N. 5 ORDINANZA 26 - 29 gennaio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Avvisi di accertamento - Societa' in accomandita
 semplice   -  Posizione  del  socio  accomandante  -  Impugnazione  -
 Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze
 nn.  188/1994,  142/1993  e  ordinanza  n.  476/1994)   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5).
 
 (Cost., artt. 24 e 53).
 
(GU n.5 del 4-2-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando   SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  5  del  d.P.R.
 29  settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza  emessa  il  5
 dicembre  1995  dalla  Commissione  tributaria  di  secondo  grado di
 Venezia  sui  ricorsi  riuniti  proposti  da  Bigaran  Egidio  contro
 l'Ufficio  delle imposte dirette di San Dona' di Piave e dallo stesso
 Ufficio contro Bigaran Egidio,  iscritta  al  n.  1290  del  registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del  29  ottobre  1997  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia,
 nel  corso  di  un  giudizio  promosso contro l'Ufficio delle imposte
 dirette di San Dona' di Piave  per  l'annullamento  degli  avvisi  di
 accertamento  con  i quali venivano attribuiti al ricorrente maggiori
 redditi di partecipazione ai fini IRPEF quale socio  accomandante  di
 una s.a.s., ha sollevato, con ordinanza del 5 dicembre 1995 (r.o.  n.
 1290/1996), questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5 del
 d.P.R.   29   settembre   1973,  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento  agli
 artt. 53 e 28 della Costituzione;
     che,  ad avviso della Commissione rimettente, l'art. 5 del d.P.R.
 29 settembre  1973,  n.  597,  nella  parte  in  cui  prevede  -  con
 riferimento  alla  posizione  del  socio accomandante - che i redditi
 delle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in   accomandita
 semplice, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla loro
 percezione,  proporzionalmente  alla sua quota di partecipazione agli
 utili "nonostante gli sia  denegata  la  legittimazione  passiva  nei
 giudizi  inerenti  il  reddito  della societa' medesima ai fini ILOR,
 accertato con i criteri dell'art. 38 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  600/1973,  giusta  il  rinvio dell'art.   8 d.P.R. n.
 599/1973", si porrebbe in contrasto con  gli  artt.  53  e  28  della
 Costituzione,  privando  l'accomandante della possibilita' di provare
 che il reddito sociale, allo stesso imputato  proporzionalmente  alla
 sua  quota,  e'  inferiore  a  quello  accertato  nei confronti della
 societa'. Con conseguente violazione dei princpi costituzionali della
 corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva e del diritto
 di difesa;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione
 prospettata.
   Considerato, preliminarmente, che nel  testo  dell'ordinanza,  sono
 indicati non sempre correttamente i riferimenti sia alla legislazione
 vigente  (d.P.R. n. 600/1993 anziche' n. 600/1973, d.P.R. n. 597/1993
 anziche' n. 597/1973) che al parametro costituzionale di  riferimento
 evocato  dalla Commissione rimettente (art. 28 anziche' art. 24 della
 Costituzione);
     che le succitate inesattezze non  precludono,  tuttavia,  l'esame
 della  questione  dovendosi,  quando i termini della stessa risultino
 sufficientemente  chiari,  procedere  a   rettificare   l'indicazione
 erronea  della  disposizione  di  legge  denunciata  o  del parametro
 costituzionale di riferimento (sentenze nn. 188 del 1994  e  142  del
 1993, ordinanza n. 476 del 1994);
     che  la  premessa da cui muove il giudice a quo e che sorregge la
 censura  di  incostituzionalita',  consiste  nell'assunto  che  nella
 societa'  in  accomandita  semplice  l'accomandante,  "in  forza  del
 divieto di ingerenza stabilito dall'art. 2320 c.c.", non abbia alcuna
 veste a contraddire l'accertamento ai fini ILOR ex art.  40,  secondo
 comma, d.P.R. n. 600/1973, e che pertanto sia privo di legittimazione
 ad impugnare siffatto accertamento;
     che  sul  punto  non  esiste  un  consolidato  orientamento della
 giurisprudenza, la  quale  ha  talora  ammesso,  talora  escluso,  la
 legittimazione del socio accomandante (ad agire o ad intervenire) nel
 giudizio   relativo   all'accertamento  unitario  del  reddito  della
 societa';
     che, anche ammettendo in ipotesi  la  fondatezza  della  premessa
 interpretativa  della  Commissione  rimettente,  deve  escludersi che
 dalla stessa discenda la incostituzionalita' della norma  denunciata,
 la quale potrebbe affermarsi soltanto qualora fosse preclusa al socio
 accomandante ogni tutela giurisdizionale dei suoi diritti;
     che   la   norma   censurata,   non  solo  non  esclude  siffatta
 possibilita', ma deve essere interpretata in conformita' al principio
 affermato da questa Corte secondo cui "... tutte le  norme  le  quali
 prevedono responsabilita' di soggetti dell'ordinamento, salvo che non
 escludano  espressamente  la  possibilita'  di agire in giudizio (nel
 qual caso palese  sarebbe  la  loro  illegittimita'  costituzionale),
 devono  essere interpretate nel senso che sia data la possibilita' al
 soggetto onerato di avvalersi della tutela  giurisdizionale  prevista
 dall'art.  24  della Costituzione come diritto inviolabile" (sentenza
 n. 184 del 1989);
     che,  dunque,  al  socio  accomandante,  privo  di legittimazione
 processuale  nel  giudizio  relativo  all'accertamento  del   reddito
 societario   ai   fini   dell'imposta  ILOR,  deve  ritenersi  sempre
 consentita, allorche' gli sara'  notificato  l'accertamento  del  suo
 reddito  personale,  la  possibilita'  di  tutelare  i  suoi diritti,
 contestando anche  nel  merito  l'accertamento  del  suo  reddito  di
 partecipazione       nonostante      l'intervenuta      definitivita'
 dell'accertamento del reddito societario ai fini ILOR;
     che in siffatta motivazione resta assorbita la  censura  relativa
 alla violazione dell'art. 53 della Costituzione;
     che  pertanto  la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597
 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche), in riferimento agli  artt.  24  e  53  della  Costituzione,
 sollevata  dalla  Commissione  tributaria di secondo grado di Venezia
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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