N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1996- 12 gennaio 1998

                                N.  21
  Ordinanza   emessa   il   15  ottobre  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  12  gennaio  1998)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Toscana sul ricorso proposto dalla Erg Petroli S,p,a
 contro il comune di Prato
 Idrocarburi  - Regione Toscana - Impianti di distribuzione automatica
    di carburanti per uso  autotrazione  -  Attribuzione  alla  giunta
    comunale  degli  atti  concessori  o  di  autorizzazione - Mancata
    previsione della competenza dei consigli comunali - Violazione del
    riparto della competenza  tra  consiglio  e  giunta  comunale  con
    incidenza sul principio di autonomia degli enti territoriali.
 (Legge  regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61,  art. 1, terzo comma,
    sostituito dalla legge regione Toscana 20 giugno 1992, n. 27).
 (Cost., artt. 117 e 128, in relazione alla legge 8  giugno  1990,  n.
    142, art. 32, comma 2, lett. f)).
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 3637/1995
 proposto  dalla  soc.  Erg  Petroli  S.p.a.  in  persona  del  legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa dagli avvocati
 Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi e  Fabio  Colzi  ed  elettivamente
 domiciliata presso quest'ultimo in Firenze, via Rondinelli, 2, contro
 il  comune  di Prato costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
 dagli  avvocati  Andrea  Sansoni  e  Luca   Poli   ed   elettivamente
 domiciliato  presso  lo  studio  dell'avvocato  Flavia  Pozzolini  in
 Firenze,   via   degli   Artisti,   20,  per  l'annullamento,  previa
 sospensione, della delibera della giunta municipale n.  1136  del  21
 aprile  1995  e  dell'ordinanza  sindacale  n. 50572 del 28 settembre
 1995;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
   Viste le memorie prodotte dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi, altresi', gli avvocati A. Marconi e A. Sansoni alla pubblica
 udienza del 15 ottobre 1996;
   Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                           Premesso in fatto
   Attraverso  il  ricorso  in esame, notificato il 4 novembre 1995 si
 impugnano - per violazione di legge ed eccesso di potere  sotto  vari
 profili  -  l'ordinanza  sindacale  n.  50572  del  28 settembre 1995
 notificata il 10 ottobre 1995, con cui  viene  ordinata  la  chiusura
 dell'impianto  di distribuzione di carburante, gestito dalla societa'
 ricorrente, nonche, quale atto presupposto, la delibera della  giunta
 municipale  di  Prato  n.  1136  del  21 aprile 1995, con la quale si
 annullava la precedente delibera della stessa giunta  n.  528  del  4
 marzo 1993.
   Entrambe   le   delibere  di  giunta  municipale  sopra  citate  si
 inseriscono  nella   fase   attuativa   del   "Piano   regionale   di
 razionalizzazione  della  rete degli impianti stradali per erogazione
 di  carburante  per  uso  autotrazione"  -  approvato  con   delibera
 consiliare  n. 50 del 24 gennaio 1985, integrata con delibera di c.r.
 10 ottobre 1989, n. 43 -  nonche'  del  "Programma  comunale  per  la
 ristrutturazione  della  rete  degli  impianti stradali di erogazione
 carburanti per autotrazione", adottato con delibera consiliare n. 579
 del 20 marzo 1990, ai sensi dell'art.   16 della delibera  c.r.t.  n.
 431/1989 cit.
   Con  la  prima delibera (n. 528/1993), in particolare, la ricordata
 giunta municipale di Prato  -  enunciata  la  propria  competenza  in
 materia  ai  sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1985,
 n.  61  -  deliberava  di  rinnovare  "per  il  periodo  strettamente
 necessario  al  trasferimento,  le concessioni relative agli impianti
 esistenti e funzionanti, venute o prossime a scadenza" per  le  quali
 non fosse possibile procedere "al rinnovo diciottennale per contrasto
 con i disposti del piano di ristrutturazione".
   Nella  seconda delibera (n. 1136/1995, ora oggetto di impugnativa),
 la  medesima  giunta  annullava  l'anzidetta  proroga,   perche'   in
 contrasto  con l'art. 3 comma 2, della delibera di g.r.t. n. 50/1985,
 e demandava al sindaco "l'emissione  delle  ordinanze  relative  alla
 chiusura  degli impianti ... in condizioni di incompatibilita' con il
 sito", ed il trasferimento degli impianti "entro il 31 dicembre 1995,
 termine di validita' del programma  comunale",  ovvero  l'adeguamento
 degli  impianti  solo "parzialmente incompatibili"; veniva stabilito,
 inoltre, il  termine  di  un  mese  dalla  notifica  delle  ordinanze
 sindacali  "per  procedere allo smaltimento delle scorte dei prodotti
 ed alla chiusura degli  impianti"  ove  detta  chiusura  fosse  stata
 imposta dalle ragioni sopra enunciate.
