N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1997
N. 17 Ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Mozzanica Giuseppe e il prefetto di Novara Circolazione stradale - Infrazioni comportanti l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida - Potere di sospensione provvisoria della validita' della patente attribuito al prefetto - Esercizio subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse, rispetto alla mera contestazione della contravvenzione - Mancata previsione - Necessita' che la durata del provvedimento sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superiore al massimo edittale stabilito dalle singole norme incriminatrici - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio del giudice naturale e sul principio di legalita' in materia penale. (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 3). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.5 del 4-2-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede; Premesso che: la difesa dell'opponente ha sollevato, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, seconco comma, e 25 della Costituzione (che sanciscono rispettivamente l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento ed il principio secondo il quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge) eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, C.d.S. nella parte in cui: impone all'agente o all'organo che accerta un reato per il qule e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida di procedere al ritiro immediato del documento; attribuisce al prefetto il potere di sospendere fino ad un anno l'abilitazione alla guida; l'amministrazione opposta ha contestato il fondamento dell'eccezione assumendo che il provvedimento prefettizio ha carattere provvisorio, in relazione a possibili provvedimenti definitivi dell'autorita' giudiziaria, ed ha, inoltre, cosi' testualmente dedotto che: "l'ordinanza ha una sua autonomia e il carattere di provvisorieta' interviene quando sul fatto si instaura procedimento penale che portera' a una sentenza o decreto definitivo con i quali si confrontera' il provvedimento prefettizio per adeguarsi al contenuto dispositivo ...omissis...". Rilevato che: l'applicazione in via provvisoria della sospensione della patente di guida non comporta una sorta di sconfinamento del prefetto nella giurisdizione, trattandosi di un potere di natura eminentemente amministrativa, esercitato in particolari casi (commissione di taluni gravi reati connessi con la circolazione stradale) dal giudice penale; invero, nel prevedere in talune ipotesi di reato sanzioni amministrative accessorie, evidentemente il legislatore ha preferito evitare la concorrente competenza dell'autorita' amministrativa e dell'autorita' giudiziaria ad irrogare la sanzione, forse al fine di scongiurare duplicazioni o l'applicazione della sospensione in misura eccessiva; il vigente codice della strada prevede, pertanto, che - qualora il fatto sia preveduto dalla legge come reato - il prefetto, che pur sarebbe astrattamente competente ad adottare sanzioni amministrative in relazione alla violazione di norme del C.d.S., abbia il potere di sospendere solo provvisoriamente il documento di abilitazione alla guida, e riserva al giudice penale l'applicazione in via definitiva della sanzione, qualificata "amministrativa accessoria"; la legge, pertanto, non prevede l'anomala attribuzione al prefetto di un potere sanzionatorio proprio e tipico del giudice penale ma, al contrario, l'attribuzione al magistrato penale, nell'ipotesi di commissione di taluni reati, del potere di comminare una sanzione accessoria di natura amministrativa; Ritenuto che: 1) e' inevitabile, per la tutela della pubblica incolumita', che venga immediatamente ritirata la patente a persona colta dagli agenti preposti alla disciplina del traffico in stato di ubriachezza alla guida di un autoveicolo; 2) e' altresi' opportuno che il prefetto abbia il potere di applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, per seri e comprovati motivi di pubblico interesse, il provvedimento di sospensione che sara' poi adottato in via definitiva dall'autorita' giudiziaria; 3) si verifica invece un'evidente ed inaccettabile discrasia qualora, in mancanza di qualsiasi seria e comprovata esigenza cautelare, il prefetto sia per legge tenuto ad anticipare, puramente e semplicemente, in via provvisoria, quella stessa sanzione che sara' poi irrogata, con garanzie molto maggiori, all'esito del processo penale; 4) tale discrasia diviene irragionevole fino ad apparire inspiegabile ove si consideri che la durata della sospensione applicata dal prefetto appare del tutto svincolata rispetto alla presumibile durata della sanzione che sara' inflitta in via definitiva ed in talune fattispecie puo' essere addirittura superiore al massimo edittale al quale il giudice penale e' vincolato (nel caso di guida in stato di ebbrezza, ad esempio, il giudice penale puo' sospendere la patente da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi mentre il prefetto puo' disporre, per la stessa violazione, la sospensione "provvisoria" anche per un anno, con l'aberrante risultato che all'atto della definizione del procedimento penale il contravventore potrebbe aver "provvisoriamente" scontato il quadruplo della sanzione massima che il giudice ha il potere di irrogargli); 5) in realta' per quanti sforzi si facciano non e' possibile attribuire un significato organica, un senso compiuto, una sufficiente ragionevolezza alla complessa disciplina in materia di sospensione della patente risultante dal combinato disposto degli artt. 218, 223, 224 C.d.S. che e' suscettibile di un'interpretazione tale da compromettere gravemente il diritto di difesa (art. 25 Cost.) e da consentire abusi o, quanto meno, ingiustifcate disparita' di trattamento (art. 3 Cost.); 6) in particolare non e' dato comprendere in che senso e con quali concrete conseguenze il provvedimento prefettizio debba considerarsi "provvisorio" rispetto a quello giurisdizionale; 7) ne deriva in primo luogo una oggettiva incertezza, nel silenzio del legislatore, in ordine alla detraibilita' della sospensione provvisoria presofferta dalla sanzione definitiva irrogata dall'autorita' giudiziaria; 8) non essendo, inoltre, richiesti presupposti ulteriori e diversi rispetto al mero accertamento della guida in stato di ebbrezza, il provvedimento prefettizio finisce, nella migliore delle ipotesi, come si e' piu' volte sopra rilevato, con il risolversi in una sorta di sommaria e razionalmente ingiustificata anticipazione pura e semplice della sanzione definitiva, con il rischio, tutt'altro che remoto, che il contravventore subisca una sospensione preventiva ben piu' gravosa di quella successivamente applicata dal magistrato; Per le suesposte considerazioni: non appare di per se' illegittima sul piano costituzionale l'attribuzione al prefetto del potere tipicamente amministrativo, che in altre ipotesi autonomamente gli compete (cfr. artt. 218 e 224 C.d.S.), di sospendere la patente di guida ma l'estrema latitudine ed indeterminatezza di tale potere, esercitato in via provvisoria, rispetto a quello definitivo attribuita al magistrato penale; l'art. 223, comma 3, del C.d.S. appare, pertanto, in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede che: il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed, in particolare, di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettivita', al fine di evitare che l'esercizio di tale potere finisca per risolversi nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva; che la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria defintiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici; la rilevanza della questione ai fini della decisione della presente controversia appare evidente sol che si consideri che l'eventuale dichiarazioine di illegittimita' costituzionale, anche parziale, dell'art. 223, comma 3, C.d.S. determinerebbe inevitabilmente l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3, del C.d.S., in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che: il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse rispetto alla mera contestazione della contravvenzione ed in particolare di serie e comprovate esigenze cautelari o di tutela della collettivita' e, comunque, l'esercizio di tale potere non si risolva nella pura e semplice anticipazione della sanzione definitiva; la durata della sospensione provvisoria sia proporzionata rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale previsto dalle singole norme incriminatrici; Ordina l'immediata trasmissiione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Novara, addi' 18 novembre 1997 Il pretore: Gagliardi 98C0056