N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1997

                                 N. 14
  Ordinanza  emessa il 9 ottobre 1997 dalla Corte d'assise di Bari nel
 procedimento penale a carico di Belviso Francesco
 Processo penale - Interrogatorio della persona in stato  di  custodia
    cautelare  in  carcere  -  Obbligo  di  procedere immediatamente e
    comunque non oltre cinque giorni dall'inizio  di esecuzione  della
    custodia,  anche  dopo  la  trasmissione degli atti al giudice del
    dibattimento - Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza  - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla
    sentenza n. 77/1997 della Corte costituzionale.
 (C.P.P. 1988, art. 294).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                          LA CORTE DI ASSISE
   Esaminata l'istanza di liberazione proposta, ai sensi  degli  artt.
 302-294  c.p.p.,  dalla  difesa  di  Belviso  Francesco,  imputato di
 associazione di stampo  mafioso  nel  processo  n.  9/1997  r.g.ass.,
 attualmente  in  stato  di  custodia  cautelare  in carcere a seguito
 dell'esecuzione intervenuta in data 28 settembre  1997  -  successiva
 alla  trasmissione  degli  atti  a  questa Corte per il dibattimento,
 fissato all'udienza del 25 novembre 1997 - del provvedimento adottato
 il 30 marzo 1996 dal g.i.p. del tribunale di Bari;
   Considerate le argomentazioni esposte dalla difesa a sostegno della
 dedotta  caducazione   della   misura,   in   ragione   del   mancato
 interrogatorio  dell'imputato  nel  termine di cinque giorni previsto
 dall'art. 294 c.p.p.;
    Considerata  altresi'  la  richiesta  subordinata  proposta  dalla
 difesa,  con  la  quale  si sollecita la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale per la non manifesta infondatezza della  dedotta
 incostituzionalita'  del  predetto  articolo  nella  parte in cui non
 prevede   che   il   giudice   debba   procedere   all'interrogatorio
 dell'imputato  immediatamente  o,  comunque,  non oltre cinque giorni
 dall'esecuzione    della    custodia    intervenuta    nella     fase
 predibattimentale;
   Visto  il  parere  negativo  del  p.m. con il quale si evidenzia la
 differenza  strutturale  della  fase  dibattimentale,  governata  dal
 giudice   che   decide   (anche)   della  privazione  della  liberta'
 dell'imputato, rispetto a quella  delle  indagini,  incentrata  sulla
 figura del p.m.  e sull'"eccezionale" ricorso al giudice;
   Ritenuto   che   effettivamente   l'art.   294  cit.,  nell'attuale
 formulazione, a seguito della nota pronuncia  di  incostituzionalita'
 di  cui  alla  sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 24 marzo
 1997-3 aprile 1997 - la quale ha esteso  il  dovere  del  giudice  di
 procedere all'interrogatorio di garanzia sino alla trasmissione degli
 atti al giudice del dibattimento - non contempla la fase successiva a
 tale   trasmissione,  sicche'  l'istanza  in  esame  dovrebbe  essere
 rigettata;
   Ritenuto tuttavia che, in considerazione del percorso motivazionale
 seguito della Corte costituzionale nella citata sentenza per giungere
 ad  estendere  l'applicazione  dell'istituto  dell'interrogatorio  di
 garanzia  (ben delineato nela sua funzione) alla fase successiva alla
 chiusura   delle    indagini    preliminari,    la    questione    di
 incostituzionalita'  sollevata dalla difesa non appare manifestamente
 infondata  con  riferimento  al  thema  decidendi,  specialmente   in
 relazione  ai  principi fondamentali fissati dagli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
   Ritenuto  infatti che anche nella fase successiva alla trasmissione
 degli atti al giudice del dibattimento:
     l'interrogatorio ex art.  294  del  codice  di  procedura  penale
 avrebbe  la  funzione  di  assicurare in termini brevi, attraverso il
 contatto diretto dell'indagato con il giudice e l'attivazione di  una
 immediata  possibilita'  di discolpa, l'acquisizione di ogni elemento
 utile per una urgente verifica della sussistenza dei presupposti  per
 l'applicazione di una misura cautelare;
     in  tale  fase  non  vi  e'  termine per la fissazione della data
 dell'udienza dibattimentale, sicche' l'imputato in vinculis (anche in
 ragione  dell'eventuale  esercizio  del   potere   presidenziale   di
 differimento  dell'udienza ai sensi dell'art. 465 c.p.p.) puo' essere
 sottratto per un tempo considerevole alla  prima  presa  di  contatto
 diretto  col  giudice  al  fine  precipuo della verifica dello status
 custodiae;
     i  tempi  e  le  finalita'  dell'esame  dell'imputato   in   sede
 dibattimentale,  ed  ancor  piu'  le  mere dichiarazioni spontanee di
 quest'ultimo (unica possibilita' concreta di attivare al piu'  presto
 il  primo  contatto  col  giudicante,  al  di  la' dell'autonoma fase
 procedimentale conseguente ad una eventuale istanza di revoca ex art.