   In  attuazione  del provvedimento sopra sintetizzato, il sindaco di
 Prato ha sucessivamente emesso numerose ordinanze - fra cui quella in
 questa sede impugnata - di chiusura o di adeguamento degli  impianti,
 in  corrispondenza  di situazioni di fatto assai diverse: concessioni
 gia' da tempo scadute o asseritamente  gia'  rinnovate  per  diciotto
 anni,  concessioni da considerare revocate per l'incompatibilita' del
 sito di esercizio dell'impianto rispetto alla  nuova  pianificazione,
 concessioni  per  le  quali  si  invoca un giusto titolo ad ulteriore
 proroga, avendo il comune indicato - per i previsti  trasferimenti  -
 nuovi  luoghi  di  insediamento  conformi  alla pianificazione ma non
 ancora disponibili (ad esempio, per mancata realizzazione della  sede
 stradale);   non  mancano,  infine,  casi  in  cui  il  trasferimento
 dell'impianto e' condizionato solo ad adempimenti amministrativi, che
 lo stesso comune tarda a compiere.
   Nel caso di specie la societa' ricorrente - titolare di un impianto
 in  sito  incompatibile  con  la  nuova  programmazione   -   censura
 l'avvenuta  indicazione, da parte del comune, di siti alternativi non
 ancora disponibili,  e  ritiene  non  legittima  la  chiusura  di  un
 impianto  -  dopo  trenta  anni  di  esercizio - per mere esigenze di
 ripristino della legalita' violata.
   Il comune resistente, d'altra parte, asserisce  di  avere  messo  a
 disposizione  delle  societa'  interessate  numerose localita', anche
 immediatamente disponibili per  il  trasferimento  di  impianti,  che
 comunque non potrebbero continuare ad operare nell'attuale situazione
 di incompatibilita'.
   Ogni  valutazione  di  merito,  tuttavia, appare condizionata dalla
 eccepita incompetenza della  giunta  ad  emanare  l'atto  presupposto
 all'ordine  di  chiusura,  attenendo tale atto a materia concessoria,
 riservata al consiglio comunale ex art. 32 comma 2, lett. f) legge  8
 giugno  1990,  n.  142;  la  questione  di competenza, tuttavia, deve
 essere valutata anche alla luce della legge della regione Toscana  31
 ottobre 1985, n. 61, nel testo sostituito con l.r. 20 giugno 1992, n.
 27, che nell'art. 1, comma 3, affida "il rilascio delle concessioni o
 delle  autorizzazioni  agli  aventi  diritto",  nella  materia di cui
 trattasi, alla giunta comunale: la questione di competenza, pertanto,
 assurge a questione di costituzionalita' della  legge  regionale,  in
 rapporto a principi fondamentali inerenti la struttura organizzatoria
 e  operativa  dell'ente  territoriale minore, secondo le disposizioni
 della citata legge dello Stato.
                         Considerato in diritto
   La  questione  appare  rilevante  - in quanto investe la competenza
 (oggetto di specifico  motivo  di  gravame)  dell'autorita'  emanante
 l'atto  presupposto,  impugnato  insieme  a quello conseguenziale, di
 modo che il giudizio non puo' essere definito,  indipendentemente  da
 una  risposta  della  suprema  Corte  in  ordine alla conformita' del
 citato art. 1 legge regione Toscana n. 61/1985 - come modificata  con
 legge   regionale  n.  27/1992  -  agli  articoli  117  e  128  della
 Costituzione.
   La suddetta questione di costituzionalita'  risulta,  inoltre,  non
 manifestamente  infondata,  ove  si  consideri che l'art. 32 comma 2,
 lett. f) della legge 8 giugno 1990, n. 142 cita espressamente, fra le
 competenze  dei  consigli  comunali  "la  concessione  dei   pubblici
 servizi".
   La  regione  Toscana,  invece, ha statuito che gli atti concessori,
 inerenti gli impianti di distribuzione automatica di  carburanti  per
 uso  autotrazione,  siano "deliberati dalla giunta comunale, ai sensi
 dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142" (cfr. art. 1 comma 3,
 legge regionale citata).
   Il rinvio all'art. 35 della legge statale  sulle  autonomie  locali
 (articolo  che  disciplina  le  competenze delle giunte comunali) non
 appare tuttavia pertinente:  la  giunta,  infatti,  e'  investita  di
 attribuzioni  residuali,  nelle  materie non riservate dalla legge al
 consiglio comunale, nonche' di  funzioni  attuative  degli  indirizzi
 generali,  ovvero propositive e di impulso nei confronti del medesimo
 consiglio.
