N. 17 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1997

                                 N. 17
  Ordinanza emessa il 18 novembre  1997  dal  pretore  di  Novara  nel
 procedimento  civile vertente tra Mozzanica Giuseppe e il prefetto di
 Novara
 Circolazione stradale - Infrazioni comportanti  l'applicazione  della
    sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione  o  della
    revoca della patente di guida - Potere di sospensione  provvisoria
    della  validita'  della patente attribuito al prefetto - Esercizio
    subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse, rispetto
    alla mera contestazione della contravvenzione - Mancata previsione
    - Necessita' che la durata  del  provvedimento  sia  proporzionata
    rispetto   alla   prevedibile  misura  della  sanzione  accessoria
    definitiva e non superiore al  massimo  edittale  stabilito  dalle
    singole  norme  incriminatrici  - Mancata previsione - Lesione del
    principio di eguaglianza - Incidenza  sul  principio  del  giudice
    naturale e sul principio di legalita' in materia penale.
 (Nuovo codice della strada, art. 223, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 25).
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
   Premesso che:
     la  difesa  dell'opponente  ha sollevato, deducendo la violazione
 degli artt. 3, 24,  seconco  comma,  e  25  della  Costituzione  (che
 sanciscono rispettivamente l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi
 alla  legge,  l'inviolabilita'  del diritto di difesa in ogni stato e
 grado del procedimento ed il principio secondo il quale nessuno  puo'
 essere   distolto  dal  giudice  naturale  precostituito  per  legge)
 eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art.  223,  comma  3,
 C.d.S. nella parte in cui:
      impone  all'agente o all'organo che accerta un reato per il qule
 e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
 della revoca della patente di guida di procedere al ritiro  immediato
 del documento;
      attribuisce  al prefetto il potere di sospendere fino ad un anno
 l'abilitazione alla guida;
     l'amministrazione   opposta   ha   contestato    il    fondamento
 dell'eccezione   assumendo   che   il  provvedimento  prefettizio  ha
 carattere  provvisorio,  in  relazione  a   possibili   provvedimenti
 definitivi   dell'autorita'   giudiziaria,   ed  ha,  inoltre,  cosi'
 testualmente dedotto che: "l'ordinanza ha  una  sua  autonomia  e  il
 carattere  di  provvisorieta' interviene quando sul fatto si instaura
 procedimento penale che portera' a una sentenza o decreto  definitivo
 con   i  quali  si  confrontera'  il  provvedimento  prefettizio  per
 adeguarsi al contenuto dispositivo ...omissis...".
   Rilevato che:
     l'applicazione in via provvisoria della sospensione della patente
 di guida non comporta una sorta di sconfinamento del  prefetto  nella
 giurisdizione,  trattandosi  di  un  potere  di  natura eminentemente
 amministrativa, esercitato in particolari casi (commissione di taluni
 gravi reati  connessi  con  la  circolazione  stradale)  dal  giudice
 penale;
     invero,  nel  prevedere  in  talune  ipotesi  di  reato  sanzioni
 amministrative accessorie, evidentemente il legislatore ha  preferito
 evitare  la  concorrente  competenza  dell'autorita' amministrativa e
 dell'autorita' giudiziaria ad irrogare la sanzione, forse al fine  di
 scongiurare duplicazioni o l'applicazione della sospensione in misura
 eccessiva;
     il  vigente  codice della strada prevede, pertanto, che - qualora
 il fatto sia preveduto dalla legge come reato - il prefetto, che  pur
 sarebbe  astrattamente competente ad adottare sanzioni amministrative
 in relazione alla violazione di norme del C.d.S., abbia il potere  di
 sospendere  solo  provvisoriamente  il documento di abilitazione alla
 guida, e riserva al giudice penale l'applicazione in  via  definitiva
 della sanzione, qualificata "amministrativa accessoria";
     la   legge,  pertanto,  non  prevede  l'anomala  attribuzione  al
 prefetto di un potere sanzionatorio  proprio  e  tipico  del  giudice
 penale   ma,  al  contrario,  l'attribuzione  al  magistrato  penale,
 nell'ipotesi di commissione di taluni reati, del potere di  comminare
 una sanzione accessoria di natura amministrativa;
   Ritenuto che:
     1)  e' inevitabile, per la tutela della pubblica incolumita', che
 venga immediatamente ritirata la patente a persona colta dagli agenti
 preposti alla disciplina del traffico in stato  di  ubriachezza  alla
 guida di un autoveicolo;
     2)  e'  altresi'  opportuno  che  il  prefetto abbia il potere di
 applicare provvisoriamente, in via cautelare ed urgente, per  seri  e
 comprovati   motivi   di  pubblico  interesse,  il  provvedimento  di
 sospensione che sara' poi adottato in via  definitiva  dall'autorita'
 giudiziaria;
     3)  si  verifica  invece  un'evidente  ed inaccettabile discrasia
 qualora,  in  mancanza  di  qualsiasi  seria  e  comprovata  esigenza
 cautelare,  il prefetto sia per legge tenuto ad anticipare, puramente
 e semplicemente, in via provvisoria, quella stessa sanzione che sara'
 poi  irrogata,  con  garanzie  molto maggiori, all'esito del processo
 penale;
     4)  tale  discrasia  diviene  irragionevole  fino   ad   apparire
 inspiegabile  ove  si  consideri  che  la  durata  della  sospensione
 applicata dal prefetto appare  del  tutto  svincolata  rispetto  alla
 presumibile   durata   della  sanzione  che  sara'  inflitta  in  via
 definitiva ed in talune fattispecie puo' essere addirittura superiore
 al massimo edittale al quale il giudice penale e' vincolato (nel caso
 di guida in stato di ebbrezza, ad esempio,  il  giudice  penale  puo'
 sospendere  la  patente da un minimo di quindici giorni ad un massimo
 di  tre  mesi  mentre  il  prefetto  puo'  disporre,  per  la  stessa
 violazione,  la  sospensione  "provvisoria"  anche  per  un anno, con
 l'aberrante risultato che all'atto della definizione del procedimento
 penale il contravventore potrebbe aver "provvisoriamente" scontato il
 quadruplo della sanzione massima che  il  giudice  ha  il  potere  di
 irrogargli);
     5)  in  realta'  per  quanti  sforzi si facciano non e' possibile
 attribuire  un  significato  organica,   un   senso   compiuto,   una
 sufficiente  ragionevolezza  alla  complessa disciplina in materia di
 sospensione della patente risultante  dal  combinato  disposto  degli
 artt.  218, 223, 224 C.d.S. che e' suscettibile di un'interpretazione
 tale da compromettere gravemente il diritto di difesa (art. 25 Cost.)
