N. 2 SENTENZA 26 - 29 gennaio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Famiglia - Intervenuta separazione legale - Sospensione del corso della prescrizione tra i coniugi - Mancata analoga previsione per i conviventi more uxorio - Diversita' tra famiglia legittima e famiglia di fatto - Implicazione di precisi elementi formali e temporali presenti nel coniugio ed assistenti nella libera convivenza - Non fondatezza. (C.C., art. 2941, n. 1). (Cost., artt. 2 e 3).(GU n.5 del 4-2-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Karadar Hildegard e Rovari Guerrino iscritta al n. 1193 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di costituzione di Rovari Guerrino; Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un procedimento civile instauratosi tra due ex conviventi more uxorio per questioni di natura patrimoniale, il tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile. Osserva il giudice a quo che la norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, mentre stabilisce che il corso della prescrizione resti sospeso tra i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi more uxorio benche' tale tipo di rapporto, ormai comunemente riconosciuto ed accettato, sia sostanzialmente equiparabile a quello tra i coniugi. In punto di rilevanza il rimettente nota che l'eccezione di prescrizione, sollevata da una delle parti in causa nei confronti della pretesa di carattere economico avanzata dall'altra, deve ritenersi fondata alla luce della norma impugnata cosi' come essa e' attualmente, in quanto spostando l'inizio del decorso della prescrizione al momento in cui cessa la convivenza more uxorio, l'eccezione medesima verrebbe a risultare priva di fondamento. Sotto il profilo della non manifesta infondatezza il tribunale osserva che questa Corte ha in piu' occasioni riconosciuto (sentenze n. 237 del 1986, n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989) che la cosiddetta famiglia di fatto non e' priva di rilevanza costituzionale, anche in considerazione dei profondi cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale del nostro paese, a seguito dei quali la famiglia legittima ha perso il carattere di esclusivita' rivestito in passato. D'altra parte, la giurisprudenza della Cassazione ritiene che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta separazione legale, il che crea un'evidente irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, per i quali la sospensione non puo' operare neppure in costanza del rapporto. E poiche' la stessa Corte suprema ha sempre insegnato che le cause di sospensione della prescrizione, siccome eccezionali, sono da ritenersi tassative e, quindi, non suscettibili di interpretazione analogica, e' chiaro che estendere la portata della norma impugnata anche ai conviventi more uxorio non e' possibile senza l'intervento di questa Corte. Tale intervento, secondo il tribunale, e' tanto piu' doveroso in quanto la famiglia di fatto e' andata acquistando rilievo anche ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, come formazione sociale nel cui ambito l'individuo sviluppa la propria personalita'. 2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito Rovari Guerrino, con comparsa depositata fuori termine. Considerato in diritto 1. - Il tribunale di Bolzano dubita che l'art. 2941, n. 1), cod. civ., nel prevedere che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi, violi gli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto non tiene nella dovuta considerazione la famiglia di fatto, intesa come formazione sociale nella quale si svolge la personalita' dell'individuo ed inoltre crea un'irragionevole disparita' di trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio tanto piu' che, per giurisprudenza costante, la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi anche in caso di intervenuta separazione legale. 2. - La questione non e' fondata. L'istituto della prescrizione e' finalizzato - com'e' noto - ad un obiettivo di primaria importanza, che e' quello di garantire certezza dei rapporti giuridici, facendo venir meno il diritto non esercitato per un determinato periodo di tempo. In tale prospettiva la sospensione della prescrizione si caratterizza per la peculiarita', rilevata anche dal giudice a quo costituita dalla tassativita' dei casi previsti dalla legge. Se infatti ogni diritto, salvo specifiche eccezioni, "si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge" (art. 2934 cod. civ.), ne deriva coerentemente che non e' possibile riconoscere ipotesi di sospensione che non siano espressamente regolate dal codice civile o da altre norme speciali in materia (v., ad esempio, l'art. 168, secondo comma, della legge fallimentare). E' per questo che l'art. 2941 cod. civ. contiene un elenco ben determinato di casi, enucleabili in base a rigorosi criteri formali e giustificati dalla particolarita' delle situazioni ivi previste. 3. - Il carattere eccezionale della sospensione della prescrizione non impedisce, tuttavia, a questa Corte di vagliare la legittimita' costituzionale di ingiustificate omissioni da parte del legislatore sotto un diverso profilo ed entro precisi limiti. Gia' in materia di privilegio - istituto assimilabile a quello in esame sotto l'aspetto della eccezionalita' - la Corte ha rilevato che "mentre e' possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione e' riferita, certamente non consentito e' invece utilizzare lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre (...) una causa di prelazione ulteriore" (sentenza n. 84 del 1992). In altre parole, se esorbita dai compiti del giudice delle leggi quello di creare una nuova fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi lecito sindacare l'omissione legislativa nell'ambito di un'ipotesi gia' determinata; ma in questo caso, com'e' ovvio, la norma richiamata deve costituire un valido tertium comparationis tale da rendere illegittima l'omissione e conseguentemente doverosa la sentenza additiva della Corte. 4. - Poste queste premesse, la Corte osserva che - anche sotto questo profilo - la questione e' infondata per un duplice ordine di considerazioni: a) perche' la famiglia legittima, essendo una realta' diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce un adeguato tertium comparationis; b) perche' la sospensione della prescrizione implica precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e non nella libera convivenza. Questa Corte, nel corso degli anni, ha in piu' occasioni affermato che "la convivenza more uxorio e' un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilita' e certezza e della reciprocita' e corrispettivita' dei diritti e dei doveri (...) che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima" (sentenza n. 45 del 1980, ripresa dalla sentenza n. 237 del 1986 e, piu' di recente, dalla sentenza n. 127 del 1997). Peraltro in tema di successione nel rapporto di locazione la Corte (sentenza n. 404 del 1988) ha ritenuto illegittima l'omessa estensione di certe norme anche a favore dei conviventi more uxorio. 5. - Nella decisione della presente questione la Corte ribadisce che il rapporto coniugale implica, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di potenzialita' che non si esauriscono nel mero dato materiale della convivenza accompagnato dall'affectio pur verificabile anche nel rapporto more uxorio. I diritti e i doveri inerenti al matrimonio si caratterizzano per la certezza e la disciplina legale del rapporto su cui si fondano; e da cio' consegue che la non omogeneita' delle due situazioni non consente di estendere dall'una all'altra le regole sulla sospensione della prescrizione. D'altronde la stessa natura della prescrizione - istituto finalizzato a conferire stabilita' a rapporti patrimoniali - impone per il decorso dei termini l'adozione di parametri di riferimento certi ed incontestabili, quali possono essere offerti soltanto dall'esistenza o dal venir meno di un vincolo giuridico quale il matrimonio. Da quanto esposto deriva che nella norma denunziata non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione. 6. - In riferimento all'invocato parametro dell'art. 2 della Costituzione - oltre al rilievo che il carattere patrimoniale dei diritti in esame rende certamente difficile ricomprendere la fattispecie nell'ambito della citata norma, che presuppone l'inviolabilita' dei diritti - si osserva che il collegamento compiuto dal rimettente tra la convivenza more uxorio e le formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione si risolve in un'esplicitazione della presunta violazione del principio di eguaglianza, sicche' le argomentazioni gia' svolte valgono a dimostrare l'infondatezza della questione anche in relazione a tale ulteriore parametro.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, n. 1), del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0096