   Il diretto esercizio della potesta', in materia di  concessione  di
 pubblici servizi (rilascio, revoca, rinnovo, proroga) non puo' dunque
 non ritenersi riservato dalla legge statale all'organo di indirizzo e
 di   controllo   politico-amministrativo   dell'ente   locale,   data
 l'espressa   enunciazione   contenuta   al   riguardo   nel   dettato
 legislativo.
   Quanto  sopra,  presumibilmente,  per  l'immediata  incidenza della
 gestione dei servizi stessi sulla vita dei soggetti  amministrati,  e
 dunque  per  la  stretta connessione delle vicende concessorie con le
 attribuzioni primarie dell'ente in questione,  nello  spirito  -  che
 puo'  ritenersi  proprio  del  decentramento  autonomistico  -  di un
 massimo avvicinamento dell'organo-guida dell'ente rappresentativo  ai
 problemi concreti del territorio. La distribuzione del carburante, in
 particolare,  e' materia di competenza statale, gestita dalle regioni
 in via delegata,  ex articoli 7 e 52 d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,
 nell'ambito  degli  indirizzi determinati dal Governo con decreti del
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  in  attuazione  dei  piani
 energetici nazionali approvati dal CIPE.
   La  concessione  per  i singoli impianti ha durata diciottennale, e
 deve adeguarsi a linee di indirizzo dettate - oltre che  dal  Governo
 sul  piano  programmatorio  anzidetto  -  anche  dagli  Enti locali -
 (regione e comune) per le rispettive aree di influenza.  La  materia,
 in conclusione, coinvolge delicati interessi pubblici a vari livelli,
 con diretta incidenza sui trasporti e la viabilita'.
   Tenuto   conto   di  quanto  sopra,  e'  praticamente  pacifico  in
 giurisprudenza   che    l'assenso    richiesto,    per    l'esercizio
 dell'attivita'  di  cui  trattasi,  abbia natura di concessione di un
 pubblico servizio, di spettanza del consiglio comunale   ex  art.  32
 comma  2 lett. f) legge n. 142/1990 - (cfr. in tal senso Cons. Stato,
 sez. V, 11 marzo 1995, n. 385 e 389; 8  febbraio  1995,  n.  213;  30
 ottobre  1993 n. 1127, 1129 e 1131; 4 novembre 1994, n. 1260, sez. VI
 30 dicembre 1992, n. 1198 T.A.R.  Lazio, sez. II 9  giugno  1992,  n.
 1459  e 4 novembre 1992, n. 2104; T.A.R. Lazio, sezione di Latina, 27
 aprile 1992, n. 280, T.A.R. Lombardia sezione di  Brescia  20  luglio
 1993,  n.  630  e  27 ottobre 1992, n. 1138; T.A.R. Campania, Napoli,
 sez. I, 29 settembre 1993, n. 303)
   Isolata sul  piano  dottrinale  e  giurisprudenziale  (cfr.  T.A.R.
 Toscana,  sez.  III,  23 maggio 1995, n. 119) appare la tesi, secondo
 cui la potesta' concessoria spetterebbe al Consiglio solo in  ipotesi
 ben  definite - concernenti pubblici servizi di carattere prettamente
 locale, in base al combinato disposto degli articoli 22 e 32 legge n.
 142/1990 cit. - con conseguente  competenza  residuale  della  giunta
 nella materia che e' oggetto del presente ricorso.
   La  limitazione,  in  realta',  non  appare compatibile con l'ampio
 dettato della norma individuatrice  delle  competenze  del  consiglio
 comunale,  ne'  con  la  ratio  della  medesima,  che  - come gia' in
 precedenza sottolineato - mira a ricondurre la  materia  dei  servizi
 pubblici   sotto   il  diretto  controllo  dell'organo  di  indirizzo
 politico-amministrativo  del   comune,   al   quale   irrazionalmente
 verrebbero sottratte le concessioni coinvolgenti interessi piu' ampi.
   Oggetto  del  precedente  art.  22,  invece,  e' la definizione dei
 moduli gestionali dei servizi pubblici  affidati  ai  comuni  e  alle
 province,  e  la  statuizione  -  in  armonia  con  l'art.  118 della
 Costituzione - di una  riserva  di  legge  per  l'individuazione  dei
 servizi che i citati Enti possono gestire "in via esclusiva".