 e da consentire abusi o, quanto  meno,  ingiustifcate  disparita'  di
 trattamento (art. 3 Cost.);
     6)  in  particolare  non  e'  dato comprendere in che senso e con
 quali  concrete  conseguenze  il  provvedimento   prefettizio   debba
 considerarsi "provvisorio" rispetto a quello giurisdizionale;
     7)  ne  deriva  in  primo  luogo  una  oggettiva  incertezza, nel
 silenzio  del  legislatore,  in  ordine  alla   detraibilita'   della
 sospensione   provvisoria   presofferta   dalla  sanzione  definitiva
 irrogata dall'autorita' giudiziaria;
     8)  non  essendo,  inoltre,  richiesti  presupposti  ulteriori  e
 diversi  rispetto  al  mero  accertamento  della  guida  in  stato di
 ebbrezza, il provvedimento prefettizio finisce, nella migliore  delle
 ipotesi,  come  si e' piu' volte sopra rilevato, con il risolversi in
 una sorta di sommaria e  razionalmente  ingiustificata  anticipazione
 pura e semplice della sanzione definitiva, con il rischio, tutt'altro
 che  remoto, che il contravventore subisca una sospensione preventiva
 ben piu' gravosa di quella successivamente applicata dal magistrato;
   Per le suesposte considerazioni:
     non appare  di  per  se'  illegittima  sul  piano  costituzionale
 l'attribuzione al prefetto del potere tipicamente amministrativo, che
 in  altre  ipotesi  autonomamente  gli  compete (cfr. artt. 218 e 224
 C.d.S.), di sospendere la patente di guida ma l'estrema latitudine ed
 indeterminatezza di  tale  potere,  esercitato  in  via  provvisoria,
 rispetto a quello definitivo attribuita al magistrato penale;
     l'art.  223,  comma  3, del C.d.S. appare, pertanto, in contrasto
 con gli artt. 3 e 25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non
 prevede che:
      il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente
 di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse
 rispetto   alla  mera  contestazione  della  contravvenzione  ed,  in
 particolare, di serie e comprovate esigenze  cautelari  o  di  tutela
 della  collettivita',  al  fine  di  evitare  che l'esercizio di tale
 potere finisca per risolversi nella  pura  e  semplice  anticipazione
 della sanzione definitiva;
      che  la  durata  della sospensione provvisoria sia proporzionata
 rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria  defintiva
 e  non  superi  in  nessun  caso  il  massimo edittale previsto dalle
 singole norme incriminatrici;
     la rilevanza  della  questione  ai  fini  della  decisione  della
 presente  controversia  appare  evidente  sol  che  si  consideri che
 l'eventuale dichiarazioine di  illegittimita'  costituzionale,  anche
 parziale,    dell'art.    223,   comma   3,   C.d.S.   determinerebbe
 inevitabilmente l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, commi secondo e terzo,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e
 non  manifestamente  infondata   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 223, comma 3, del C.d.S., in relazione agli
 artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che:
     il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la  patente
 di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse
 rispetto   alla   mera  contestazione  della  contravvenzione  ed  in
 particolare di serie e comprovate  esigenze  cautelari  o  di  tutela
 della  collettivita'  e,  comunque, l'esercizio di tale potere non si
 risolva  nella  pura  e   semplice   anticipazione   della   sanzione
 definitiva;
     la   durata   della  sospensione  provvisoria  sia  proporzionata
 rispetto alla prevedibile misura della sanzione accessoria definitiva
 e non superi in  nessun  caso  il  massimo  edittale  previsto  dalle
 singole norme incriminatrici;
   Ordina   l'immediata   trasmissiione   degli  atti,  a  cura  della
 cancelleria, alla Corte costituzionale;
   Sospende il procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di
 costituzionalita';
   Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e
 sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
 della Repubblica.
     Novara, addi' 18 novembre 1997
                         Il pretore: Gagliardi
 98C0056