o fino a L. 2.000.000 di multa. Laddove nel caso di cui all'art. 28, comma 2, viene prevista una pena della reclusione fino ad un anno e soprattutto una pena pecuniaria rilevantissima tanto che nella fattispecie in esame gli imputati rischiano ciascuno la multa da lire 177.000.000 a 4.662.000.000. Sotto il profilo dell'art. 25 della Costituzione lamenta la difesa come la norma in questione accomuni condotte diverse, disomogenee e difficilmente accomunabili in quanto la norma integratrice della fattispecie e' costituita dal cosi' detto disciplinare di produzione che prevede una pluralita' di condotte che variano dalle modalita' di imbottigliamento alla etichettatura e cosi' via per tutte le fasi di produzione e commercializzazione del vino. Cosi' facendo vengno sanzionate in identica misura condotte che hanno evidentemente una ben diversa offensivita'. La difesa infine si e' richiamata anche all'art. 27 della Costituzione (erroneamente richiamando il comma 2) in quanto lamenta che la eccessivita' della pena si traduce in una violazione del principio di tendenziale rieducazione del reo oltreche' in una irragionevolezza. La questione e' sicuramente rilevante nel giudizio penale in quanto la norma la cui legittimita' costituzionale e' posta in discussione deve essere applicata dal pretore ed inoltre non e' manifestamente infondata in relazione alle puntuali osservazioni della difesa che soprattutto in relazione all'art. 3 della Costituzione meritano di essere portate all'attenzione della Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 sospende il giudizio in corso; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per le notifiche di legge. Il pretore: (firma illeggibile) 98C0047