   Proprio  in  una materia che, come quella in esame, coinvolge anche
 profili di pianificazione a livello sovracomunale, d'altra parte,  il
 rilascio,  la proroga e la revoca delle singole concessioni - per gli
 spazi di intervento discrezionale sussistenti al riguardo (cfr.   per
 il  principio  Corte cost. 24 giugno 1992, n. 301, Consiglio Stato VI
 n. 1198/1992 cit., T.A.R. Toscana, sez. III 29 maggio 1993, n.   190;
 T.A.R.  Lazio  sez.  II 26 giugno 1993, n. 738) - esula da profili di
 mera attuazione, coinvolgendo  scelte  che  opportunamente  la  legge
 statale  riconduce  alla medesima Autorita', preposta a dettare linee
 generali di indirizzo.
   Nella fattispecie, l'intero programma comunale - emesso nell'ambito
 della piu' ampia pianificazione in precedenza indicata, e scadente il
 31 dicembre 1995 - e' risultato condizionato (e, almeno in parte qua,
 inattuato) a seguito di provvedimenti  della  giunta,  che  ha  prima
 (delibera   n.  528/1993)  prorogato  senza  limiti  ben  precisi  le
 concessioni per la gestione di impianti, incompatibili  con  il  sito
 nell'ambito della nuova programmazione, e poi (delibera n. 1136/1995,
 ora  impugnata) ha annullato la precedente determinazione, rimettendo
 al  sindaco  l'immediata  chiusura  o  l'adeguamento  degli  impianti
 incompatibili,   senza   valutazioni  caso  per  caso  (in  ordine  a
 concessioni gia' scadute, o rinnovate ma da revocare, o a  situazioni
 in  cui  il  trasferimento fosse di fatto condizionato da adempimenti
 comunali) e senza alcun apprezzamento di carattere generale, circa la
 sufficienza e la razionalita' della rete di distribuzione residua.
   Nella situazione in esame, in  altre  parole,  risulta  evidenziato
 come  la  potesta'  da  esercitare  nel  settore  di  cui  trattasi -
 indipendentemente dalle ragioni sussistenti (o meno) nel caso singolo
 - sia strettamente legata a scelte e indirizzi di portata generale.
   Tali scelte e indirizzi, d'altra parte, sono rimessi  con  l'intera
 materia concessoria alla giunta dal piu' volte ricordato art. 1 della
 legge  regionale  n.  61/1985, come modificato con legge regionale n.
 27/1992, ad avviso del colllegio in contrasto con la ripartizione  di
 competenze,  di cui all'art. 32 comma 2 lett. f) legge n. 142/1990, e
 quindi con gli articoli 117 e 128 della Costituzione,  investendo  la
 struttura     organizzatoria    dell'ente    territoriale    principi
 fondamentali, da rinvenire in leggi dello Stato, e dovendo discendere
 da queste ultime l'ordinamento dell'autonomia degli enti territoriali
 minori.
   In base alla ricordata legge n. 142/1990, con particolare  riguardo
 alla  disciplina contenuta nell'art. 3, si puo' infatti convenire che
 spetta alla regione il ruolo di "centro propulsore e di coordinamento
 dell'intero sistema delle Autonomie locali"; ma  nel  rispetto  delle
 funzioni  e  delle  competenze  predeterminate con leggi dello Stato,
 come si evince appunto dall'art. 128 della Costituzione da leggere in
 parallelo ai precedenti articoli 117 e 118 (cfr. per alcuni  principi
 Corte cost. 15 luglio 1991, n. 343).
                                P. Q. M.
   Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9
 febbraio 1948  n. 1, 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  rilevante  e  non manifestamente infondata - in relazione
 agli   articoli 117 e  128  della  Costituzione  -  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  1,  comma  3  della legge della regione
 Toscana 31 ottobre 1985,  n.  61,  nel  testo  sostituito  con  legge
 regionale  20  giugno  1992,  n.  27,  nella parte in cui affida alla
 giunta comunale il rilascio delle concessioni o  autorizzazioni  agli
 aventi diritto, in materia di impianti di distribuzione automatica di
 carburanti  per  uso autotrazione, in contrasto con l'attribuzione di
 competenze di cui all'art. 32, comma 2, lett. f) legge 8 giugno 1990,
 n. 142;
   Dispone  la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende, in attesa della decisione, il presente giudizio;
   Ordina  alla  segreteria  della  sezione  di notificare la presente
 ordinanza alle parti nonche' al presidente della giunta della regione
 Toscana e  al  presidente  del  Consiglio  regionale  della  medesima
 regione.
   Cosi' deciso in Firenze, il 27 novembre 1996
                       Il presidente: Massacesi
                                       Il consigliere est.: De Michele
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