N. 2 SENTENZA 26 - 29 gennaio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Famiglia  -  Intervenuta  separazione legale - Sospensione del corso
 della prescrizione tra i coniugi - Mancata analoga previsione  per  i
 conviventi more uxorio - Diversita' tra famiglia legittima e famiglia
 di  fatto  -  Implicazione  di  precisi  elementi formali e temporali
 presenti nel coniugio ed assistenti nella  libera  convivenza  -  Non
 fondatezza.
 
 (C.C., art. 2941, n. 1).
 
 (Cost., artt. 2 e 3).
 
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,   prof.  Carlo  MEZZANOTTE,    avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,   prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  2941,  n.  1),
 del  codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal
 tribunale di Bolzano nel procedimento  civile  vertente  tra  Karadar
 Hildegard  e  Rovari  Guerrino  iscritta  al  n.  1193  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex
 conviventi more uxorio  per  questioni  di  natura  patrimoniale,  il
 tribunale  di  Bolzano  ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 2941, n. 1), del codice civile.
   Osserva   il   giudice   a  quo  che  la  norma  impugnata  sarebbe
 costituzionalmente illegittima in quanto, mentre  stabilisce  che  il
 corso  della  prescrizione  resti sospeso tra i coniugi, non contiene
 analoga previsione per i conviventi more uxorio benche' tale tipo  di
 rapporto,   ormai   comunemente   riconosciuto   ed   accettato,  sia
 sostanzialmente equiparabile a quello tra i coniugi.
   In punto  di  rilevanza  il  rimettente  nota  che  l'eccezione  di
 prescrizione,  sollevata  da  una  delle parti in causa nei confronti
 della  pretesa  di  carattere  economico  avanzata  dall'altra,  deve
 ritenersi  fondata alla luce della norma impugnata cosi' come essa e'
 attualmente,   in   quanto   spostando  l'inizio  del  decorso  della
 prescrizione al momento in  cui  cessa  la  convivenza  more  uxorio,
 l'eccezione medesima verrebbe a risultare priva di fondamento.
   Sotto  il  profilo  della  non  manifesta infondatezza il tribunale
 osserva che questa Corte ha in piu' occasioni riconosciuto  (sentenze
 n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta
 famiglia  di fatto non e' priva di rilevanza costituzionale, anche in
 considerazione  dei  profondi  cambiamenti  intervenuti  nel  tessuto
 sociale  del  nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima
 ha perso il carattere di esclusivita' rivestito in  passato.  D'altra
 parte, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la prescrizione
 rimanga   sospesa   tra  i  coniugi  anche  in  caso  di  intervenuta
 separazione legale, il che crea un'evidente irragionevole  disparita'
 di  trattamento  rispetto  ai  conviventi  di  fatto,  per i quali la
 sospensione non puo' operare neppure in costanza del rapporto.
   E poiche' la stessa Corte suprema ha sempre insegnato che le  cause
 di  sospensione  della  prescrizione,  siccome  eccezionali,  sono da
 ritenersi tassative e, quindi, non  suscettibili  di  interpretazione
 analogica,  e'  chiaro che estendere la portata della norma impugnata
 anche ai conviventi more uxorio non e' possibile  senza  l'intervento
 di questa Corte. Tale intervento, secondo il tribunale, e' tanto piu'
 doveroso in quanto la famiglia di fatto e' andata acquistando rilievo
 anche  ai  sensi  dell'art.  2  della  Costituzione,  come formazione
 sociale nel cui ambito l'individuo sviluppa la propria personalita'.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituito Rovari Guerrino, con comparsa depositata fuori termine.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  tribunale di Bolzano dubita che l'art. 2941, n. 1), cod.
 civ., nel  prevedere  che  la  prescrizione  rimanga  sospesa  tra  i
 coniugi, violi gli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto non tiene
 nella  dovuta  considerazione  la  famiglia  di  fatto,  intesa  come
 formazione  sociale   nella   quale   si   svolge   la   personalita'
 dell'individuo   ed   inoltre  crea  un'irragionevole  disparita'  di
 trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio tanto piu' che,  per
 giurisprudenza costante, la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi
 anche in caso di intervenuta separazione legale.
   2. - La questione non e' fondata.
   L'istituto  della prescrizione e' finalizzato - com'e' noto - ad un
 obiettivo di primaria importanza, che e' quello di garantire certezza
 dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non  esercitato
 per   un  determinato  periodo  di  tempo.  In  tale  prospettiva  la
 sospensione della prescrizione si caratterizza per  la  peculiarita',
 rilevata  anche  dal  giudice a quo costituita dalla tassativita' dei
 casi previsti dalla legge. Se infatti ogni diritto, salvo  specifiche
 eccezioni,  "si  estingue per prescrizione, quando il titolare non lo
 esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934 cod. civ.),
 ne deriva coerentemente che non e' possibile riconoscere  ipotesi  di
