N. 1 SENTENZA 26 - 29 gennaio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Privilegio generale sui mobili per i crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento, quanto alla garanzia delle retribuzioni, tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale. (C.C., art. 2751-bis, n. 2).(GU n.5 del 4-2-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Piseroni Giampiero e il fallimento Oldin S.p.a. iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l'accertamento della natura privilegiata di un credito dell'opponente, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1996, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - guestione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni del prestatore d'opera non intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. In particolare, il tribunale rimettente premette che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della societa' fallita sino al 1993 con la qualifica di direttore commerciale e che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, aveva continuato a prestare la sua attivita' a favore della stessa societa', sulla base di un contratto d'opera, curando in particolare la "preparazione delle offerte" e la "promozione commerciale". Attivita' che, secondo il rimettente, in quanto di natura gestoria, non potrebbero essere ricomprese nella previsione della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. 2. - Il giudice a quo ritiene, altresi, che la pretesa di collocazione preferenziale del credito azionata dall'opponente non potrebbe trovare accoglimento in base alla disciplina vigente. E cio' per la natura eccezionale della norma di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ. (rispetto al principio generale della par condicio creditorum) che ne precluderebbe l'applicazione oltre i casi in essa considerati (art. 14 disp prel. cod. civ.). La disparita' di trattamento dei prestatori d'opera che ne discenderebbe a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sarebbe, ad avviso del rimettente, priva di razionale giustificazione, oltre che lesiva della tutela del lavoro. Con conseguente violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione - dell'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili ai crediti del prestatore d'opera non intellettuale riguardanti le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazioni, sia per l'irragionevole disparita' di trattamento che la norma determina tra i prestatori d'opera a seconda della natura, intellettuale o non intellettuale, dell'opera o del servizio prestato, sia per la violazione del principio della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 2. - La questione e' fondata. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti) e' possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella cui la causa di prelazione e' riferita. Non e' invece consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti (sentenza n. 84 del 1992). In applicazione degli enunciati principi, questa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale del mancato riconoscimento della natura privilegiata dei crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori d'opera non intellettuale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, adducendo quale tertium comparationis della denunciata disparita' di trattamento unicamente la garanzia prevista dal n. 5 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dell'imprenditore artigiano, e non anche quella contemplata dal precedente n. 2 in favore del prestatore d'opera intellettuale (sentenza n. 40 del 1996). La diversita', premessa dallo stesso rimettente, della figura del prestatore d'opera rispetto a quella dell'imprenditore artigiano e' stata ritenuta, infatti, preclusiva di uno scrutinio di costituzionalita' che proprio nell'omogeneita' delle fattispecie poste in comparazione all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio rinviene, come si e' detto, la sua esclusiva ragione giustificativa. 3. - La questione di costituzionalita' del mancato riconoscimento del privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le retribuzioni di tutti i prestatori d'opera viene ora riproposta assumendo quale tertium comparationis la garanzia contemplata dal n. 2 dell'art. 2751-bis del codice civile in favore dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale. Norma quest'ultima che, mentre e' pacificamente ritenuta applicabile a tutte le prestazioni d'opera intellettuale, non puo', invece, per il principio di tassativita' delle cause di prelazione, ricomprendere anche le prestazioni d'opera non intellettuale. La disparita' di trattamento che, quanto alla garanzia della retribuzione, si viene in tal modo a determinare tra prestatori d'opera intellettuale e non intellettuale, risulta, come osservato dall'unanime dottrina, palesemente irragionevole, attesa l'omogeneita' delle categorie di soggetti (e di crediti) messe a confronto e riconducibili allo stesso tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 cod. civ. Sotto un diverso aspetto, la rilevata disparita' emerge, sia pure indirettamente, dal raffronto della disposizione denunciata con quella di cui al n. 1 dell'art. 2751-bis del codice civile riguardante i crediti dei lavoratori subordinati, per i quali la garanzia e' accordata indipendentemente dalla natura, intellettuale o non intellettuale, dell'attivita' svolta. Conclusivamente, la norma denunciata, riconoscendo il privilegio generale sui mobili ai crediti (riguardanti le retribuzioni) dei prestatori d'opera intellettuale e non anche a quelli, di eguale natura, dei prestatori d'opera non intellettuale, si pone in insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione e deve, pertanto, essere resa conforme alla Costituzione mediante l'eliminazione dell' aggettivo "intellettuale" in quanto limitativo dell'ambito del privilegio. Resta assorbita ogni altra censura.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 2, del codice civile limitatamente alla parola "intellettuale". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998. Il Presidente: Guizzi Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0095