 299 c.p.p., nella quale, peraltro, dopo la  chiusura  delle  indagini
 non   e'   previsto   dalla  legge  l'interrogatorio  dell'imputato),
 differiscono profondamente dall'interrogatorio di garanzia, il  quale
 ha  la  tipica  funzione  di  consentire al giudice la verifica della
 sussistenza e della  persistenza  delle  condizioni  legittimanti  la
 misura  custodiale,  anche  e specialmente con riguardo alle esigenze
 cautelari, suscettibili di ridimensionamento proprio in relazione  al
 tenore  delle  dichiarazioni dell'imputato sino ad indurre il giudice
 alla revoca o alla attenuazione della misura;
     la descritta natura e funzione  dell'interrogatorio  di  garanzia
 sembra   rendere   irrilevanti  -  sulla  questione  in  esame  -  le
 considerazioni   del   p.m.,   in   quanto   attinenti   solo    alla
 differenziazione strutturale delle fasi procedimentali delle indagini
 e  del  dibattimento,  differenziazione  che  non  rende  di  per se'
 incompatibile - dal punto di vista sistematico - l'interrogatorio  de
 quo   con  la  fase  dibattimentale;  salva  l'ulteriore  e  connessa
 questione (che si sottopone anch'essa al vaglio  della  Corte)  della
 precisa   individuazione   degli  elementi  probatori  sui  quali  il
 giudicante potra' contare  nell'espletamento  di  tale  incombente  e
 nella  formazione  del suo convincimento sui presupposti della misura
 cautelare (se essi dovranno essere  esclusivamente  quelli  emergenti
 dagli  atti  del fascicolo d'ufficio e/o desumibili dai provvedimenti
 cautelari a sua disposizione oppure  - ma cio' sembrerebbe costituire
 un vulnus ai principi che governano la formazione  del  convincimento
 del   giudicante  nel  dibattimento  -  tutti  quelli  emergenti  dal
 fascicolo del p.m. valutati dal g.i.p.  all'atto  dell'emissione  del
 provvedimento cautelare);
   Ritenuto  quindi  che  la  situazione  appena  delineata appare non
 conforme al dettato dell'art.  3  della  Costituzione,  in  relazione
 all'applicabilita'  dell'art. 294 c.p.p. alle non difformi situazioni
 corrispondenti  alle  fasi  procedimentali  che  terminano   con   la
 trasmissione  degli  atti  al  giudice  del  dibattimento,  sembrando
 altresi' compromessa, nella fase  successiva  a  detta  trasmissione,
 l'osservanza  dell'art.   24/2 della Costituzione nella misura in cui
 si priva l'imputato in vinculis del piu' efficace strumento di difesa
 avente  ad  oggetto  la  custodia  cautelare (contatto diretto con il
 giudice, richiesto gia' dalla Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
 diritti dell'uomo del 1950);
   Ritenuto conclusivamente che la soluzione della descritta questione
 di   sospetta  incostituzionalita'  e'  rilevante  per  la  decisione
 sull'istanza di liberazione  ex  art.  294-302  c.p.p.  sottoposta  a
 questa  Corte,  per  cui  occorre sospendere il relativo procedimento
 cautelare in attesa di una  pronuncia  della  Cortestituzionale  alla
 quale la questione viene rimessa.
                               P. Q. M.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e  sospende  il  giudizio  cautelare  sull'istanza  in
 oggetto proposta nell'interesse di Belviso Francesco;
   Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata alla parte istante ed al p.m., nonche' al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  e comunicata anche ai presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
     Bari, addi'  9 ottobre 1997
                         Il presidente: De Feo
                                         Il giudice estensore: Lucafo'
 98C0053