 sospensione  che non siano espressamente regolate dal codice civile o
 da altre norme speciali in  materia  (v.,  ad  esempio,  l'art.  168,
 secondo  comma,  della  legge fallimentare). E' per questo che l'art.
 2941  cod.  civ.    contiene  un  elenco  ben  determinato  di  casi,
 enucleabili  in  base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla
 particolarita' delle situazioni ivi previste.
   3.  - Il carattere eccezionale della sospensione della prescrizione
 non impedisce, tuttavia, a questa Corte di vagliare  la  legittimita'
 costituzionale  di  ingiustificate omissioni da parte del legislatore
 sotto un diverso profilo ed entro precisi limiti. Gia' in materia  di
 privilegio  - istituto assimilabile a quello in esame sotto l'aspetto
 della eccezionalita' - la Corte ha rilevato che "mentre e' possibile,
 in tesi, sindacare - all'interno di una specifica  norma  attributiva
 di  un  privilegio  -  la ragionevolezza della mancata inclusione, in
 essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la  causa  di
 prelazione   e'   riferita,   certamente  non  consentito  e'  invece
 utilizzare lo strumento del giudizio di legittimita'  per  introdurre
 (...)  una  causa di prelazione ulteriore" (sentenza n. 84 del 1992).
 In altre parole, se esorbita dai  compiti  del  giudice  delle  leggi
 quello   di   creare  una  nuova  fattispecie  di  sospensione  della
 prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa
 nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata; ma in questo caso, com'e'
 ovvio,  la  norma  richiamata  deve  costituire  un  valido   tertium
 comparationis    tale    da   rendere   illegittima   l'omissione   e
 conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte.
   4. - Poste queste premesse, la Corte  osserva  che  -  anche  sotto
 questo  profilo  - la questione e' infondata per un duplice ordine di
 considerazioni: a) perche' la famiglia legittima, essendo una realta'
 diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato  tertium
 comparationis;  b)  perche' la sospensione della prescrizione implica
 precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio  e
 non nella libera convivenza.
   Questa  Corte, nel corso degli anni, ha in piu' occasioni affermato
 che "la convivenza more uxorio e' un rapporto  di  fatto,  privo  dei
 caratteri   di   stabilita'   e   certezza  e  della  reciprocita'  e
 corrispettivita' dei diritti e dei doveri (...) che nascono  soltanto
 dal  matrimonio  e sono propri della famiglia legittima" (sentenza n.
 45 del 1980, ripresa dalla sentenza  n.  237  del  1986  e,  piu'  di
 recente,  dalla  sentenza  n.  127  del  1997).  Peraltro  in tema di
 successione nel rapporto di locazione la Corte (sentenza n.  404  del
 1988)  ha  ritenuto  illegittima  l'omessa  estensione di certe norme
 anche a favore dei conviventi more uxorio.
   5. - Nella decisione della presente questione  la  Corte  ribadisce
 che  il  rapporto  coniugale  implica,  secondo quanto previsto dalla
 legge, una serie di potenzialita' che non  si  esauriscono  nel  mero
 dato   materiale  della  convivenza  accompagnato  dall'affectio  pur
 verificabile anche nel rapporto more uxorio. I  diritti  e  i  doveri
 inerenti  al  matrimonio  si  caratterizzano  per  la  certezza  e la
 disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da cio'  consegue
 che la non omogeneita' delle due situazioni non consente di estendere
 dall'una all'altra le regole sulla sospensione della prescrizione.
   D'altronde   la   stessa   natura  della  prescrizione  -  istituto
 finalizzato a conferire stabilita' a rapporti patrimoniali  -  impone
 per  il  decorso  dei  termini l'adozione di parametri di riferimento
 certi  ed  incontestabili,  quali  possono  essere  offerti  soltanto
 dall'esistenza  o  dal  venir  meno  di un vincolo giuridico quale il
 matrimonio.
   Da quanto esposto deriva che nella norma  denunziata  non  sussiste
 alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   6.  -  In  riferimento  all'invocato  parametro  dell'art.  2 della
 Costituzione - oltre al rilievo che  il  carattere  patrimoniale  dei
 diritti   in   esame  rende  certamente  difficile  ricomprendere  la
 fattispecie  nell'ambito   della   citata   norma,   che   presuppone
 l'inviolabilita'  dei  diritti  -  si  osserva  che  il  collegamento
 compiuto dal rimettente tra la convivenza more uxorio e le formazioni
 sociali  di  cui  all'art.  2  della  Costituzione  si   risolve   in
 un'esplicitazione   della   presunta   violazione  del  principio  di
 eguaglianza,  sicche'  le  argomentazioni  gia'  svolte   valgono   a
 dimostrare  l'infondatezza  della questione anche in relazione a tale
 ulteriore parametro.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  2941,  n.  1), del codice civile sollevata, in riferimento
 agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal  tribunale  di  Bolzano  con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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